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LAVORO

Il raggruppamento temporaneo di imprese

  Lavoro 
 lunedì, 14 dicembre 2015

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Informazioni di Orientamento

Dott. Renato Perinu
Magistrato addetto all’Ufficio del Ruolo e del Massimario della Corte di cassazione

 
 

SOMMARIO.
  1. Premessa di carattere generale.
  2. La questione.
  3 . Natura giuridica dell'A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese) e relativo assetto normativo.
  4. La responsabilità solidale delle imprese costituenti l'A.T.I. nei confronti dei terzi, per gli atti o fatti di gestione riferibili a ciascuna impresa. Configurabilità.
  5 . Osservazioni conclusive.
 

1.  Premessa di carattere generale.
Il raggruppamento temporaneo di imprese o A.T.I (Associazione Temporanea di Imprese) costituisce una figura di notevole rilievo nell'ambito della contrattualistica pubblica.
Tale istituto consente, infatti, attraverso la possibilità di presentare offerte consorziate per l'aggiudicazione di appalti per l'esecuzione di opere pubbliche, di aprire le porte del mercato globale ad imprese che singolarmente rappresentate, non potrebbero partecipare ad appalti  inerenti grandi opere e comportanti notevoli investimenti finanziari.
E' evidente, quindi, che la possibilità di aprire il comparto degli appalti pubblici ad una platea più ampia di imprenditori rappresenta uno strumento giuridico fondamentale per garantire il principio di libera concorrenza, garantito sia a livello comunitario che nell'ambito costituzionale.
La precipua rilevanza della problematica che di seguito viene affrontata, specificamente sul piano giuslavoristico, è data poi dall'essere stata la materia in riferimento  oggetto di limitati approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali.         

2.  La Questione.
L'Associazione temporanea di imprese (ATI o secondo  altra denominazione, raggruppamento temporaneo di imprese ) si colloca come istituto giuridico  nell'ambito generale  della contrattualistica pubblica e rappresenta una formula negoziale  che consente un sistema di aggregazione, tra operatori economici, caratterizzato da occasionalità, temporaneità e limitatezza, finalizzato alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici. In concreto,quindi, la costituzione di una ATI mira a realizzare una forma di cooperazione tra le imprese che possono integrare capacità economico-finanziarie e tecnico- organizzative in vista dell' aggiudicazione o della esecuzione di un'opera.
Il quesito  che occupa si riferisce, in particolare, al regime di responsabilità  lavoristica intercorrente fra l'ATI e le singole imprese raggruppate, nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi ( nella specie  lavoratori ), ovvero,  se possa configurarsi  responsabilità solidale in capo all'ATI per atti o fatti inerenti la gestione ed esecuzione dell'appalto da parte della singola impresa raggruppata. Nello specifico, il problema si pone in relazione ad obblighi  retributivi della singola impresa nei confronti di un proprio dipendente.

3.  Natura giuridica dell'ATI e relativo assetto normativo.
Pare opportuno, preliminarmente, indicare la cornice normativa di riferimento, indispensabile,  per una corretta qualificazione della natura giuridica dell'istituto, e  delle conseguenti  ricadute  della stessa sulla soluzione della problematica in disamina. Sulla base dell'influenza comunitaria  le  ATI sono state introdotte nel nostro ordinamento con l'art. 20 della Legge 8.8.77, n.584, cui è seguita  una progressiva evoluzione normativa che ha trovato un  complessivo approdo  con la Legge quadro in materia di lavori pubblici  ( L. 11.2.94 n.109 ), disciplina, quest’ultima applicabile “ratione temporis” alla fattispecie in disamina, unitamente, agli artt. 13, lett.e), e 22 ultimo comma della legge n. 584/1977 . 
 
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(1) Per comodità di consultazione si riporteranno di seguito anche i testi  delle disposizioni successivamente  richiamate.
Art. 13, secondo comma della L. n. 109/1994 “ l’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’amministrazione nonché nei confronti  delle imprese subappaltanti e dei fornitori.
Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.
Art. 13, lett. e) della legge n. 584/1977 è escluso dalla procedura d’appalto il soggetto “ che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi sociali, secondo la legislazione italiana o la legislazione del paese di residenza.
Art. 22, ultimo comma della legge n. 584/1977 “ il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali “. 

 


La natura giuridica dell'associazione temporanea ha, da sempre, costituito una controversa questione teorica : i profili di incertezza interpretativa che tuttora permangono, sono infatti  connessi alla peculiarità del fenomeno aggregativo in cui convivono, su piani divergenti, due distinte tipologie di rapporti , una prima di tipo interno relativa ai soggetti che compongono il raggruppamento di imprese; una seconda, a valenza esterna che lega il raggruppamento alla Stazione appaltante ed ai terzi. In disparte le dispute sulla qualificazione giuridica dell'istituto non definitivamente  risolvibili in assenza di una regolamentazione ad ampio spettro , può affermarsi che il raggruppamento di imprese  sia sostanzialmente, un accordo negoziale in base al quale più parti effettuano il conferimento di un mandato collettivo irrevocabile ad un soggetto terzo , prescelto come capogruppo, che dovrà agire in nome dei mandanti per effettuare un'offerta congiunta. La connotazione in termini di mera aggregazione di scopo, sulla base di un accordo di cooperazione, implica quindi che la costituzione dell'ATI non dia luogo ad un'entità giuridica nuova con un proprio autonomo patrimonio  distinto  dalle imprese che la compongono.
In considerazione di ciò, la dottrina maggioritaria e più accreditata ( A. Cianflone e G. Giovannini – “ L’Appalto di opere pubbliche” – ed. Giuffrè, pag. 420), ritiene che : “ ciascuna impresa riunita non svolge attività in comune, ma, nell’ambito della propria parte dei lavori, agisce autonomamente e intrattiene direttamente i propri rapporti con terzi ( banche, fornitori, personale ecct…) di fronte ai quali risponde singolarmente senza impegnare la responsabilità delle altre imprese costituenti la riunione”.                    
   
4. La responsabilità solidale dell'ATI e delle imprese associate  nei confronti dei terzi per gli atti o fatti di gestione riferibili a ciascuna impresa. Configurabilità.
La suddetta qualificazione giuridica dell'istituto parrebbe, tuttavia,  non escludere l'esistenza di un vincolo giuridico   che lega le imprese partecipanti all'ATI sulla base  del comune  scopo associativo, come si desume  dall’art. 13, secondo comma  della L. 11/2/1994, n.194; disposizione che ha trovato poi significativa conferma nella disciplina generale del Codice degli appalti (l’art. 20 comma 3° del Decreto legislativo 12/4/2006, n. 163) che  definisce, infatti,  il raggruppamento di imprese come un insieme di imprenditori costituito allo scopo di partecipare alla procedura d’appalto mediante la presentazione di una unica offerta. Tale disposizione ( art. 13 Dlgs. n. 163/2006), specificamente, prevede che “ l’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati …… determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori”.
Cio’ posto, sulla base di un’interpretazione estensiva puo’ ricomprendersi all’interno del dato letterale “ fornitori” anche il personale dipendente della singola impresa consociata; atteso che la prestazione lavorativa si pone al pari delle forniture tra gli elementi indispensabili per l’esecuzione delle opere appaltate.

 

Questa è la cornice in cui si inserisce il rapporto di solidarietà tra l’ATI e le singole imprese consorziate per gli obblighi retributivi ascrivibili a queste ultime nei confronti dei propri dipendenti .  La sussistenza di tale obbligo solidale, è supportata, anche,  dall'esegesi letterale  dell'art. 8, comma terzo, lett. d) della L. n.109/1994, che, tra i requisiti per la partecipazione alle gare d’appalto pone  “la regolarità contributiva e contrattuale”. 
Quanto precede, tenuto conto anche dell’assenza di precedenti giurisprudenziali sulla specifica problematica in disamina, induce a ritenere che l’obbligo di pagamento delle retribuzioni dovute al lavoratore costituisca elemento in relazione al quale è configurabile la responsabilità solidale tra l’ATI e la singola impresa consociata.

5. Osservazioni conclusive.
La soluzione interpretativa testé rassegnata appare, anche, idonea e conforme  alla esigenza, fortemente, avvertita anche in sede comunitaria, relativa alla  tutela dei fondamentali  diritti connessi alle condizioni di lavoro ed in particolare all'osservanza della normativa giuslavoristica.
                                                                            ( Red. Renato Perinu )
 

 
 
 
 
 
 

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