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NOTA TECNICA SULL’INDENNITA’ PREVISTA PER I MAGISTRATI DESTINATI A SEDI DISAGIATE

 sabato, 11 luglio 2009

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L'importo mensile lordo della nuova indennità è di € 3.966,65 pari allo stipendio del magistrato ordinario dopo tre anni dalla nomina (ossia dall'attribuzione delle funzioni). Si tratta dello stipendio previsto per il magistrato ordinario I valutazione classe 0 (ex magistrato tribunale con III anni di servizio). L'importo va aumentato dell'adeguamento triennale per il 2009. Il DPCM che determina l'adeguamento non è ancora stato firmato, ma l'importo dovrebbe essere del 2,7% circa (€ 107,09). L'importo lordo dell'indennità "adeguata", perciò, sarà di € 4.073,74.

Su questa somma dovrebbero essere operate le ritenute fiscali (INPDAP ecc.) che incidono all'incirca in misura dell'8,75% con addizionali di un ulteriore 1%. Le aliquote fiscali variano a seconda dell'anzianità: 41% per il magistrato con meno di 13 anni di servizio; 43% dal 13° anno in poi. Va aggiunta l'addizionale regionale di solito 1,4%) e quella comunale (fino allo 0,8%). Perciò va aggiunto un altro 2,2%. Non dovrebbe essere prevista la tredicesima.
Gli importi mensili netti arrotondati, quindi, dovrebbero essere i seguenti (detratta la previdenza e le tasse nazionali e locali):
magistrati con meno di 13 anni di servizio: €. 2.094 circa
magistrati con più di 13 anni di servizio: € 2.020 circa
L'indennità di prima sistemazione, prevista "una tantum" per il trasferimento (oltre al rimborso delle spese di viaggio e trasloco), dovrebbe variare da € 8.829 ad € 9.918 lordi. Al netto, perciò varierà da € 4.264 (per i magistrati alla I valutazione) fino ad € 5.209 (per i magistrati di VII valutazione).
 
Ai "vecchi" disagiati l'indennità continuerà ad essere corrisposta nella misura precedente.
 
I responsabili dell’Ufficio sindacale di M.I.
Alessandro Pepe
Aldo Morgigni

 

1) L’adeguamento automatico 2009
Entro la fine di maggio 2009 dovrebbe essere emanato il D.P.C.M. che adeguerà i nostri stipendi in misura pari agli incrementi medi nel pubblico impiego nel triennio 2006-2008. Il conteggio è effettuato dall’ISTAT e non è stato ancora diffuso. I dati del ministero per la P.A. e l’innovazione si avvicinano al 10%. Per il biennio 2007-2008 è stato già riconosciuto il 7,38% complessivo, che va detratto da quanto sarà riconosciuto dal D.P.C.M. Insomma, ci spetterà un (modesto) adeguamento perché gli incrementi degli altri pubblici dipendenti sono stati superiori al 7,38%. È necessario, comunque, vigilare perché nei calcoli siano comprese le cospicue indennità variabili riconosciute ad ampie categorie di personale e non rientranti nei generali aumenti contrattuali. La somma dovrebbe oscillare intorno al 2,6 % degli stipendi e sarà probabilmente pagata dal mese di giugno, con gli arretrati e senza interessi.
 
2) Gli aumenti di stipendio della “legge Mastella”
La legge Mastella (l. n. 111/2007) ha “accorciato” la carriera dei magistrati, portando da 7 a 6 i livelli economici, avvicinando le scadenze per gli aumenti e prevedendo una maggiore base di calcolo degli stipendi. Oggi, infatti, il magistrato ordinario tirocinio entra in servizio con lo stipendio che prima l’uditore giudiziario percepiva dopo 6 mesi; dopo soli 18 mesi raggiunge lo stipendio che veniva attribuito dopo 2 anni; dopo soli 4 anni ottiene lo stipendio prima percepito dopo 5 anni. La base di calcolo iniziale è, dunque, più alta (stipendio dell’uditore con 6 mesi) e la carriera è più rapida di 1 anno e ½ (6 mesi all’inizio e 1 anno al raggiungimento del 4° anno di servizio). Ma allora perché se si arriva prima a livelli stipendiali più alti gli stipendi sono sempre gli stessi? In realtà la “nuova carriera” prevista dalla legge Mastella prevede una base di calcolo più alta all’ingresso della carriera e l’ingresso anticipato nei nuovi livelli stipendiali dopo 18 mesi e 4 anni. in sostanza è previsto l’aumento di almeno 1 classe biennale del 6 % che si riflette sull’ulteriore progressione stipendiale. Quindi dopo 13 anni di servizio (1 anno dopo la III valutazione) deve essere riconosciuta almeno la 6^ classe stipendiale e non la 5^, come invece accade oggi. Le differenze retributive nette sono mediamente di circa € 250 mensili per i primi 13 anni di servizio, oltre agli arretrati.
 
3) “Premio di promozione”
La l. n. 425/1984 prevede i criteri di calcolo degli stipendi dei magistrati in base alla tabella allegata alla l. n. 111/2007. In questi 25 anni l’amministrazione non ha mai applicato l’art. 4 c. 5 della l. n. 425/1984, secondo il quale al momento del conseguimento dei vecchi stipendi di appello, cassazione e F.D.S. cioè dopo 13, 20 e 28 anni di servizio (in quest’ultimo caso con retrodatazione al 24° anno) spetta un premio di promozione rispettivamente pari al 24%, 14% e 12% dello stipendio base precedentemente percepito. Basta fare un controllo dei cedolini di stipendio e dei decreti ministeriali di inquadramento per verificare che l’amministrazione non ha mai riconosciuto il premio di promozione. La formale giustificazione è che la norma si applicava solo per determinare gli stipendi all’entrata in vigore della legge, ma lo stesso art. 4 c. 11 prevede che il premio spetta a tutti coloro che entrano in servizio anche dopo l’entrata in vigore della legge. L’omissione incide notevolmente sul nostro stipendio con differenze nette mensili medie di circa € 500 a partire dal 13° anno di servizio, oltre agli arretrati.
 
4) “Trascinamento”
L’art. 5 l. n. 425/1984 prevede un principio di carattere generale: gli anni di carriera non possono essere persi ai fini economici e devono essere “trascinati” nelle posizioni e qualifiche successive, il tutto secondo il meccanismo tipico delle “classi o aumenti biennali” (cd. trascinamento): insomma, non è possibile riconoscere un’anzianità economica inferiore a quella di servizio effettiva. L’amministrazione non applica correttamente la norma che garantisce una piena ed effettiva valutazione a fini economici di tutta l’anzianità di servizio del magistrato che viene, invece, frazionata e ricalcolata all’ingresso di ogni livello stipendiale. Secondo i calcoli dell’amministrazione, infatti, 5 anni di servizio al momento dell’ingresso nella vecchia qualifica di “magistrato di tribunale dopo 3 anni” non equivalgono a 2,5 classi di stipendio (una classe ogni biennio), ma 0 classi (per la precisione 1 anno e 5 di “temporizzazione”). La conseguenza è che al 13° anno si è ancora (e solo) alla 4^ classe, mentre dovrebbe essere riconosciuta la 6^ classe con un anno residuo utile per la successiva progressione. In termini concreti, la differenza netta di 2 classi per i magistrati alla I valutazione è di circa € 300 mensili netti per 9 anni (cioè fino a 1 anno dopo la III valutazione).
 
5) Anzianità convenzionale
L’art. 4 della l. n. 425/1984 prevede il riconoscimento di un’anzianità convenzionale che per coloro che entrano in magistratura avendo già un titolo professionale che è stato utilizzato per l’accesso. In pratica tutti i magistrati che entreranno in futuro in servizio dovranno necessariamente averne uno (avvocato, magistrato onorario, dipendente pubblico), perché il concorso – a seguito della legge Mastella – è ormai divenuto “un concorso di secondo grado”. Il beneficio economico è del 15 % dello stipendio di ingresso, cioè circa € 250 mensili netti. Questa anzianità convenzionale (ed il conseguente aumento di stipendio) non viene riconosciuta dall’amministrazione ai magistrati entrati in carriera dopo l’entrata in vigore della legge Mastella con l’effetto che non è possibile nemmeno riparametrare gli stipendi dei magistrati con maggiore anzianità di servizio, che dovrebbero essere conseguentemente incrementati.
 
6) Indennità giudiziaria “tagliata” ai magistrati in tirocinio
Oggi, non trova più applicazione l’art. 3 c. 3 della l. n. 27/1981 che prevedeva la decurtazione del 50% dell’indennità giudiziaria per gli uditori senza funzioni, perché la qualifica di uditore senza funzioni non esiste più essendo stata sostituita dalla diversa figura del magistrato in tirocinio. L’amministrazione, tuttavia, continua a decurtare l’indennità giudiziaria del 50% ai magistrati in tirocinio, con una perdita netta mensile di circa €. 350.
 
7) (Il)legittimità costituzionale di un sistema irrazionale.
Il sistema caotico di progressione economica creato dalla l. n. 111/2007 è ingiusto ed irrazionale e presenta evidenti profili di incostituzionalità. Le 7 valutazioni quadriennali di professionalità sono omogenee quanto a requisiti e procedimento ma profondamente diverse negli effetti: in alcuni casi alla valutazione positiva consegue un nuovo livello stipendiale (I, III, V e VII valutazione) mentre negli altri casi non c’è alcun effetto economico (II, IV e VI valutazione). Per tutte le valutazioni alle quali consegue un nuovo livello economico il nuovo stipendio viene attribuito al maturare dell’anzianità richiesta ma nella III valutazione di professionalità lo stipendio viene attribuito dopo 1 anno. Paradossalmente l’apice dell’illogicità si raggiunge al momento della VI valutazione, quando non si percepisce nessun nuovo livello stipendiale, che viene però attribuito al momento della VII valutazione e retroagisce alla data in cui si è acquisita la VI valutazione. Sono stati abbreviati, inoltre, i tempi minimi per esercitare funzioni di appello, di cassazione, semidirettive e direttive, perché bastano anche solo 8 anni per diventare consiglieri di appello, di cassazione o presidenti di sezione in tribunale ed è possibile diventare presidenti di sezione di cassazione (il c.d. III grado) dopo soli 20 anni. Delle due, quindi, l’una: o vanno anticipati di livelli stipendiali o sono illegittime le valutazioni intermedie (II, IV e VI) alle quali non corrisponde alcun aumento di stipendio. È necessario, perciò, ricorrere alla corte costituzionale per ridare coerenza ad un sistema irrazionale che è imploso e che impone ai magistrati solo maggiori oneri senza alcun beneficio.

 

 
Al Ministero della Giustizia
Direzione generale dei magistrati
Via Arenula n. 70 – 00186 Roma
 
Il/La sottoscritto/a dott. … , magistrato ordinario alla … valutazione di professionalità in servizio presso … con funzioni di …, nominato con D.M. …
PREMESSO
che il proprio stipendio è stato ed è calcolato erroneamente
senza considerare l’accelerazione di carriera prevista dalla l. n. 111/2007;
senza applicare il “premio di promozione” previsto dall’art. 4 c. 5 della l. n. 425/1984;
con un erronea applicazione del “trascinamento” dell’art. 5 della l. n. 425/1984;
senza riconoscere l’anzianità convenzionale prevista dall’art. 4 c. 2 l. n. 425/1984;
decurtando erroneamente l’indennità prevista dall’art. 3 l. n. 27/1981 del 50%;
DIFFIDA
l’amministrazione giudiziaria a ricalcolare il proprio stipendio correttamente secondo i criteri previsti dalle citate norme;
RICHIEDE
all’amministrazione giudiziaria il pagamento di tutte le differenze retributive non corrisposte, comprensive di arretrati, interessi e rivalutazione dovute ai sensi delle citate leggi e norme.
Data …
Firma …
 
 
 
 
 
 
 

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