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EUROPA

ALCUNE PERPLESSITÀ A MARGINE DELLA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA SUL CASO “TARICCO”

  Europa 
 giovedì, 17 dicembre 2015

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Dott. Christian Cucci
Tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso il Tribunale di Rimini

 
 

1. Premessa. – 2. Natura giuridica della prescrizione ed applicazione in malam partem. – 3. La natura non penale dell’art. 325 TFUE e la sostituzione del giudice nazionale al legislatore italiano. – 4. Conclusioni: gli immediati sviluppi della giurisprudenza italiana a seguito della sentenza Taricco ed il necessario intervento del legislatore.

1.      Premessa.

All’indomani dell’ormai celebre pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul caso “Taricco”, che ha messo in discussione – sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico – il nostro sistema prescrizionale, si è sollevato un dibattito piuttosto acceso di analisi e di possibili scenari futuri sulle conseguenze applicative che la sentenza potrebbe provocare a breve all’interno dell’ordinamento italiano. E’ indubbia la rilevanza della questione, posto che la disciplina della prescrizione è stata oggetto, anche in Italia, di ampie critiche (si prenda ad esempio il caso Eternit). Qui, molto più sommessamente, si tratterà delle incognite e delle perplessità che la decisione in esame ha lasciato irrisolte e che dovranno essere affrontate nei prossimi mesi in primis, auspicabilmente, dal legislatore, ed in via sussidiaria dalla giurisprudenza.

2.      Natura giuridica della prescrizione ed applicazione in malam partem.

Richiamando in breve il contenuto della sentenza, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il combinato disposto dell’art. 160 comma 3 e dell’art. 161 comma 2 c.p. pregiudica gli obblighi imposti agli Stati membri dall’art. 325 par. 1 e 2 TFUE in materia di frode ed altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE: in particolare, la normativa italiana sulla prescrizione deve essere disapplicata dal Giudice italiano in tutti i casi in cui essa impedisca “di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevoli di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea o in cui preveda per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea”.[1]

La prima questione che si pone a seguito di tale pronuncia riguarda la possibilità di derogare in malam partem la disciplina prevista per l’interruzione della prescrizione in tutti quei casi, attualmente pendenti, che rientrino nell’ambito di interesse dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 325 par 1 TFUE. Tale questione sottende il quesito fondamentale sulla natura giuridica della prescrizione: si tratta di un istituto di diritto sostanziale o processuale?

La presa di posizione della CGUE nella sentenza Taricco è piuttosto netta: la Corte, infatti, richiamando l’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e l’art. 7 della CEDU (articoli che sanciscono il principio del nullum crimen sine lege e il divieto di retroattività delle sanzioni penali), afferma che la proroga del termine di prescrizione, nonché l’immediata applicazione del termine così prorogato non comportano una lesione dei diritti garantiti all’imputato,  perché tali disposizioni non ostano all’allungamento dei termini prescrizionali quando i fatti addebitati siano ancora suscettivi di estinzione proprio per effetto della prescrizione, in quanto non ancora maturata. Sul punto, la Corte di Giustizia richiama la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: in particolare, nella sentenza Coëme e altri c. Belgio quest’ultima aveva qualificato l’istituto della prescrizione come un istituto di diritto processuale (“procedural law”) che, in quanto tale, non può ostare alla perseguibilità sostanziale dei reati. Sulla scorta di tali premesse, la Corte di Lussemburgo ritiene che la disapplicazione delle disposizioni nazionali in materia di prescrizione avrebbe soltanto l’effetto di non limitare i termini generali necessari a prescrivere il reato nell’ambito di un procedimento penale pendente: ciò consentirebbe un effettivo perseguimento dei fatti incriminati, senza alcuna violazione dei diritti degli imputati garantiti dall’art. 49 della CDFUE. Non vi sarebbe, quindi, alcuna applicazione in malam partem o derogabilità in peius della disciplina penalistica per i casi pendenti, poiché in realtà si tratterebbe di “spostare” in avanti i termini di prescrizione di un reato che è perseguibile ex se: in tal modo verrebbe garantita l’effettività e la dissuasività della risposta punitiva dello Stato per il reato di frode fiscale in materia di IVA (nonché per tutti quei reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE), compatibilmente con quanto disposto dall’art. 325 TFUE.

Ora, tale presa di posizione potrebbe però apparire inconciliabile con il principio della riserva di legge stabilito dall’art. 25 comma 2 della Costituzione (“Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”). Il dissidio si esprime nei seguenti termini:  per giurisprudenza costante, la Corte Costituzionale ha sempre qualificato la prescrizione come un istituto di natura sostanziale, soggetto “alla disciplina di cui all’art. 2, quarto comma, cod. pen. che prevede la regola generale della retroattività della norma più favorevole”, poiché “il decorso del tempo non si limita ad estinguere l’azione penale, ma elimina la punibilità in sé e per sé, nel senso che costituisce una causa di rinuncia totale dello Stato alla potestà punitiva”. Ne discende che solo il legislatore può incidere sulla disciplina lato sensu penale di un fatto, proprio in virtù del principio del nullum crimen sine lege sancito dall’art. 25 comma 2 Cost., il quale “rende inammissibili pronunce il cui effetto possa essere quello di introdurre nuove fattispecie criminose, di estendere quelle esistenti a casi non previsti, o, comunque, di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, aspetti fra i quali, indubbiamente rientrano quelli inerenti la disciplina della prescrizione e dei relativi atti interruttivi o sospensivi”.[2]

E’ evidente il contrasto tra la sentenza in commento e la giurisprudenza del Giudice costituzionale. Infatti, delle due l’una: o si qualifica la prescrizione come un istituto di diritto processuale – ed in quanto tale esso sarebbe derogabile perché non coperto dal principio della riserva di legge, suscettibile di essere applicato ai casi pendenti anche in malam partem (sebbene secondo la CGUE non si tratterebbe affatto di applicazione sfavorevole nei confronti degli imputati per i motivi esposti supra) – oppure si attribuisce all’istituto natura sostanziale, il che renderebbe inevitabile lo scontro tra la giurisprudenza italiana e quella comunitaria. Sul punto, quali che siano i convincimenti di ognuno nel merito della questione, sarà proprio la Corte Costituzionale (che, peraltro, è già stata sollecitata dalla Corte di Appello di Milano, v. § 4) a dover tentare di sbrogliare la matassa.

3.      La natura non penale dell’art. 325 TFUE e la sostituzione del giudice nazionale al legislatore.

Ai paragrafi 50 e 51 della sentenza Taricco si legge “è necessario sottolineare che l’obbligo degli Stati membri di lottare contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione con misure dissuasive ed effettive nonché il loro obbligo di adottare, per combattere la frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per combattere la frode lesiva dei loro interessi finanziari sono obblighi imposti, in particolare, dal diritto primario dell’Unione, ossia dall’articolo 325, par. 1 e 2 TFUE. Tali disposizioni del diritto primario dell’Unione  pongono a carico degli Stati membri un obbligo di risultato preciso e non accompagnato da alcuna condizione quanto all’applicazione della regola in esse enunciata”. In altre parole la Corte ritiene che l’art. 325 del Trattato sia suscettibile di applicazione diretta all’interno dell’ordinamento italiano e, ancor più, all’interno del nostro sistema penale, di per sé sottratto alla competenza del legislatore europeo. Legittimo è allora un ulteriore interrogativo: può una norma che ha natura non penale – si tratta infatti di una disposizione che pone un generale obiettivo di combattere “contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione stessa” – comportare   la disapplicazione di un istituto che ha comunque natura penale (sia esso di diritto sostanziale o processuale), soprattutto alla luce del fatto che l’Unione Europea non ha, allo stato, una base legale per poter intervenire in materia (se non indirettamente, attraverso l’armonizzazione delle legislazioni penali degli Stati membri)? Per stessa ammissione della CGUE, peraltro, l’art. 325 TFUE pone a capo degli Stati membri un “obbligo di risultato” che soddisfi gli interessi finanziari sia dell’Unione che dello Stato: obbligo di risultato, quindi, che è cosa diversa dall’aver emanato una norma di tipo penale che sanzioni un fatto tipico capace di ledere un bene giuridico di interesse tanto statuale che comunitario.

Ma vi è di più. La Corte di Giustizia, infatti, afferma che la disapplicazione dell’art. 160 comma 3 e dell’art. 161 comma 2 deve essere posta in essere dal giudice (senza alcun riferimento a qualsivoglia intervento del legislatore a riguardo) in tutte quelle ipotesi in cui la normativa nazionale impedisce di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave, che leda sia gli interessi comunitari che gli interessi nazionali. La discrezionalità applicativa della disciplina della prescrizione prevista dal codice penale è pertanto rimessa alla valutazione del giudice, probabilmente in base ad una sorta di statistica nazionale di casi che restano impuniti per l’intervento della prescrizione. Tale considerazione, senza voler intromettersi nel dibattito che riguarda l’efficacia più o meno stringente dell’istituto della prescrizione così come congegnato dal legislatore italiano, concerne piuttosto la perplessità circa la legittimità di una simile operazione: proprio alla luce dell’art. 25 capoverso della Costituzione, che richiede comunque che la sanzione penale sia rispettosa del principio di legalità e del principio di riserva di legge, sembra discutibile che il giudice nazionale possa sostituirsi al legislatore nel valutare se e quando applicare la disciplina nazionale o attenersi ai parametri indicati dalla sentenza Taricco. In altre parole, spetta al legislatore, in ossequio al principio della separazione dei poteri, stabilire i presupposti di esplicazione della sanzione penale, valutazione sottratta alla discrezionalità del giudice. Non sarebbe più consono, da parte dell’UE, sanzionare il legislatore italiano per avere leso, tramite la disciplina della prescrizione così come congegnata, gli interessi finanziari dell’Unione, sollecitandolo ad un intervento di profonda riforma dell’istituto?

A margine di ciò, per dovere di completezza, si segnala un quesito che taluno si è posto in un primo momento, vale a dire: disapplicata la disciplina prevista dal combinato disposto degli artt. 160 comma 3 e 161 comma 2 c.p., quale disciplina dovrà applicare il giudice nazionale nei casi gravi di frode fiscale che ledono gli interessi dell’Unione? In prima istanza, si è parlato di una imprescrittibilità di fatto dei reati oggetto di discussione[3], che resterebbero di fatto perseguibili sino alla pronuncia definitiva da parte dell’Autorità Giudiziaria; tuttavia, a parere di chi scrive, appare più convincente la tesi di chi sostiene che il termine ordinario di prescrizione debba ricominciare a decorrere da capo dopo ogni atto interruttivo della stessa[4], restando disapplicato, in base al dictum della Corte di Giustizia, soltanto il limite di un quarto al prolungamento dei termini prescrizionali dopo l’ultimo atto interruttivo.

 

4.      Conclusioni: gli immediati sviluppi della giurisprudenza italiana ed il necessario intervento del legislatore.  

Gli effetti tangibili della sentenza Taricco non si sono fatti certo attendere: la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione all’udienza del 17 settembre 2015 ha provveduto a disapplicare la disciplina prevista dalla codice penale in materia di prescrizione in un procedimento penale riguardante il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti al fine di evadere l'IVA. Il Giudice di legittimità ha ritenuto che, nel caso concreto, il termine prescrizionale previsto dal combinato disposto degli articoli 160 comma 3 e 161 comma 2 c.p. potesse pregiudicare gli interessi finanziari dell’Unione Europea a norma dell’art. 325 par. 1 e 2. TFUE, pertanto ha provveduto a disapplicare tali norme.

Il giorno successivo a tale decisione, ed in controtendenza rispetto ad essa, la Seconda Sezione penale della Corte di Appello di Milano rimetteva con ordinanza del 18 settembre 2015 innanzi alla Corte Costituzionale “la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 con cui viene ordinata l'esecuzione nell'ordinamento italiano del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte che impone di applicare la disposizione di cui all'art. 325 §§ 1 e 2 TFUE, dalla quale - nell'interpretazione fornitane dalla Corte di giustizia nella sentenza in data 8.9.2015, causa C-105/14, Taricco - discende l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160 ultimo comma e 161 secondo comma c.p. in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, anche se dalla disapplicazione discendano effetti sfavorevoli per l'imputato, per il prolungamento del termine di prescrizione, in ragione del contrasto di tale norma con l'art. 25, secondo comma, Cost.”. In altri termini, la Corte di Appello di Milano ha sollecitato la Corte Costituzionale ad attivare come “controlimite”, nei confronti dell’ordinamento comunitario, il principio di riserva di legge discendente dall’art. 25 comma 2 Cost. .

In attesa di tale pronuncia, come si accennava supra (§1), non può tuttavia tacersi come un certo malessere per l’attuale disciplina della prescrizione sia stato avvertito anche in Italia all’indomani della sentenza della Cassazione sul caso Eternit (peraltro, con sollecitazione di riforma dell’istituto proprio da parte delle maggiori cariche istituzionali[5]), nella quale è stato dichiarato estinto il reato di disastro innominato ex art. 434 c.p. per intervenuta prescrizione, che ha trascinato con sé le richieste di risarcimento dei danni da parte delle vittime. A ciò si aggiunga la recente condanna che la IV Sezione della Corte Europa dei Diritto dell’Uomo ha inflitto all’Italia (sentenza Cestaro c. Italia[6]), che benché riguardasse nel merito la mancata previsione nell’ordinamento italiano del reato di tortura come quello configurato dall’art. 3 della CEDU, nondimeno è stata inflitta perché i reati addebitati ai soggetti facenti parte delle Forze di Polizia durante il corso del G8 di Genova del 2001  (quali percosse, abuso di ufficio, lesioni, ecc.) si sono estinti a causa dei brevi termini di prescrizione previsti per le singole fattispecie penali.

In definitiva, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, appare difficile negare la necessità di un profondo intervento di riforma in materia di prescrizione penale da parte del legislatore italiano.

 

Dott. Christian Cucci

Tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013

presso il Tribunale di Rimini



[1] CGUE, sent. 8 settembre 2015, Taricco e altri c. Italia, causa C-105/14.

[2] Ex pluris, si v. Corte Cost., 30 luglio 2008, n. 324; Corte Cost., 23 ottobre 2006, n. 393.

[3] C. AMALFITANO: Da una impuità di fatto ad una imprescrittibilità di fatto della frode in materia di imposta sul valore aggiunto?, in www.sidi-isil.org, §6.

[4] F. VIGANO’: Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di iva?, in www.penalecontemporaneo.it, §5, p. 7.

[5] In merito, appare particolarmente forte la presa di posizione da parte del Presidente del Senato: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Eternit-Grasso-Subito-riforma-della-prescrizione-79499fae-c11b-4bbd-8619-c8be23a32a00.html?refresh_ce .

[6] Corte Eur. Dir. Uomo, IV sezione, sent. 7 aprile 2015, Cestaro c. Italia, ric. N. 6884/2011 in www.echr.coe.int .

 

 
 
 
 
 
 

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