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PENALE

L’estinzione del reato per condotte riparatorie. Prime riflessioni (critiche) sulla nuova causa estintiva del reato introdotta dalla c.d. Riforma Orlando.

  Penale 
 giovedì, 14 dicembre 2017

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Alberto ROMEO, Giudice della Sezione penale del Tribunale di Palmi

 
 

 

 

 

Sommario: 1. Natura giuridica e profili di costituzionalità – 2. Ratio, finalità e rapporti con istituti affini – 3. Presupposti applicativi – 4. Perimetro di operatività e prospettive de jure condendo – 5. Profili processuali.

1. Dopo l’articolo 162-bis del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 162-ter (Estinzione del reato per condotte riparatorie). - Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l’imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240, secondo comma.

Il giudice dichiara l’estinzione del reato, di cui al primo comma, all’esito positivo delle condotte riparatorie”.

2. Le disposizioni dell’articolo 162-ter del codice penale, introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l’estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

3. L’imputato, nella prima udienza, fatta eccezione per quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all’eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato, a norma dell’articolo 162-ter del codice penale, introdotto dal comma 1. Nella stessa udienza l’imputato, qualora dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non addebitabile, nel termine di sessanta giorni, può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento.

4. Nei casi previsti dal comma 3, il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito ai sensi del citato comma 3. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240, secondo comma, del codice penale.

1. Natura giuridica e profili di costituzionalità.

La collocazione topografica tra le cause di estinzione del reato – nel Capo I del Titolo VI del Libro I del codice penale – risolve in nuce qualsiasi dubbio circa l’inquadramento dogmatico del nuovo istituto, da sussumersi nell’alveo concettuale delle cause di estinzione del reato a portata generale, cioè applicabili, sul piano astratto, a qualsiasi fattispecie criminosa. E’ da ritenersi inoltre che si tratti di una causa avente natura ‘personale’ – conformemente alla previsione generale di cui all’art. 182 c.p. –, dovendo la condotta riparatoria provenire necessariamente dall’imputato, con conseguente tendenziale preclusione all’estensione dell’effetto estintivo derivante dall’iniziativa del coimputato in favore degli eventuali correi inadempienti[1]. Così, a puro titolo esemplificativo, ove il danno cagionato dal reato (ad esempio da un furto) venga risarcito dall’unico dei tre coimputati arrestato in flagranza e processato con rito direttissimo (dunque a brevissima distanza temporale dal fatto), l’eventuale successiva identificazione dei due coimputati non renderà inutile, né tanto meno potrà paralizzare, l’esercizio dell’azione penale nei loro confronti da parte del P.M., non potendo costoro automaticamente beneficiare della declaratoria estintiva pronunciata in giudizio in favore del correo, dovendo necessariamente ritenersi circoscritti gli effetti di questa pronuncia al solo imputato da cui sia concretamente promanata l’iniziativa riparatrice ritenuta congrua dal giudice.

Tale prospettazione, fondata sulla natura ‘soggettiva’ del nuovo istituto, pone peraltro una serie di rilevanti implicazioni di carattere pratico, idonee di certo a profilare qualche plausibile dubbio di tenuta costituzionale della disciplina. Ed infatti, in situazioni del tipo di quella appena prospettata, che ben potrebbero frequentemente verificarsi nella casistica giudiziaria, c’è da chiedersi se a fronte di una fattispecie riparatoria già compiutamente perfezionatasi per iniziativa di uno dei coimputati ― cioè a dire ove vi sia stata una pronuncia dichiarativa dell’estinzione del reato sul presupposto della valutazione giudiziale positiva circa l’esito delle condotte riparatorie adottate dall’accusato nei confronti del quale si sia separatamente proceduto ― vi sia ancora spazio per una successiva decisione conforme nei confronti dei concorrenti ex art. 110 c.p. che per qualsivoglia ragione siano approdati al cospetto dell’autorità giudiziaria in epoca posteriore.

In tali casi, infatti, risultando l’offesa (si vedrà di qui a breve come debba intendersi il riferimento al ‘danno cagionato dal reato’ di cui è parola nella norma) già interamente ristorata dal coimputato per primo processato – diversamente, cioè se il risarcimento non fosse stato integrale, non avrebbe potuto operare la causa estintiva –, che condotta positiva potrebbe ancora richiedersi ai coimputati per poter beneficiare dell’innovativo strumento processuale di cui si sta discutendo? Di certo non quella di provvedere ad un nuovo risarcimento della persona offesa/danneggiata[2], essendo questa già stata in linea di massima integralmente soddisfatta dall’iniziativa del primo agente.

Ed allora, evidentemente, l’impasse che potrebbe verificarsi in simili situazioni potrà risolversi soltanto attraverso caute manipolazioni esegetiche cui dovranno necessariamente attendere, con molta attenzione, gli operatori chiamati a dare concreta applicazione all’istituto. Ove l’elaborazione interpretativa che si svilupperà nel dibattito dottrinario e giurisprudenziale mantenga ferma, in particolare, l’idea del relativo carattere ‘soggettivo’ – e tale possibilità è da reputarsi tutt’altro che scontata – non potrà che rimediarsi al rischio appena segnalato, certamente di valenza tale da esporre l’istituto a serie riserve di costituzionalità in relazione all’art. 3 Cost.[3], consentendo, ad esempio, l’ammissibilità di un risarcimento pro-quota per ciascun singolo correo partecipante all’azione criminosa dannosa. Di talché, nell’evenienza di identificazione di taluni dei concorrenti all’esito della definizione ex art. 162-ter c.p. della posizione processuale di altro/i, anche i primi possano essere ammessi ad invocare l’operatività della causa estintiva del reato senza subire preclusioni derivanti dall’esito positivo del primo giudizio.

Va pur tuttavia rilevato che una simile possibilità, cioè quella dell’ammissibilità di un’offerta risarcitoria parziaria limitata alla sola quota ‘ideale’ di spettanza del singolo imputato, oltre a risultare difficilmente praticabile là dove manchino elementi per determinare il numero dei concorrenti nel reato[4], incontrerà il limite della certa opposizione della persona offesa in ragione della inadeguatezza della proposta risarcitoria, che, seppur non vincolante per il giudice, contribuirà senz’altro ad orientarne lo scrutinio giudiziario sulla congruità delle condotte riparatorie.

In conclusione, ove non venga in sede interpretativa a prevalere la diversa idea della natura oggettiva della causa estintiva del reato di nuovo conio, difficilmente l’art. 162-ter c.p. potrà superare indenne il vaglio di legittimità costituzionale spinto in relazione (tra gli altri) agli artt. 3 e 24 Cost. con riferimento alla posizione dei coimputati cui sia opposta l’inapplicabilità della norma per effetto dell’integrale risarcimento già effettuato da diverso concorrente. Coerentemente, d’altro canto, il correttivo poc’anzi ipotizzato, cioè quello della ‘parziarietà’ dell’obbligazione risarcitoria nascente dal reato, finirebbe per snaturare invasivamente l’istituto, imponendo di accordare valenza satisfattiva a condotte riparatorie non connotate dal requisito strutturale dell’integralità con speculare obliterazione delle determinazioni certamente contrarie della persona offesa.

Tali riflessioni consentono peraltro di cogliere con intuitiva evidenza un ulteriore profilo problematico, connesso al tema dell’ammissibilità del risarcimento da parte di terzi, ed in particolare da parte di soggetti obbligati (in specie società assicurative) in forza di fonti di natura contrattuale a manlevare l’imputato dalle conseguenze dannose verificatesi per effetto di condotte lesive conformi a quelle concretizzanti il rischio coperto dalla polizza assicurativa. Orbene, per come puntualmente osservato dai primi commentatori[5], tale questione ha invero ragione di porsi con riferimento ai soli reati puniti a titolo di colpa, rispetto ai quali ben potrebbe darsi l’evenienza di coperture assicurative di tal fatta, neppure ipotizzabili per i comportamenti dolosi. Non sembrano allora ravvisarsi ostacoli, in tal caso – a fronte del modesto grado di adesione psicologica al reato sotteso alla componente colposa –, alla piena legittimità della formulazione da parte dell’obbligato, in luogo dell’imputato, della proposta risarcitoria idonea al perfezionamento della fattispecie estintiva ex art. 162-ter c.p.

Quanto ai reati dolosi, ad analoghe conclusioni potrebbe invece pervenirsi con riferimento alle iniziative risarcitorie poste in essere da privati su base volontaria, e cioè in assenza di vincoli contrattuali di sorta, a condizione tuttavia che l’imputato mostri di voler beneficiare dell’intervento del terzo, facendolo proprio e manifestando comunque la pregiudiziale volontà di provvedere all’integrale riparazione del danno. Ben poco significato avrebbero infatti atteggiamenti di principio contrari a siffatta possibilità, giacché il divieto potrebbe facilmente essere aggirato tramite una combine diretta tra terzo e imputato, che tenga fuori il giudice al quale quindi l’iniziativa risarcitoria verrebbe comunque contrabbandata come proveniente dal favorevole sviluppo di un ‘processo di profondo e sincero pentimento’ dell’imputato.     

2. Ratio, finalità e rapporti con istituti affini.

L’istituto in esame si inscrive idealmente nel solco di un preciso trend normativo di condivisibile valorizzazione, in chiave deflattiva del contenzioso penale, alternativamente, o delle iniziative cui sia possibile ascrivere una valenza lato sensu ristorativa del danno provocato dal reato, oppure del grado di concreta offensività della condotta criminosa, mirando in definitiva anche questa nuova causa estintiva a consentire la più rapida fuoriuscita dell’imputato dal circuito processuale ogniqualvolta il reato manifesti una preponderate componente di conflittualità privata. Ciò che tipicamente accade quando l’interesse della persona offesa, esaurendosi fondamentalmente nel pregiudizio patrimoniale patito in conseguenza dell’azione criminosa (senza la contestuale coesistenza di un pregnante interesse pubblicistico alla punizione del colpevole), possa trovare adeguato soddisfacimento nella condotta riparatoria (sul cui contenuto a breve si dirà) posta celermente in essere dall’imputato.

Come già accaduto per alcune altre recenti, e parimenti opportune, iniziative riformatrici del sistema di diritto criminale sostanziale, accomunate dall’identico obiettivo dell’alleggerimento del carico di lavoro degli uffici giudiziari nel settore penale (si pensi in particolare all’introduzione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis c.p., ed a quella della sospensione del processo con messa alla prova, di cui all’art. 168-bis c.p., che peraltro condivide con l’istituto di cui qui si sta trattando la stessa natura giuridica[6]), anche la disciplina dettata dall’art. 162-ter c.p. trova una immediata derivazione concettuale da un’affine figura contemplata nel sottosistema processuale delineato dal d.lgs. 274/2000[7], ed in particolare nell’art. 35, differenziandosene tuttavia per la categorica ininfluenza delle logiche conciliative che permeano l’intera disciplina dettata da quest’ultimo corpus normativo. Infatti, anche l’innovativa forma di definizione alternativa del procedimento disciplinata nell’art. 35 cit. si conforma intimamente alle precipue logiche conciliative che sorreggono l’intera struttura normativa di siffatto micro-sistema, per come d’altro canto traspare nitidamente dall’esplicita subordinazione dell’utile perfezionamento dell’effetto premiale sollecitato dall’imputato con le attività risarcitorie e riparatorie alla condizione che le stesse siano stimate dal giudice idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

Esigenze, queste, che risultano di contro perentoriamente assenti nell’istituto di nuovo conio[8], al cui fondamento teorico devono dunque ritenersi del tutto estranee le logiche sottese alla teorica della giustizia riparativa, avendo il legislatore chiaramente mostrato di volere riconnettere esclusiva valenza per il perfezionamento dell’istituto al solo fattore dell’effettività delle condotte riparatorie, non neutralizzabili – se ritenute dal giudice ‘congrue’ in relazione alla concreta offensività del reato ed in specie alla consistenza del danno arrecato – da un eventuale dissenso della persona offesa che persista caparbiamente nella volontà di persecuzione del colpevole.  

Le condizioni prescritte per l’applicazione dell’istituto, per come semanticamente configurate dal legislatore, denunciano dunque il preciso intendimento di ancorarne l’operatività a requisiti di carattere preminentemente oggettivo, essendosi verosimilmente ritenuto di non coltivare oltre la direttrice, particolarmente suggestiva fino a qualche anno addietro ma rivelatasi di scarsa praticabilità in ambito penale, della c.d. giustizia riparativa.

Sicché deve certamente convenirsi con chi, nell’individuare i tratti differenziali tra i due istituti — premessa teorica ineludibile per poter utilmente attendere alla verifica circa l’eventuale applicabilità del nuovo istituto, quale previsione di portata generale, anche nel procedimento di competenza del G. di P. in forza della clausola di rimando di cui all’art. 2 —, ha ragionevolmente ritenuto che l’art. 162-ter c.p. non possa essere inquadrato tra gli strumenti di realizzazione della c.d. restorative justice, fondandosi la relativa filosofia ‘sulla valorizzazione della riconciliazione tra autore e vittima mediante attività riparatrici finalizzate alla ricomposizione della frattura causata dal reato, secondo un approccio che mette al centro del processo penale autore del reato e vittima e si basa sulla responsabilizzazione del reo nei confronti della persona offesa, attraverso un percorso guidato di mediazione, che porta alla comprensione reciproca del torto fatto e subito, al fine di dare attuazione effettiva alla funzione rieducativa della pena’[9].

Ed allora, dal momento che proprio la diversità dei relativi presupposti applicativi impone di ritenere che le due cause estintive del reato non siano sovrapponibili, con ciò escludendosi che quella di più recente introduzione nel sistema penale si esaurisca in un doppione ‘a portata generale’ del precedente (fallimentarmente) sperimentato nel procedimento ex d.gls. 274/2000, non resta che affermare, in astratto, il possibile impiego della prima (art. 162-ter c.p.) anche in relazione ai reati di competenza del giudice di pace. Infatti, facendo ricorso a quest’ultima disciplina, il giudice sarà sollevato dall’onere di compiere il penetrante apprezzamento richiestogli dall’art. 35 cit. circa l’effettiva resipiscenza dell’imputato – da misurarsi valutando l’idoneità delle attività risarcitorie e riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione –, ben potendosi limitare al vaglio, a prevalente sostrato oggettivo, prescritto dall’art. 162-ter c.p. sull’esito positivo delle condotte riparatorie poste in essere dall’imputato.

Non vi è chi non veda, per altro verso, come una simile conclusione, seppur normativamente non ostacolata dalla ricostruzione nei termini esposti del rapporto di continenza tra le due norme, potrebbe tuttavia profilarsi in stridente contrasto con le linee guida di politica criminale ispiratrici della stessa micro-codificazione disciplinante il procedimento dinanzi al giudice di pace, costituendo principio cardine di questo sistema processuale, quale immediata derivazione della natura marcatamente individualistica dei beni giuridici vulnerati dai reati rientranti in questo contesto, quello del costante promovimento della conciliazione tra le parti, per come solennemente affermato nella disposizione che ne enuncia i ‘principi generali’ (art. 2, co. 2: Nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti). Sicché, da quest’angolo visuale, mentre la disciplina ‘speciale’ di cui all’art. 35 d.lgs. 274/2000 appare perfettamente coerente con l’anzidetto canone conciliativo — mirando in definitiva a stimolare un ravvedimento dell’imputato fondato sull’esatta percezione del disvalore della propria condotta e sulla conseguente volontà, pregnante dal punto di vista psicologico perché da valutarsi anche in ottica special-preventiva, di riparare il danno cagionato alla persona offesa (in un certo senso, quindi, di chiedere scusa all’offeso provvedendo a rimuovere tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla condotta lesiva) — , quella di cui all’art. 162-ter c.p. genera indubbiamente, se proiettata in questo contesto, un fortissimo attrito concettuale. La totale obliterazione della posizione dell’offeso, alla cui pur prevista interlocuzione, come di qui a un attimo meglio si chiarirà, è estraneo un potere di veto sull’iniziativa dell’imputato, mal si concilia infatti con l’onere del giudice di pace di coltivare durante l’intero corso del procedimento un dialogo conciliativo tra le parti. Ed anzi, in contesti di conflittualità interpersonale caratterizzati da elevato tasso di recidiva (quali tipicamente sono quelli involti dai reati di competenza del giudice di pace), l’accoglimento per esclusiva iniziativa dell’organo giudicante – e cioè indipendentemente dalle determinazioni di segno contrario della persona offesa – della proposta risarcitoria formulata dall’imputato ben potrebbe alimentare un ulteriore e progressivo deterioramento dei rapporti tra le parti, finendo con il determinare un risultato opposto a quello propriamente deflattivo perseguito dal legislatore.

D’altro canto, se la norma di cui all’art. 35 cit. ha sinora registrato una casistica applicativa certamente inferiore alle aspettative all’epoca riversate nell’istituto[10], la ragione è evidentemente da ricercarsi nella stimolata adesione della persona offesa al fine dell’utile perfezionamento della fattispecie, ritenuta evidentemente imprescindibile dai giudici di pace per effetto della presenza contaminatrice nell’istituto di componenti paragiuridiche di origine conciliativa. Per tal via, però, i relativi confini applicativi hanno evidentemente finito con il sovrapporsi a quelli della remissione della querela, determinando di fatto una prassi di pressoché generalizzata disapplicazione dell’istituto.

Per quanto poc’anzi osservato, infatti – e in ciò è rintracciabile una quanto mai opportuna correzione di rotta operata nella disciplina positiva del nuovo istituto rispetto a quella dell’antenato di cui al d.lgs. 274/2000 –, è davvero difficile ipotizzare che la valutazione giudiziale sulla idoneità delle condotte riparatorie e risarcitorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato possa prescindere dalla conforme determinazione della persona offesa (e cioè da una sua espressa accettazione), proprio per la ragione dell’intima connessione, connaturata a quel sistema, tra esigenze di conciliazione tra le parti e possibilità di definizione alternativa del giudizio (potrebbe dunque superarsi il ‘dissenso’ della p.o. soltanto nel caso di atteggiamenti caparbiamente ed irragionevolmente contrari alla definizione del giudizio).

Evidenti problematiche di coordinamento potrebbero poi profilarsi anche in relazione ai rapporti tra la causa estintiva in questione e la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p., risultando anch’essa fondata sul medesimo presupposto sostanziale dell’avere (l’imputato), prima del giudizio, riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni.

La perfetta coincidenza dei presupposti applicativi delle due previsioni, i cui effetti sono tuttavia profondamente diversi, pone infatti il dubbio della sopravvivenza della circostanza attenuante de qua in relazione ai reati suscettibili di essere definiti ai sensi dell’art. 162-ter c.p., dal momento che la realizzazione della condotta idonea ad integrare il contenuto dell’attenuante (peraltro tendenzialmente coincidente anche quanto alla tempistica di attuazione) realizzerà al contempo anche il presupposto applicativo della nuova causa estintiva del reato, alla quale dovrà per ovvi motivi accordarsi preferenza.

Risultando ancorata l’operatività della causa estintiva del reato al solo fattore oggettivo dell’esito positivo delle condotte riparatorie, sembra inevitabilmente di doversi concludere per il venir meno di qualsiasi margine di operatività della circostanza attenuante in parola in relazione a quei reati che siano sussumibili nel perimetro di applicabilità della prima. Diversamente potrebbe argomentarsi soltanto valorizzando la diversa congiunzione, nella formulazione delle due previsioni normative, tra le condotte restitutorie e riparatorie, da un lato, e l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, dall’altro lato. Ed infatti mentre nell’art. 62 n. 6 c.p. la diminuzione della pena risulta alternativamente accordabile all’imputato sia quando, prima del giudizio, abbia provveduto all’integrale risarcimento del danno o, ove possibile, alle restituzioni, sia nel caso in cui si sia, prima del giudizio, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. Al contrario, nella struttura dell’art. 162-ter c.p., le due azioni non sono poste in termini di alternatività, dovendo l’imputato, allorché il reato abbia provocato anche conseguenze dannose o pericolose, provvedere, in aggiunta al risarcimento integrale del danno o alle restituzioni, alla relativa eliminazione (sempre che sia materialmente possibile).

Sicché, potendo astrattamente capitare che l’imputato provveda sì al risarcimento in forma specifica o per equivalente del danno senza tuttavia adoperarsi utilmente per la completa rimozione delle conseguenze dannose del reato (non basterebbe invece per l’operatività della causa di estinzione la mera attenuazione delle stesse, ove l’effetto maggiormente satisfattivo sia in facto praticabile), in tal caso residuerebbe un margine di operatività della circostanza attenuante, dovendo il giudice limitarsi ad attribuire all’iniziativa dell’imputato effetto sul solo versante della risposta sanzionatoria.

Infine, non sembra che possano ipotizzarsi difficoltà interpretative di sorta in relazione ai rapporti con altre cause estintive del reato o con altri istituti rispetto ai quali l’iniziativa risarcitoria concorre alla determinazione dell’effetto estintivo del reato o comunque di un effetto premiale o mitigatore della risposta sanzionatoria. Si pensi in particolare alla complessa fattispecie estintiva della sospensione del processo con messa alla prova, il cui proficuo perfezionamento implica, per espressa previsione normativa (art. 168-bis co. 2 c.p. e art. 464-bis co. 4 lett. b) c.p.p.), la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Condizioni, queste, che, al di là del dover essere necessariamente esposte dall’imputato nell’istanza volta all’ottenimento della sospensione del processo per il periodo della prova (e altresì indicate nel programma predisposto, su sua richiesta, dall’UEPE), influenzeranno la valutazione giudiziale circa l’esito positivo della probation, dovendo il giudice a tal fine prioritariamente verificare proprio il rispetto delle prescrizioni stabilite nel programma.

Orbene non v’è dubbio circa la parziale coincidenza del perimetro applicativo della disciplina in questione con quella dell’art. 162-ter c.p., posto che nel novero dei reati enucleati dall’art. 168-bis c.p. (mediante il parametro della soglia edittale della pena: reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni) rientrano senz’altro parecchie figure criminose per le quali è azionabile la nuova causa estintiva di cui qui si sta trattando, alla quale, quindi, è ragionevole ritenere che si farà preferenziale ricorso, non solo e non tanto per la maggiore celerità nel raggiungimento del risultato estintivo, quanto piuttosto per l’assenza delle ulteriori prestazioni afferenti al necessario svolgimento di lavoro di pubblica utilità nonché all’affidamento al servizio sociale. Può dunque plausibilmente ipotizzarsi, tenuto conto del fatto che l’elemento della componente risarcitoria/restitutoria dell’imputato figura come assolutamente imprescindibile in entrambi gli istituti, che si venga nelle prassi applicative a creare una sorta di perfetta contiguità ‘edittale’ nel relativo azionamento. Nel senso che, fermo in entrambi i casi l’effettivo proposito riparatorio dell’imputato, si farà ricorso all’istituto della sospensione del processo con messa alla prova nei soli casi in cui il titolo di reato per il quale si procede esorbiti dal perimetro applicativo dell’art. 162-ter c.p., trattandosi ad esempio di reato procedibile d’ufficio. Vale solo ricordare che per effetto della sentenza delle Sezioni unite n. 36272 del 2016 l’ambito applicativo della causa estintiva della sospensione del processo con messa alla prova è stato significativamente esteso, avendo la suprema Corte stabilito l’ininfluenza delle circostanze aggravanti ad effetto speciale ai fini della determinazione della pena edittale massima (non superiore a quattro anni) stabilita per l’accesso all’istituto, la quale dunque è da riferirsi alla sola fattispecie base[11]. Sicché, stante l’incisivo ampliamento dei confini di operatività dell’istituto, è da reputarsi che la relativa applicazione – che ha effettivamente incontrato un ampio favore nella casistica applicativa – non risentirà negativamente per effetto dell’introduzione della fattispecie estintiva ‘minore’ di cui all’art. 162-ter c.p.

Nulla è a dirsi poi con riferimento alle ipotetiche interferenze con la disciplina della sospensione condizionale della pena, venendo questa disposta, se del caso corredata dalla prescrizione (integrante una condizione sospensiva) del risarcimento del danno, delle restituzioni o dell’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, accessoriamente alla sentenza di condanna.

Va in ultimo soltanto rilevato che l’istituto qui in esame non dovrebbe presentare alcun profilo di interferenza con la disciplina dell’oblazione nelle contravvenzioni di cui agli artt. 162 e 162-bis c.p., la condotta idonea alla generazione dell’effetto estintivo essendo correlata per detto istituto alla pena pecuniaria e non già alla sfera delle conseguenze pregiudizievoli di tipo patrimoniale derivanti dal reato. Ad ogni modo il procedimento di oblazione per le contravvenzioni punite con pene alternative non potrà utilmente perfezionarsi allorchè siano residuate conseguenze dannose o pericolose del reato ‘eliminabili’ dal contravventore. In tale evenienza, allora, così come è previsto un ostacolo alla definizione del procedimento ex art. 162-bis c.p., analogamente non potrà darsi corso all’istanza presentata dall’imputato ai sensi dell’art. 162-ter c.p.

3. Presupposti applicativi.

Si è già detto dei presupposti di natura squisitamente oggettiva prescritti per l’operatività dell’istituto, in conseguenza dei quali – per come meglio si avrà modo di chiarire più avanti – se ne deve allo stato inferire una modestissima portata applicativa, potendo l’iniziativa dell’imputato volta al completo ristoro delle conseguenze dannose cagionate alla persona offesa con il reato produrre l’effetto estintivo previsto dalla norma soltanto in relazione ai reati procedibili a querela soggetta a remissione.

Sono dunque esclusi dal campo di applicazione della nuova causa estintiva i reati soggetti a procedibilità d’ufficio nonché quelli per i quali, pur essendo prevista la procedibilità a querela, sia inibita l’attivazione del meccanismo remissivo disciplinato dagli artt. 152-156 c.p. e 340 c.p.p. Si tratta come è noto di poche fattispecie perlopiù incidenti sulla sfera della libertà personale, ed in specie su quella sessuale[12]. Nel novero di queste figure di reato assoggettate ad un regime di procedibilità derogatorio rispetto a quello ordinario ― che ben potrebbe essere definito ‘misto’, considerato che da un lato, conformemente alla regola generale, si rimette l’azionamento del processo alla discrezionalità della persona offesa ma dall’altro lato se ne azzera il relativo potere di paralizzarne la prosecuzione tramite la remissione ― rientra inoltre, in alcune specifiche situazioni aggravate, il delitto di stalking[13], prevedendo a tal riguardo l’art. 612-bis c.p. un regime di procedibilità variamente modulato in considerazione della presenza, o meno, di determinate circostanze. In definitiva, alla procedibilità a querela, stabilita dal legislatore quale regola generale nell’ultimo comma dell’art. 612-bis c.p.[14], si affianca il diverso regime della procedibilità d’ufficio in due specifiche situazioni, vale a dire quando il fatto sia commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità (di cui all’art. 3 l. n. 104/1992) e quando sia connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio[15]. E’ infine previsto nell’ultima parte del co. quarto della disposizione, mutuandosi l’eccentrica previsione contemplata in materia di reati sessuali dall’art. 609-septies c.p., che la querela sia irrevocabile allorché il fatto sia stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’art. 612, co. 2, c.p.

Questo articolato regime riverbera dunque i propri effetti sui confini di operatività dell’istituto di cui qui si sta trattando, venendone di fatto inibito il relativo azionamento tanto in relazione alle situazioni per le quali è prevista la procedibilità d’ufficio quanto per quelle assoggettate al regime di procedibilità a querela irretrattabile, invero particolarmente ricorrenti nelle prassi applicative.

Così sommariamente delineato il primo, e fondamentale, presupposto ‘oggettivo’ prescritto per l’operatività dell’istituto, conviene segnalare come proprio su questo specifico versante, sebbene in due angolazioni diametralmente opposte, siano state sollevate alcune obiezioni in sede di primo commento alla riforma.

Sotto un primo punto di vista, infatti, la preclusione all’operatività dell’istituto in relazione ai reati procedibili a querela irrevocabile è stata tacciata di eccesiva severità, venendo inutilmente a sacrificare le potenzialità applicative del nuovo strumento deflattivo in assenza di plausibili giustificazioni che trovino fondamento nella natura delle ipotesi assoggettate a questo peculiare regime misto[16]. Tali riserve non sembrano invero cogliere pienamente nel segno, ove si consideri per un verso che le ipotesi di querela irretrattabile sono limitate ad un numero estremamente esiguo di fattispecie (per come detto, violenza sessuale e stalking nell’ipotesi prevista dall’ultimo inciso dell’ultimo comma dell’art. 612-bis c.p.); e, per altro verso, che le stesse trovano fondamento in ragioni che trascendono il piano dell’interesse coinvolto e mirano piuttosto a tutelare la vittima contro il rischio di possibili ritorsioni e/o condizionamenti volti ad ottenere la remissione della querela.

Da ben diverso punto di vista non può farsi a meno di dare succintamente conto delle rumorose polemiche registratesi all’indomani dell’approvazione della Riforma Orlando proprio sul fronte della prevista applicabilità del neo introdotto art. 162-ter c.p. al reato di stalking, prospettandosi con toni decisamente allarmistici, da parte dei rappresentanti di alcune associazioni impegnate nella promozione delle tutele ‘di genere’, il rischio di una depenalizzazione tacita dell’odiosa figura di reato, con buona pace delle battaglie politiche condotte per assicurante la relativa introduzione nell’ordinamento penale.

Orbene, un siffatto allarmismo ― innescato, con l’usuale risonanza mediatica accordata all’informazione sui crimini sessuali, dalla sentenza del G.u.p. di Torino del 2/10/2017 che, in applicazione del nuovo istituto, ha provveduto a dichiarare l’estinzione di un’imputazione ex art. 612-bis c.p. sul rilievo della congruità dell’offerta risarcitoria di € 1.500,00 formulata dall’imputato in favore della vittima, nonostante l’opposizione di quest’ultima[17] ― deve a nostro avviso ritenersi infondato. Non tanto e non solo per la già rilevata operatività dell’istituto limitatamente alle ipotesi procedibili a querela ‘pura’ (con esclusione, dunque, delle situazioni in cui è prevista la procedibilità d’ufficio e di quelle per le quali la querela è irrevocabile), quanto piuttosto per l’assorbente ragione della ‘complessità’ della fattispecie riparativa, il cui perfezionamento implica necessariamente un vaglio giudiziale che pur focalizzato sul fattore della congruità delle condotte riparatorie non potrà non tener conto della natura e della consistenza dei fatti oggetto dello specifico capo d’incolpazione, anche alla luce della ricostruzione offertane dalla p.o. a sostegno dell’eventuale determinazione di segno contrario all’accoglimento della proposta risarcitoria avanzata dall’imputato. Non v’è dubbio dunque che la verifica giudiziale, da condursi nel contraddittorio tra le parti, ben potrà concludersi con una decisione sfavorevole ogni qualvolta il giudice ritenga la proposta ristorativa formulata dall’imputato ‘inidonea’ a conseguire il risultato – in questi casi certamente prescindente da una fredda stima aritmetica del pregiudizio patrimoniale causato con il reato – dell’integrale riparazione del danno, anche in considerazione dell’ostacolo al perfezionamento della fattispecie riparativa che verosimilmente potrà essere rappresentato dal giudizio di persistenza di conseguenze dannose del reato, segnatamente di tipo emotivo/psicologico, in capo alla persona offesa.

In tal senso, allora, non può che concordarsi con chi ha autorevolmente sostenuto come l’istituto in questione non possa in alcun modo tradursi in una misura di depotenziamento della repressione dello stalking, integrando di contro un meccanismo idoneo a stimolare l’imputato a porre in essere azioni positive di segno opposto rispetto a quello caratterizzante l’illecito contestato, e ciò può assumere una valenza peculiare e significativa anche a tutela delle aspettative della vittima, con riferimento ai contesti in cui matura l’atto persecutorio[18].

Venendo quindi all’esame degli ulteriori presupposti applicativi della nuova causa estintiva del reato, l’art. 162-ter c.p. prescrive la necessaria interlocuzione con le parti e la persona offesa.

Da tale obbligo non può tuttavia certamente desumersi che al giudice sia accordato un margine di discrezionalità nel disporre l’effetto estintivo, dovendo egli soltanto accertare la sussistenza degli elementi costitutivi della ‘fattispecie riparatoria’. In particolare egli dovrà soltanto verificare che l’imputato abbia riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Sicché la norma, differentemente dalla speculare previsione di cui al già richiamato art. 35 d. lgs. n. 274/2000 non postula in alcun modo una valutazione giudiziale circa l’idoneità delle condotte riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione, presentando di contro il meccanismo introdotto nel codice penale condizioni di applicazione di natura schiettamente oggettiva. L’audizione delle parti e della p.o. è da ricollegare dunque idealmente al solo fine di consentire la verifica circa l’effettiva portata riparatoria dell’iniziativa dell’imputato. Va pertanto a tal proposito ribadito che è aliena all’istituto in esame qualsiasi ottica conciliativa, rispetto al cui perseguimento il giudice assuma il ruolo propositivo di mediatore, tra persona offesa e danneggiante, non essendo in alcun modo prescritto un incontro costruttivo volto ad incentivare la riconciliazione tra autore e vittima mediante attività riparatrici finalizzate alla ricomposizione della frattura causata dal reato, in ultima analisi indirizzate alla responsabilizzazione del reo nei confronti della persona offesa nell’ambito di un percorso di mediazione.

Il dato è confermato dalla circostanza che la declaratoria di estinzione del reato sarà pronunciata dal giudice all’esito positivo delle condotte riparatorie, cioè in definitiva sulla base di una verifica involgente esclusivamente l’effettiva portata riparatoria (restituzioni/risarcimento ed eliminazione delle conseguenze dannose del reato) della condotta dell’imputato.

Quanto all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, l’introduzione rispetto alla versione originaria della norma dell’inciso ‘ove possibile’ mira ad evitare che possano verificarsi effetti paralizzanti dell’operatività dell’istituto là dove un tale effetto ripristinatorio non sia materialmente possibile per cause indipendenti dalla volontà dell’imputato, conformemente d’altro canto alla speculare previsione contenuta nel co. 3 dell’art. 162-bis c.p. nonché in materia di sospensione condizionale della pena e di messa alla prova dell’imputato.

Nel concludersi l’analisi dei requisiti applicativi dell’istituto non può farsi a meno infine di rilevare come le maggiori perplessità interpretative residuino sul versante dell’esatta individuazione dell’accezione di ‘danno cagionato dal reato’ utilizzata nella norma, non essendo stato fornito all’interprete alcun elemento che possa essere utilmente valorizzato per stabilire se si sia inteso far riferimento al danno criminale o, al contrario, propriamente al danno civile.

Tale problematica, che riflette in via immediata l’incoerente – e certamente poco accorta – scelta legislativa di accomunare in un unico contesto figure criminose profondamente eterogenee tra loro (ed in specie reati contro la persona e reati contro il patrimonio), non appare peraltro scevra da rilevantissime implicazioni pratiche, riverberandosi in via immediata sulla possibilità per la vittima integralmente risarcita ex art. 162-ter c.p. (viepiù se abbia manifestato la propria contrarietà all’offerta proposta dall’imputato, stimata congrua dal giudice) di rivolgersi comunque al giudice civile per ottenere un risarcimento ulteriore esteso a tutte le componenti del danno civilisticamente inteso da determinarsi secondo i criteri propri del giudizio civile.

Queste plausibili perplessità esegetiche, su cui di certo gli interpreti dovranno approfonditamente confrontarsi nelle prassi applicative, potrebbero allora indurre a privilegiare l’orientamento interpretativo formatosi in relazione all’art. 35 d.lgs. 274/2000, a mente del quale il danno cui farebbe riferimento la norma sarebbe soltanto quello criminale (Sez. un. n. 33864/2015). I Giudici del supremo Consesso, proprio sulla scorta di questa prospettazione teorica, hanno infatti ritenuto che la declaratoria di estinzione del reato pronunciata dal G. di P. in applicazione di detta disciplina non rivesta autorità di giudicato nell’eventuale giudizio civile successivamente promosso dalla persona danneggiata per ottenere il risarcimento del danno, limitandosi detta pronuncia ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell’estinzione del reato. Da ciò ne è stata dunque desunta l’insussistenza di un interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza in questione, non sortendo effetti pregiudizievoli sulle eventuali iniziative risarcitorie da promuovere nella sede propria civile[19].

Occorrerà allora vedere se un’interpretazione di tale natura incontrerà il favore delle prassi applicative anche con riferimento all’omologo istituto a portata generale introdotto nel codice penale, correndosi tuttavia il rischio nel solco di tale prospettiva che il giudizio penale possa rivelarsi insufficiente a definire in modo stabile la vicenda che ha dato occasione alla conflittualità tra autore e vittima, riversandosi sul giudice civile l’oneroso compito di provvedere al ‘saldo’ definitivo della contesa. Con buona pace delle esigenze deflattive, alleggerendosi il carico giudiziario in un settore ed aggravandolo in un altro che di certo non gode di migliore salute.

4. Perimetro di operatività e prospettive de jure condendo.

L’esame dei presupposti di operatività dell’art. 162-ter c.p. lascia trasparire in modo palmare il modestissimo perimetro applicativo dell’istituto che, già enormemente sacrificato dalla delimitazione con riferimento ai soli reati procedibili a querela (peraltro rimettibile), andrà in definitiva a esaurirsi in relazione alle sole vicende nelle quali pur a fronte di un congruo ristoro patrimoniale offerto dall’imputato alla persona offesa a titolo di risarcimento del danno provocato dal reato, quest’ultima non intenda rimettere la querela, persistendo – a volte in modo assolutamente indipendente da ogni valutazione in punto di ragionevolezza della proposta risarcitoria – nella volontà di persecuzione del colpevole. Evenienza, questa, che fino ad oggi avrebbe dunque determinato l’inesorabile e defatigante necessità di proseguire nel giudizio, pur a cospetto di situazioni caratterizzate dalla rilevanza meramente privatistica dell’interesse colpito dall’azione delittuosa e dunque dalla cogente assenza di un conforme interesse punitivo statuale.

Oggi, al contrario, in vicende di questo tipo, qualificate da un’accentuata conflittualità privata ma di modestissima incidenza su interessi pubblicistici, all’istituto in esame va riconosciuto il merito di sottrarre alla persona offesa il ‘potere di veto’ sulla definizione del giudizio in conseguenza delle idonee condotte riparatorie dell’imputato e ulteriormente quello di cautelare l’effetto estintivo della remissione della querela contro il rischio di mercanteggiamento tra le parti private, venendo affidata al giudice la valutazione della congruità della proposta risarcitoria formulata dall’imputato.

A depotenziare le concrete possibilità d’impiego della disciplina in esame – e dunque a mortificarne oltremodo le declamate finalità deflattive – si pone tuttavia il dato esperenziale della esigua casistica di atteggiamenti di siffatta natura, caratterizzati cioè da un bieco ostruzionismo della P.O., accadendo il più delle volte che ad una congrua offerta risarcitoria (o restitutoria) faccia effettivamente seguito la remissione della querela, anzi spesso subordinata proprio all’integrale risarcimento del danno.

Sicché, da questo punto di vista, non possono che esprimersi plausibili riserve sull’ambito di operatività dell’istituto, che appare eccessivamente ristretto, rischiandosi di giungere al medesimo risultato pratico per effetto della remissione della querela.

Sarebbe stato allora maggiormente coerente con le decantate finalità deflattive della nuova causa estintiva del reato estenderne il relativo raggio d’azione ad una gamma molto più ampia di reati, valorizzando come parametro discretivo, tra i vari astrattamente ipotizzabili, non già il limite edittale della pena (come accaduto per l’art. 131-bis c.p.) o il regime di procedibilità del reato, bensì la natura a preponderante valenza privatistica dell’interesse leso o esposto a pericolo dall’azione criminosa.

Effetto, questo, che in prospettiva di medio periodo il legislatore ha invero timidamente ritenuto di poter perseguire mettendo mano (con una delle deleghe conferite con la legge di cui si sta trattando) ad una modifica del regime di procedibilità previsto per alcune tipologie di reato.

Il co. 16 dell’unico articolo della legge conferisce infatti delega al Governo per adottare, nel termine di un anno dalla relativa entrata in vigore, tra gli altri, un decreto legislativo con cui modificare la procedibilità di alcune categorie di reati: ed in particolare quelli contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 c.p., e quelli contro il patrimonio previsti dal c.p., salva in ogni caso la procedibilità d’ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità;

2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell’art. 339 c.p.;

3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.

Orbene, ci si avvede fin troppo agevolmente dell’approccio oltremodo cauto mantenuto dal legislatore delegante nell’enunciazione degli esposti principii direttivi, considerato che l’encomiabile ed assolutamente condivisibile ― proprio perché imperniata sul dato della misura prevalente della componente privatistica rispetto a quella pubblicistica dell’interesse protetto dalla fattispecie ― enucleazione delle ‘tipologie’ di reati per le quali modificare il regime di procedibilità viene di fatto neutralizzata dalla previsione di eccezioni di ingiustificato rigore, che di fatto finiscono per rendere quanto mai modesto l’impatto della modifica del regime di perseguibilità dei predetti reati sulla funzionalità dell’istituto di cui si sta discutendo.

Resta infatti inalterata la procedibilità ex officio – e quindi paralizzata l’operatività dell’art. 162-ter c.p. – della gran parte delle ipotesi di lesioni personali, bastando a tal fine la contestazione delle aggravanti di cui all’art. 585 c.p., ed ancor più di tutte le frequentissime ipotesi di furto in abitazione o con strappo oppure aggravato ai sensi dell’art. 625 c.p., quand’anche ricorra una sola aggravante, trattandosi infatti di circostanze ad effetto speciale.

Non vi è chi non veda, di contro, come proprio in tema di furto moltissime delle ipotesi normativamente sussumibili in alcune delle situazioni aggravatrici contemplate dall’art. 625 c.p. non presentino particolare allarme sociale (furti in esercizi commerciali o di energia elettrica), caratterizzandosi anzi per una spiccata valenza privatistica (in quanto di tangibile dimensione patrimoniale) degli interessi coinvolti dall’azione; di talché, dunque, apparirebbe soluzione socialmente accettabile e giudizialmente preferibile quella di consentire la definizione del giudizio in conseguenza della integrale riparazione del danno da parte dell’imputato.

Da questo angolo visuale, allora, non v’è dubbio che sia stata per l’ennesima volta sciupata una formidabile occasione per offrire una ragionevole soluzione, con il sigillo del vaglio giudiziale, ad una miriade di vicende che giornalmente appesantiscono, in assenza di qualsivoglia convincente ragione di politica criminale, il lavoro degli uffici giudiziari, sottraendo energie che potrebbero utilmente impiegarsi per ben più rilevanti accertamenti.

Mantenendo dunque fermo il presupposto pregiudiziale di operatività della norma (cioè quello della procedibilità a querela rimettibile), se ne sarebbe potuto convenientemente ampliare il relativo raggio d’operatività provvedendo immediatamente – senza tergiversare con la delega legislativa – ad una organica e razionale modifica del regime di procedibilità di alcune tipologie di reati, utilizzandosi come criterio informatore quello della natura essenzialmente o prevalentemente individuale dell’interesse colpito dal reato.

In tale precipua prospettiva sembrava del resto muoversi il primo schema di articolato dell’art. 162-ter c.p. elaborato anni addietro dalla Commissione ministeriale presieduta dal Prof. Fiorella, nella cui relazione descrittiva veniva infatti rimarcato come il territorio ideale dei meccanismi estintivi fondati su condotte riparatorie sia quello dei reati contro il patrimonio.

In conclusione, l’istituto di nuovo conio sconta due ‘falle’ operative che si muovono in opposta direzione; da un lato infatti appare scarsamente condivisibile, per le segnalate difficoltà di carattere pratico in ordine alla stima del danno risarcibile, l’assoggettamento dei reati contro la persona ad un meccanismo estintivo fondato su logiche compensative ad esclusivo sostrato risarcitorio[20]. Dall’altro lato, al contrario, la prospettiva riformatrice è stata coltivata con eccessiva timidezza sul fronte dei delitti contro il patrimonio, non essendovi dubbio che in moltissime situazioni rimaste fuori dai confini applicativi della norma la risposta risarcitoria, con qualche adeguato correttivo volto a scongiurare eventuali effetti incentivanti alla perpetrazione di crimini di tal natura[21], avrebbe potuto davvero rappresentare un adeguato strumento sanzionatorio, massimamente satisfattivo delle aspettative dell’offeso senza preoccupante sacrificio della potestà punitiva statuale.

5. Profili processuali.

Talmente insolita appare una così cogente assenza di qualsivoglia previsione di natura procedurale a corredo della disciplina sostanziale di una nuova causa di estinzione del reato (ma analogamente potrebbe argomentarsi con riferimento a tutti gli istituti non riguardanti in via immediata il reato o la pena ma inerenti invece proprio alle cause estintive degli stessi) da suggerire l’idea, certamente non azzardata, che il legislatore se ne sia semplicemente dimenticato, non potendosi seriamente sostenere che le scarne indicazioni recate nell’art. 162-ter c.p. possano ritenersi sufficienti anche in vista della regolamentazione degli aspetti procedurali dell’istituto.

Fatta eccezione per i termini di presentazione dell’istanza (nonché sul fronte della disciplina intertemporale, che appare al contrario quanto mai dettagliata[22]), nell’art. 162-ter c.p. non è contenuta infatti alcuna previsione volta a disciplinare i più importanti aspetti di carattere procedurale dell’istituto, con riferimento in particolare alla forma dell’istanza (manifestazione diretta dell’imputato, possibilità di conferire procura speciale ad un difensore, necessità di una richiesta scritta, possibilità di formalizzarla a verbale in udienza), al relativo contenuto (con riferimento in specie alla prova della già avvenuta riparazione integrale del danno ed all’illustrazione degli elementi volti a dimostrarne la congruità) ed alle modalità dell’interlocuzione con le parti, le quali, come rilevato, devono poter essere messe nella condizioni di esternare le proprie determinazioni su ogni aspetto della proposta risarcitoria formulata dall’imputato.

Del tutto trascurata è poi l’evenienza dell’azionabilità dell’iniziativa risarcitoria durante il corso delle indagini preliminari ― diversamente da quanto, ad esempio, previsto in relazione all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, a cui riguardo l’art. 464-ter c.p.p. detta una puntuale regolamentazione delle modalità di interlocuzione delle parti nonché della sorte dell’istanza in caso di dissenso del P.M. ―, dovendosene pertanto allo stato inferire la categorica inapplicabilità in sede procedimentale e dunque l’irragionevole preclusione alla possibilità di apprezzare la congruità delle condotte riparatorie con un provvedimento archiviativo. Analogamente, poi, potrebbe argomentarsi anche in relazione all’ipotetico impiego dell’istituto in sede di udienza preliminare (con possibile veicolazione dell’epilogo favorevole in una sentenza di non luogo a procedere), circoscrivendo testualmente l’art. 162-ter c.p. il relativo perimetro temporale di operatività alla sola fase dibattimentale.

Di ancora più pregnante problematicità si rivela poi la mancata disciplina della forma, delle conseguenze e della (eventuale) reclamabilità del provvedimento di rigetto, che il giudice dovrà adottare allorquando sia pervenuto ad una determinazione ‘negativa’ sulle condotte riparatorie.

Quid juris, dunque, in caso di proposta ristorativa ritenuta incongrua? Potrà l’imputato reiterare la richiesta modificandone (in senso chiaramente integrativo) il relativo contenuto (sullo specifico versante ritenuto volta per volta insoddisfacente: risarcimento, restituzioni, conseguenze dannose o pericolose del reato)? Il rigetto che si assuma ingiustificato potrà legittimare la riproposizione dell’istanza in sede d’appello, conseguendosi così il risultato utile dell’estinzione del reato non accordato dal giudice di prime cure che abbia rigettato la richiesta condannando l’imputato? Ed ancora, il provvedimento di rigetto, che verosimilmente dovrà assumere la forma di un’ordinanza, sarà reclamabile in via immediata o soltanto con i motivi di impugnazione?

Analoghe incertezze riguarderanno poi in sede applicativa l’operatività dell’istituto nell’ambito dei procedimenti speciali, dovendosi in particolare valutare la proponibilità della domanda in sede di opposizione al decreto penale di condanna, nonché nel corso del giudizio abbreviato.

In caso di esito favorevole delle condotte riparatorie, non dovrebbe poi esservi dubbio circa l’operatività delle regole dettate dall’art. 129 c.p., dovendosi accordare preferenza all’assoluzione nel merito rispetto alla causa estintiva del reato ove si inveri la condizione prevista nel secondo comma della disposizione.

Foriera di rilevanti disorientamenti applicativi potrebbe rivelarsi infine, per le ragioni già esposte, la mancanza di qualsivoglia regolamentazione degli effetti del giudicato formatosi su siffatta decisione, non essendo affatto scontata l’ininfluenza della valutazione giudiziale positiva sulle condotte riparatorie compiuta in sede penale sul giudizio civile eventualmente promosso dalla persona offesa/danneggiata che abbia manifestato il suo dissenso all’accettazione dell’offerta dell’imputato (in caso di accettazione, al contrario, dovrebbe coerentemente ritenersi operante il vincolo di cui all’art. 651 c.p.p.). Vale solo rilevare in chiave critica, anche su questo specifico versante, che il thema ha ricevuto invece espressa ed organica regolamentazione con riferimento alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., avendo il legislatore, a corredo dell’introduzione di tale strumento deflattivo, interpolato nel titolo I del libro X del c.p.p. il nuovo art. 651-bis c.p.p., disciplinante, appunto, l’efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno.

Va in ultimo rimarcato che, con previsione quanto mai opportuna, che mutua quelle di analogo contenuto già innestate in varie disposizioni del codice di rito, è stata fatta salva l’operatività della confisca di cui all’art. 240, co. 2, c.p.p.

Come è agevole intuire sono molteplici, e di assoluta rilevanza applicativa, i profili procedurali del tutto trascurati dalla disciplina analizzata, cui dovrà necessariamente porsi rimedio con preferenziale iniziativa legislativa, così scongiurandosi il rischio di alimentare soluzioni interpretative contingenti che, sino all’assestamento raggiungibile solo in sede di legittimità, potrebbero provocare marcate differenze di trattamento a cospetto di situazioni assolutamente analoghe.

 

 



[1] Cfr. O. Murro, La riparazione del danno come causa di estinzione del reato, in Aa.Vv., La Riforma Orlando, a cura di G. Spangher, Pacini editore, 2017, p. 52

[2] Altra problematica con cui le prassi applicative dovranno necessariamente confrontarsi è quella della eventuale mancata coincidenza soggettiva tra persona offesa e persona danneggiata dal reato, occorrendo in tal caso stabilirsi a quale dei due soggetti vada riconosciuto il diritto di interlocuzione previsto dalla norma e nei confronti di cui, quindi, vada offerto dall’imputato il risarcimento del danno.

[3] Prospetta svariati profili di illegittimità costituzionale della disciplina G. Vagli, Brevi considerazioni sul nuovo art. 162-ter c.p., in Giurisprudenza penale web, 2017, n. 10, p. 3.

[4] Si correrebbe il rischio in tal caso di esercitare un forte condizionamento nei confronti dell’imputato per indurlo a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti dei correi (cioè volte all’individuazione dei coimputati), prospettandoglisi diversamente l’impossibilità della benevola definizione del processo ai sensi della nuova normativa.

[5] Inquadra sinteticamente il thema enucleando le svariate implicazioni problematiche V. Sellaroli, Le modifiche generali al codice penale, in Aa.Vv., Riforma Orlando: tutte le novità, fasc. monografico della rivista Il penalista, a cura di C. Parodi, Milano, 2017, p. 11.

[6] Ma nella stessa ottica va certamente letta anche l’importante manovra di depenalizzazione attuata con i d.lgs. n. 7 e 8 del 2016.

[7] Analogamente a quanto accaduto per la causa di esclusione della punibilità introdotta con l’art. 131-bis c.p., che trova il suo antecedente concettuale nella similare disciplina dettata dall’art. 34 d.lgs. 274/2000, ove tuttavia la tenuità del fatto incide propriamente sulla procedibilità dell’azione e non sulla punibilità dell’agente. Su tali istituti v. diffusamente E. Turco, sub artt. 34 e 35, in Aa.Vv., Leggi complementari al codice di procedura penale, a cura di G. Canzio e G. Tranchina, Milano, 2013, p. 466 ss.

[8] Sul punto cfr. acutamente R.G. Maruotti, La nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162 ter cp tra (presunta) restorative justice ed effettive finalità deflative: prime riflessioni de iure condito, in Quest. Giustizia (web), 2017.

[9] Cfr. Maruotti, op. cit., p. 10. Volendo cfr. anche dello scrivente, Violenza sessuale e processo penale, Piacenza, 2007, p.  63-64.

[10] Di cui si ha fondamentalmente traccia in ragione di quelle pochissime pronunce di legittimità intervenute ad occuparsi dell’appellabilità o meno delle sentenze dichiarative dell’estinzione del reato pronunciate in applicazione di tale disciplina.

[11] La sentenza è consultabile in Giur. it., 2016, p. 2732, con nota di V. Manca, Il parametro della pena edittale ai fini della concessione della messa alla prova.

[12] Sulla ratio che sta a fondamento dell’introduzione proprio nel settore dei reati contro la sfera sessuale di un siffatto meccanismo derogatorio all’ordinaria disciplina della remissione della querela, nonché per un approfondito esame degli altri profili di eccentricità del regime della procedibilità di questo micro-sistema processuale (termine e trasmissibilità del diritto di querela), cfr. Romeo, op. cit., p. 43 ss.

[13] Sia consentito, per un esame della normativa emergenziale con cui fu introdotto nell’ordinamento il delitto di stalking, un rinvio al nostro Commento al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, in Neldiritto, 2009, p. 292 ss..

[14] Cui si accompagnano peraltro le previsioni eccezionali in punto di termine per la relativa presentazione, aumentato conformemente alla disciplina dei reati sessuali a sei mesi, e di forme della remissione, potendo tale facoltà essere esercitata soltanto in sede processuale.

[15] Analogo regime è previsto in forza di disposizione extracodicistica (art. 8, co. 4, d.l. n. 11/2009, mod. dall’art. 1 co. 4 d.l. n. 93/2013) allorquando il fatto sia commesso da un soggetto ammonito dal questore per condotte persecutorie in danno della stessa vittima.

[16] In tal senso Maruotti, op. cit., p. 6, a stima del quale nell’ambito di questa categoria di reati sarebbe auspicabile operare una selezione, in quanto, ad esempio, rispetto alle ipotesi di “violenza sessuale” di minore gravità di cui al comma 3 dell’art. 609 bis cp (si pensi al classico “palpeggiamento”) il risarcimento del danno che interviene prima del giudizio rende, in molti casi, il processo penale un “inutile orpello”, soprattutto in tutti quei casi (che sono la stragrande maggioranza) in cui la pubblica accusa si fonda unicamente sulla testimonianza della persona offesa, il cui “stimolo” a collaborare per la puntuale ricostruzione del fatto storico viene comprensibilmente inciso dal risarcimento già conseguito.

[17] La notizia è stata riportata su numerosi quotidiani nazionali nelle edizioni del 5 e del 6 ottobre scorso, suscitando una immediata e quanto mai accesa querelle approdata in tempi insolitamente rapidi nelle aule parlamentari. Cfr. G. Negri, Lo stalking non più estinto per denaro, nella edizione online del Sole24ore del 7 ottobre 2017.

[18] In tal senso, D. Ferranti, Giustizia riparativa e stalking: qualche riflessione a margine delle recenti polemiche, in Diritto penale contemporaneo (web), p. 2.

[19] La sentenza è edita, tra le altre, in Processo penale e giustizia, 2015, fasc. 6, p. 34 con nota di P. Maggio, Non sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare le sentenze estintive del reato emesse dal giudice di pace in seguito a condotte riparatorie.

[20] Non v’è dubbio, difatti, che i delitti contro la persona non si prestano ad una semplice ed istintiva individuazione del danno da reato e sono difficilmente compatibili con i concetti di restituzione e di risarcimento. Così testualmente D. Ferranti, op. cit., p. 3, per la quale dunque è ravvisabile un ulteriore limite all’operatività dell’istituto ogni qualvolta le parti coinvolte nel procedimento oppongano l’impossibilità di quantificare ex ante il danno da reato, perché non causativo di conseguenze pregiudizievoli di immediata considerazione patrimoniale.

[21] Agendo in particolare in chiave ostativa sul fronte della recidiva.

[22] E di tale chiarezza da non porre dubbi interpretativi di alcun tipo.

 

 
 
 
 
 
 

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