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CIVILE

Riflessioni sul tema della concorrenza sleale

  Civile 
 venerdì, 7 aprile 2017

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(in nota a Cass. 22 settembre 2015 n. 18691 e Cass. 15 ottobre 2015 n. 6274)

Alberto Barbazza, Giudice del Tribunale di Treviso

 
 

 

 

Sommario:

A) Cassazione civile, Sez. I, 22 settembre 2015, n. 18691; B) Cassazione civile, Sez. I, 15 ottobre 2015, n. 6274

1. I presupposti comuni alle due fattispecie: i soggetti dell’atto di concorrenza sleale ed il rapporto di concorrenza; 2. La concorrenza sleale mediante denigrazione; 3. La concorrenza sleale mediante atti contrari alla correttezza professionale. Lo storno di dipendenti.

 

Cassazione civile, Sez. I, 22 settembre 2015, n. 18691

 

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - DIFFUSIONE DI NOTIZIE E APPREZZAMENTI IDONEI A DISCREDITARE I PRODOTTI ALTRUI - Apprezzamenti denigratori rivolti a persone determinate - Concorrenza sleale per denigrazione- Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

 

Ai fini della configurabilità della concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi tra il pubblico non debbono necessariamente riguardare i prodotti dell'impresa concorrente ma possono avere ad oggetto anche circostanze od opinioni inerenti in generale l'attività di quest'ultima, la sua organizzazione o il modo di agire dell'imprenditore nell'ambito professionale (esclusa la sfera strettamente personale e privata), la cui conoscenza da parte dei terzi risulti comunque idonea a ripercuotersi negativamente sulla considerazione di cui l'impresa gode presso i consumatori, dovendosi apprezzare, ai fini della potenzialità lesiva delle denigrazioni, non solo l'effettiva "diffusione" tra un numero indeterminato (od una pluralità) di persone ma anche il contenuto fortemente diffamatorio degli apprezzamenti stessi (nella specie, si era accusato il concorrente di essere mafioso e di essere stato arrestato per aver sottratto denaro alla propria società) ed anche la potenzialità espansiva della comunicazione per la scelta dei destinatari (nella specie, alcuni dipendenti del concorrente denigrato).

 

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - PER FATTO DEGLI AUSILIARI - Concorrenza sleale - Presupposto soggettivo - Rapporto di concorrenzialità - Estensione della responsabilità di cui all'art. 2598 c.c. al terzo interposto - Configurabilità - Condizioni - Terzo dipendente del concorrente avvantaggiato - Nesso di "occasionalità necessaria" con l'incarico affidato - Fattispecie.

 

La concorrenza sleale costituisce fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, sicché non è ravvisabile ove manchi il presupposto soggettivo del cosiddetto "rapporto di concorrenzialità"; l'illecito, peraltro, non è escluso se l'atto lesivo sia stato posto in essere un soggetto (il cd. terzo interposto), che agisca per conto di un concorrente del danneggiato poiché, in tal caso, il terzo responsabile risponde in solido con l'imprenditore che si sia giovato della sua condotta, mentre ove il terzo sia un dipendente dell'imprenditore che ne ha tratto vantaggio, quest'ultimo ne risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. ancorché l'atto non sia causalmente riconducibile all'esercizio delle mansioni affidate al dipendente, risultando sufficiente un nesso di "occasionalità necessaria" per aver questi agito nell'ambito dell'incarico affidatogli, sia pure eccedendo i limiti delle proprie attribuzioni o all'insaputa del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, accertata la pronuncia di espressioni diffamatorie ascrivibili ad un soggetto persona fisica fiduciario e mandatario di un concorrente, aveva correttamente imputato a quest'ultimo la responsabilità da concorrenza sleale per denigrazione).

 

A)              Cassazione civile, Sez. I, 15 ottobre 2015, n. 6274

 

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - SVIAMENTO DI CLIENTELA - Appropriazione di tabulati recanti nominativi di clienti e fornitori di un concorrente tramite soggetti già dipendenti del medesimo - Illecito concorrenziale - Sussistenza - Pregressa conoscenza di tali dati - Irrilevanza - Ragioni.

 

In materia di concorrenza sleale, integra gli estremi dello sviamento di clientela la condotta posta in essere da un imprenditore che, per il tramite di propri dipendenti già al servizio di un concorrente, si appropri di tabulati recanti i nominativi di clienti e distributori di quest'ultimo, essendo irrilevante la circostanza che detti nominativi fossero già noti al medesimo imprenditore ed a tali dipendenti, trattandosi di informazioni comunque riservate e, come tali, non divulgabili.

 

 

Cassazione civile, Sez. I, 22 settembre 2015, n. 18691

 

Motivi della decisione

 

1. — Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione dell'art. 2598 cod. civ., nonché l'omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che la sentenza impugnata ha imputato alla società frasi denigratorie proferite da un suo socio lavoratore, senza accertare se esse fossero state pronunciate per conto della società ovvero in collegamento con la stessa. Premesso che la controversia traeva origine dal recesso del Bianco dall'Italcoop, a seguito della sua estromissione dalla gestione della filiale di Rho e dell'affidamento della stessa al Gargano, afferma che l'incarico conferito a quest'ultimo, limitato a tale aspetto operativo, non consentiva di ascrivere ad essa ricorrente le frasi da lui pronunciate, non essendo stata dimostrata la riconducibilità delle stesse alla volontà della società o la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria con le mansioni affidate al socio lavoratore.

1.1. — Il motivo è infondato.

Com'è noto, il principio secondo cui la concorrenza sleale costituisce una fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, pur escludendone la configurabilità in mancanza del presupposto oggettivo rappresentato dal c.d. rapporto di concorrenzialità, non impedisce di ravvisare l'illecito in questione anche nel caso in cui l'atto lesivo del diritto del concorrente venga posto in essere da un soggetto (c.d. terzo interposto) che, pur non essendo egli stesso in possesso dei necessari requisiti soggettivi, ovverosia della qualità di concorrente del danneggiato, si trovi con il soggetto avvantaggiato in una particolare relazione, tale da far ritenere che l'atto sia stato oggettivamente compiuto nell'interesse di quest'ultimo (cfr. Cass., Sez. 1,6 giugno 2012, n. 9117; 9 agosto 2007, n. 17459; 8 settembre 2003, n. 13071). Qualora poi, come nella specie, l'autore dell'illecito sia un dipendente dell'imprenditore che ne ha tratto vantaggio, quest'ultimo è tenuto a risponderne ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., sulla base del mero rapporto intercorrente con il soggetto agente, anche se l'atto non sia causalmente riconducibile allo esercizio delle mansioni affidate a quest'ultimo, risultando sufficiente che tra le stesse e l'illecito sia configurabile un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che il dipendente abbia agito nell'ambito dell'incarico affidatogli, sia pur eccedendo i limiti delle proprie attribuzioni o all'insaputa del datore di lavoro (cfr. Cass., Sez. III, 4 aprile 2013, n. 8210; 12 marzo 2008, n. 6632; Cass., Sez. lav., 25 marzo 2013, n. 7403).

Alla stregua di tali principi, costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, non merita censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur avendo accertato che le espressioni diffamatorie nei confronti del Bianco e denigratorie nei confronti della Special Coop erano ascrivibili al Gargano, ne ha addebitato la responsabilità all'Italcoop, in virtù del rapporto di dipendenza intercorrente tra quest'ultima ed il predetto soggetto, nonché della circostanza, concordemente riferita dai testi, che le medesime espressioni erano state pronunciate in occasione della chiusura dei rapporti di lavoro con altri dipendenti. L'affermazione della ricorrente, secondo cui il Gargano subentrò al Bianco nella gestione della filiale di Rho della Cooperativa, suona d'altronde come un'ulteriore conferma della circostanza, ritenuta pacifica dalla sentenza impugnata e desunta comunque anche dalle deposizioni dei testi, che l'autore dell'illecito agì in qualità di fiduciario o mandatario dell'Italcoop, alla quale pertanto la Corte di merito ha correttamente imputato gli effetti delle sue dichiarazioni.

2. — Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione dell'art. 2598 nn. 2 e 3 cod. civ., sostenendo che, nel qualificare come atti di concorrenza sleale le espressioni riferite dai testi, la Corte di merito non ha considerato che le stesse non riguardavano i prodotti o l'attività della Special Coop, ma vicende personali del Bianco, estranee all'attività prestata nell'ambito della Special Coop o al periodo in cui ne era socio, ed attinenti al rapporto intercorso con l'Italcoop; esse, non essendo rivolte ai clienti ma a soci lavoratori già transitati nella Special Coop, non integravano una forma di divulgazione illecita, e non erano quindi idonee a provocare discredito, né potevano cagionare alcun danno all'impresa concorrente.

2.1. — Il motivo è infondato.

Ai fini della configurabilità della concorrenza sleale per denigrazione, non è infatti necessario che le notizie e gli apprezzamenti diffusi tra il pubblico riguardino specificamente i prodotti dell'impresa concorrente, potendo gli stessi avere ad oggetto anche circostanze od opinioni inerenti più in generale all'attività di quest'ultima, e quindi anche alla sua organizzazione o al modo di agire dell'imprenditore nell'ambito professionale (con esclusione, quindi, della sua sfera strettamente personale e privata), la cui conoscenza da parte dei terzi risulti comunque idonea a ripercuotersi negativamente sulla considerazione di cui l'impresa gode presso i consumatori. E' pur vero che la lettera dell'art. 2598 n. 2 cod. civ., richiedendo la «diffusione» delle notizie e degli apprezzamenti denigratori, fa riferimento ad un'effettiva propalazione di fatti e giudizi tra un numero indeterminato, o quanto meno tra una pluralità di persone, in tal modo escludendo, in linea di principio, la configurabilità della fattispecie in esame nell'ipotesi di esternazioni occasionalmente rivolte a singoli interlocutori nell'ambito di separati e limitati colloqui (cfr. Cass., Sez. I, 8 marzo 2013, n. 5848; 30 maggio 2007, n. 12681). Nella specie, tuttavia, la potenzialità lesiva delle dichiarazioni denigratorie è stata affermata in virtù del loro contenuto fortemente diffamatorio e della loro destinazione ai dipendenti dell'Italcoop in procinto di trasferirsi presso la Special Coop, nonché della finalità dissuasiva della divulgazione, che, in quanto volta a scoraggiare l'assunzione di tali iniziative da parte dei lavoratori, è stata correttamente ritenuta sufficiente a dimostrare il carattere non occasionale della condotta e la portata espansiva della comunicazione, rivolta a soggetti determinati ma idonea ad estendere i propri effetti ad una pluralità di persone (cfr. al riguardo, Cass., Sez. I, 29 luglio 1968, n. 2728).

3. — Con il terzo ed ultimo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e/o dell'art. 2598 cod. civ., rilevando che la condanna al risarcimento dei danni è stata pronunciata anche in favore di Rosa Bianco, sebbene la relativa domanda fosse stata proposta soltanto dalla Special Coop e da Giuseppe Bianco; aggiunge che, nel riconoscere ai Bianco il predetto diritto, la Corte di merito non ha considerato che gli stessi non rivestivano la qualità di imprenditori, con la conseguente esclusione della configurabilità di un rapporto di concorrenza con essa ricorrente.

3.1. — Il motivo è parzialmente fondato.

Come si evince dalle conclusioni rassegnate nel giudizio d'appello e riportate testualmente nell'epigrafe della sentenza impugnata, la domanda proposta in via riconvenzionale, pur trovando fondamento nell'asserita diffusione di notizie ed apprezzamenti idonei a screditare la Special Coop ed il suo presidente Giuseppe Bianco, aveva ad oggetto la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni in favore di tutti i convenuti: può quindi escludersi che, nel pronunciare la predetta condanna, la Corte territoriale sia incorsa in ultrapetizione, ravvisabile esclusivamente nel caso in cui il giudice di merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, abbia alterato gli elementi obiettivi dell'azione, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa (c.d. causa petendi) o emettendo un provvedimento diverso da quello richiesto (c.d. petitum immediato), ovvero attribuendo o negando un bene della vita diverso da quello conteso (c.d. petitum mediato) (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 11 gennaio 2011, n. 455; Cass., Sez. III, 22 marzo 2007, n. 6945; Cass., Sez. II, 12 luglio 2005, n. 14552).

Mentre peraltro alla Special Coop doveva essere senz'altro riconosciuta la qualità di soggetto passivo dell'illecito concorrenziale, in quanto società commerciale esercente un'attività in concorrenza con quella dell'Italcoop, non poteva dirsi altrettanto per Giuseppe e Rosa Bianco, i quali, come è pacifico tra le parti. rivestono rispettivamente la carica di amministratore e la qualità di socio della società convenuta: la fattispecie prevista dall'art. 2598 cod. civ., presupponendo innanzitutto la sussistenza di un rapporto di concorrenzialità tra soggetti che esercitino contemporaneamente un'attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, non è infatti configurabile nell'ipotesi in cui, come accade nella specie, uno di essi non sia in possesso della qualifica di imprenditore, svolgendo la predetta attività non già in proprio, ma attraverso una società. Nei confronti di Giuseppe Bianco, che aveva costituito direttamente e personalmente oggetto delle dichiarazioni denigratorie, la mancanza della qualifica d'imprenditore non impediva tuttavia di affermare l'illiceità dell'attività posta in essere dal fiduciario dell'Italcoop, la cui portata diffamatoria, traducendosi nella lesione dell'onore e della reputazione dell'interessato, consentiva ugualmente il ri-conoscimento della responsabilità della società attrice, ai sensi degli artt. 2043 e 2049 cod. civ., indipendentemente dalla configurabilità dell'illecito concorrenziale. E' solo nei confronti di Rosa Bianco, dunque, che il difetto della qualifica d'imprenditore impediva di ravvisare qualsiasi responsabilità a carico della società attrice, non essendo da un lato configurabile rispetto a quest'ultima il rapporto di concorrenzialità richiesto dall'art. 2598 cod. civ., e non potendo la convenuta essere considerata soggetto passivo del reato di cui all'art. 595 cod. peri., in quanto le dichiarazioni diffamatorie del Gargano si riferivano esclusivamente all'amministratore della Special Coop.

 

Il caso

 

Con sentenza pronunciata il 15 maggio 2007 la Corte d’Appello di Milano aveva accolto la domanda riconvenzionale proposta da Giuseppe e  Rosa Bianco e Special Coop., di condanna di Italcoop al risarcimento dei danni derivanti dalla diffusione di notizie false e denigratorie nei confronti della Special Coop e di Giuseppe Bianco.

In particolare, la Corte ha ritenuto che dalle deposizioni dei testi escussi fosse effettivamente emersa la diffusione di notizie false e apprezzamenti idonei a gettare discredito nei confronti della Special Coop e del Bianco, attribuendone la paternità a Domenico Gargano, il quale, in qualità di fiduciario e mandatario della società appellata, in occasione della riconsegna dei libretti di lavoro a due dipendenti passate alla Special Coop, avrebbe pronunciato affermazioni diffamatorie nei confronti del Bianco, accusandolo di essere mafioso e di essere stato arrestato per aver sottratto denaro alla società.

Tali affermazioni, secondo il giudizio della Corte, sarebbero state fatte in modo subdolo e tendenzioso, al fine di indurre nelle lavoratrici un giudizio fortemente negativo sulla persona del Bianco e sulle loro prospettive di lavoro presso la nuova società.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello proponeva ricorso per Cassazione Italcoop, lamentando, con il primo motivo di ricorso, che le frasi denigratorie, pur essendo state pronunciate da un proprio dipendente, non erano però riconducibili alla volontà della società, né era stato dimostrato un nesso di occasionalità necessaria con le mansioni affidate allo stesso.

Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2598 nn. 2 e 3, in quanto, nel qualificare come atti di concorrenza sleale le espressioni riferite dai testi, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che le stesse non avevano ad oggetto i prodotti o l’attività di Special Coop, bensì vicende personali del Bianco, estranee all’attività prestata nell’ambito di quest’ultima ed attinenti, invece, al rapporto intercorso con Italcoop. 

Con il terzo ed ultimo motivo Italcoop denunciava la violazione o la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e/o dell’art. 2598 cod. civ., posto che la condanna al risarcimento danni era stata pronunciata anche in favore di Rosa Bianco, nonostante la relativa domanda fosse stata proposta solo da Special Coop e da Giuseppe Bianco; la ricorrenza evidenziava, inoltre, che Giuseppe Bianco e Rosa Bianco non rivestivano la qualità di imprenditori e, pertanto, doveva essere escluso un rapporto di concorrenza con la stessa.

 

 

Cassazione civile, Sez. I, 15 ottobre 2015, n. 6274

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2598, 2697 e 2727 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ., nonché l'omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che la sentenza impugnata ha omesso di indagare in ordine alla sussistenza dell'animus nocendi, inteso come specifico intento di danneggiare la struttura produttiva del concorrente, la cui prova incombeva

all'attrice. La Corte di merito, oltre ad aver trascurato le deposizioni rese dai testimoni da lui indicati e le risultanze dell'interrogatorio formale reso dal legale rappresentante della Fiorucci, gli ha ascritto condotte che non trovano riscontro nelle deposizioni rese dai testi indicati dall'attrice: essa, infatti, gli ha addebitato l'avvenuta formulazione di proposte di lavoro ad alcuni dipendenti della Fiorucci, che furono peraltro rifiutate, la richiesta degli elenchi dei clienti, di cui egli era già

in possesso in qualità di direttore commerciale, e la diffusione di apprezzamenti negativi nei confronti dei vertici aziendali, smentita dalle dichiarazioni rese dai testi in ordine ai giudizi positivi da lui espressi nei confronti del presidente della Fiorucci. Nel ravvisare uno storno di dipendenti, la sentenza impugnata non ha considerato che lo stesso costituisce un'attività lecita, a meno che non evidenzi l'intento di danneggiare l'altrui azienda in misura eccedente il normale pregiudizio

derivante dalla perdita di dipendenti in conseguenza della loro scelta di lavorare presso un'altra impresa, e sia posto in essere con modalità non giustificabili alla luce dei principi della correttezza professionale. Essa, infine, non ha considerato che il divario imprenditoriale, commerciale e di forze lavorative esistente tra le due società era tale da escludere in radice la configurabilità dell'intento di ledere l'efficienza dell'impresa altrui a vantaggio della propria.

1.1. — Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

La sentenza impugnata ha infatti addebitato al ricorrente il compimento di atti di concorrenza sleale riconducibili al disposto dell'art. 2598 n. 3 cod. civ., avendone accertato la compartecipazione all'attuazione di un disegno complessivo volto a consentire all'Agrocom di utilizzare, mediante lo storno di dipendenti, le conoscenze e la rete di contatti creata dalla Fiorucci. A tale conclusione la Corte di merito è pervenuta sulla base di una motivazione giuridicamente corretta ed immune da vizi logici, conferendo preminente rilievo alle deposizioni rese dai testimoni indicati dall'attrice, dalle quali era emerso che il Lana aveva tenuto una pluralità di comportamenti chiaramente finalizzati a sottrarle il maggior numero possibile di collaboratori, rilasciando dichiarazioni volte a screditare i vertici aziendali, diffondendo apprezzamenti fortemente negativi in ordine alla situazione complessiva della società, sollecitando i dipendenti a tenere atteggiamenti contrari ai

loro doveri, ed appropriandosi degli elenchi della clientela e dei distributori normalmente utilizzati dalla società di provenienza.

Nel contestare il predetto apprezzamento, il ricorrente non è in grado di indicare le lacune argomentative o le incongruenze dell'iter logico seguito dalla sentenza impugnata, ma si limita ad insistere sugli elementi contrari emergenti dallo interrogatorio formale della controparte e dalle deposizioni dei testi da lui indicati, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l'apparente deduzione dei vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, una nuova valutazione delle prove acquisite, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui è conferito in via esclusiva il potere d'individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze dei processo, quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 4 novembre 2013, n. 24679; Cass., Sez. V, 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass., Sez. III, 9 agosto 2007, n. 17477).

1.2. — La natura delle condotte accertate, oggettivamente caratterizzate dalla diffusione di notizie pregiudizievoli per l'immagine della Fiorucci e soggettivamente idonee a rivelare l'intento di appropriarsi della rete di agenti e collaboratori dalla stessa creata per la commercializzazione dei propri prodotti, consente di ritenere giustificata la qualificazione dello storno di dipendenti come attività contraria ai principi di correttezza professionale.

E' pur vero, infatti, che la mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un'impresa ad un'altra non è di per sé sufficiente ad integrare gli estremi di un illecito concorrenziale, occorrendo che l'induzione degli altrui dipendenti ad abbandonare l'impresa di appartenenza per aggregarsi alla propria organizzazione abbia avuto luogo con modalità tali da evidenziare il proposito dell'imprenditore di vanificare lo sforzo d'investimento del suo antagonista, determinando nel mercato un effetto confusorio, o discreditante, o parassitario tale da consentire a chi lo cagiona di appropriarsi dei frutti dell'attività di chi lo subisce (cfr. Cass., Sez, I, 23 maggio 2008, n. 13424; 9 giugno 1998, n. 5671; 3 luglio 1996, n. 6079). Ma sono proprio queste le finalità che la sentenza impugnata ha attribuito al comportamento complessivamente tenuto dal Lana, da essa ritenuto contrario alle regole di una lecita concorrenza, in quanto volto a gettare il discredito sulla situazione aziendale della Fiorucci e sull'affidabilità dei suoi dirigenti, al fine di attrarre a sé il personale del settore commerciale della concorrente, in modo da poterne utilizzarne il patrimonio di conoscenze e di contatti per lo sviluppo dell'attività del suo nuovo datore di lavoro.

1.3. — Altrettanto corretta deve ritenersi la qualificazione come illecito concorrenziale della condotta consistente nell'appropriazione dei tabulati recanti i nominativi dei clienti e dei distributori della Fiorucci, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza, fatta valere dal ricorrente, che i predetti nominativi fossero già conosciuti da lui stesso e dagli altri dipendenti trasferitisi presso la Agrocom: questa Corte ha già avuto modo di chiarire, infatti, che, in caso di sviamento di clientela realizzato attraverso l'utilizzazione delle informazioni riguardanti i rapporti dell'impresa concorrente con i clienti, la normale accessibilità di tali notizie ai dipendenti non è di per sé sufficiente ad escludere la configurabilità della concorrenza sleale, qualora le stesse, come nella specie, siano per loro natura riservate, e quindi destinate a non essere divulgate al di fuori dell'azienda (cfr. Cass., Sez. I, 30 maggio 2007, n. 12681; 20 marzo 1991, n. 3011).

1.4. — Quanto poi all'elemento soggettivo dell'illecito, non merita censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto adeguatamente assolto dall'attrice l'onere di fornire la relativa prova, in virtù del rilievo che le condotte specificamente addebitabili al Lana ed all'Agrocom risultavano di per sé idonee ad evidenziare l'intenzione di danneggiare l'impresa concorrente, al fine di sottrarle la

posizione di mercato.

In tema di storno di dipendenti, questa Corte ha infatti precisato recentemente che, ai fini dell'individuazione dell'animus nocendi, consistente nella volontà di appropriarsi, attraverso un gruppo di dipendenti, del metodo di lavoro e dell'ambito operativo del concorrente, è sufficiente il perseguimento del risultato di ottenere un vantaggio competitivo a danno di quest'ultimo, mediante una strategia volta ad acquisire uno staff costituito da soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro e a svuotare l'organizzazione concorrente di specifiche risorse operative mediante la sottrazione del modus operandi dei propri dipendenti e delle conoscenze burocratiche e di mercato da essi acquisite, nonché dell'immagine in sé di operatori di un certo settore (cfr. Cass., Sez. I, 4 settembre 2013, n. 20228; 8 giugno 2012, n. 9386). E' stata dunque ritenuta superflua la prova di un'attività di convincimento specificamente finalizzata ad indurre al trasferimento il personale dell'impresa concorrente, il cui svolgimento nella specie può ritenersi d'altronde accertato, alla

luce delle modalità di attuazione della condotta anticoneorrenziale, che, in quanto concretatasi nella diffusione di apprezzamenti negativi in ordine alla situazione economica dell'azienda concorrente ed all'affidabilità dei suoi dirigenti, risultava indubbiamente destinata a svolgere una funzione persuasiva nei confronti dei destinatari.

1.5. — Nessun rilievo può infine assumere, nell'individuazione dell'animus nocendi, la differenza riscontrabile tra le dimensioni delle due imprese, trattandosi di un elemento di natura oggettiva che non viene in considerazione neppure ai  fini dell'accertamento del rapporto di concorrenzialità, che rappresenta il presupposto indefettibile dell'illecito in esame: tale situazione postula infatti il contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territo-riale anche solo potenzialmente comune, ai fini del quale non occorre che le imprese operino allo stesso livello economico, ma è sufficiente che la loro attività incida su una clientela comune, da intendersi come insieme dei consumatori che esprimono il medesimo bisogno di mercato, sì da potersi ritenere che una delle stesse possa ricevere danno dall'ingresso e dall'espansione dell'altra nel settore cui entrambe si rivolgono o prevedibilmente si rivolgeranno (cfr. Cass., Sez. I, 26 a-prile 1978, n. 1940; 27 giugno 1975, n. 2517; 14 dicembre 1973, n. 3400).

2. — Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 246 cod. civ., nonché l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di valutare le deposizioni rese dai testi indicati da esso ricorrente, ed in particolare quella del teste Filice, in quanto lo stesso aveva una controversia pendente con la Fiorucci, senza considerare che tale circostanza non rientra tra le cause che escludono la capacità di testimoniare.

2.1. — Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata non ha affatto omesso di prendere in esame le deposizioni rese dai testimoni indicati dal Lana, avendole specificamente menzionate, ma avendone escluso l'idoneità ad inficiare le contrarie dichiarazioni dei testi indicati dall'attrice, alla stregua del loro contenuto, consistente nella mera affermazione di non essere a conoscenza dei comportamenti addebitati al ricorrente, e della mancata segnalazione di circostanze tali da indurre a dubitare dell'attendibilità

degli altri testimoni. Soltanto ad abundantiam la Corte di merito ha fatto poi riferimento alla controversia in atto tra la Fiorucci ed il Filice, così come ad altre circostanze riguardanti altri testi, al fine non già di escludere la capacità di testimoniare degli stessi, ma solo di esprimere dubbi in ordine all'attendibilità delle loro dichiarazioni, e ciò conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'interesse che determina l'incapacità di testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che legittima la proposizione di una domanda giudiziale o l'intervento in giudizio, mentre l'interesse di mero fatto che il teste può avere ad un determinato esito della controversia, in relazione ad altro giudizio vertente tra lui ed una delle parti, può incidere esclusivamente sulla valutazione dell'attendibilità e delle risultanze della deposizione, riservata in via esclusiva al giudice di merito (cfr. Cass., Sez. lav., 23  giugno 2006, n. 14612; 12 maggio 2006, n. 11034; 16 giugno 2003, n. 9652).

 

 

Il caso

 

La Cesare Fiorucci Spa, società di primario rilievo, a livello nazionale, nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, conveniva in giudizio Agrocom Srl, operante nel medesimo settore con un proprio salumificio, nonché Riccardo Lana e Virgilio Modesti, domandando che fosse inibito agli stessi il compimento di atti di concorrenza sleale, la condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio e la pubblicazione della sentenza.

La ricorrente esponeva che il Lana, già dirigente alle sue dipendenze e successivamente assunto presso la società concorrente, avrebbe posto in essere un tentativo di storno di dipendenti a favore di quest’ultima, avendo diffuso, ancor prima della cessazione del rapporto di lavoro, false informazioni sull’andamento della società e sull’imminente licenziamento del personale.

Il Lana, inoltre, avrebbe in seguito provveduto, unitamente al Modesti, a contattare altri dipendenti, promettendo loro uno speciale compenso ove fossero riusciti a farsi seguire da altri collaboratori di pari livello.

Con sentenza del 7 maggio 2003 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda della Cesare Fiorucci Spa; l’impugnazione proposta dal Lana veniva rigettata dalla Corte d’Appello, la quale, con sentenza del 5 febbraio 2007, dichiarava, invece, inammissibile l’appello incidentale proposto dal Modesti.

In relazione all’appello proposto dal Lana, la Corte d’Appello, ritenuto che le due società all’epoca dei fatti operassero in regime di concorrenzialità, rilevava che i testi escussi avevano confermato che lo stesso avrebbe assunto atteggiamenti volti chiaramente a screditare la Fiorucci ed i suoi vertici aziendali, al fine di sottrarle il maggior numero di dipendenti.

Tale obiettivo, inoltre, sarebbe stato perseguito anche inducendo i dipendenti a comportamenti contrari ai loro doveri e mediante l’appropriazione degli elenchi della clientela e dei distributori della società concorrente, con lo scopo di avvantaggiarsi della posizione di mercato della Fiorucci.

Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per Cassazione il Lana, denunciando, anzitutto, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2598, 2697 e 2727 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., nonché l’omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe esaminato il profilo dell’animus nocendi, ovvero se vi fosse davvero l’intenzione, da parte del Lana, di danneggiare la struttura produttiva della società concorrente. La sentenza non avrebbe, inoltre, considerato il divario imprenditoriale, commerciale e di forze lavorative esistente fra le due società, che avrebbe dovuto escludere il rapporto di concorrenzialità fra le stesse.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduceva la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 246 cod. civ., oltre che l’omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, non avendo la Corte d’Appello valutato le deposizioni dei testi indicati dallo stesso ed, in particolare, quella del teste Filice. 

 

1.    {C}{C}I presupposti comuni alle due fattispecie: i soggetti dell’atto di concorrenza sleale ed il rapporto di concorrenza

 

I casi esaminati dalla giurisprudenza costituiscono entrambi due ipotesi di concorrenza sleale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2598 cod. civ., trattandosi nel primo caso di diffusione di notizie e apprezzamenti idonei a determinare il discredito del concorrente e nel secondo caso di comportamenti contrari ai principi della correttezza professionale, idonei a danneggiare l’azienda altrui. 

La dottrina si è interrogata sul significato da attribuire al termine “chiunque”, utilizzato dal legislatore per indicare il soggetto che compie un atto di concorrenza sleale.

Alcuni Autori hanno privilegiato un’interpretazione letterale della locuzione, evidenziando che il fine della normativa in esame, ovvero la tutela dell’azienda o della clientela, non potrebbe essere limitata in mancanza di qualsiasi altra e diversa indicazione[1]{C}{C}, mentre per altri, al contrario, è necessario che entrambi i soggetti rivestano la qualifica di imprenditore, ma non anche quella di concorrente{C}{C}[2].

Per un’altra parte della dottrina, infine, si ritiene imprescindibile la relazione concorrenziale, ma non anche la qualifica di imprenditore, con la conseguenza che, aderendo a quest’ultima tesi, può essere autore dell’illecito concorrenziale chi esercita un’attività economica comunque meritevole di essere regolata secondo i principi della correttezza professionale, come nel caso del lavoro professionale[3].

La dottrina maggioritaria, tuttavia, sostiene che entrambi i soggetti coinvolti nell’illecito concorrenziale debbano essere sia imprenditori che concorrenti[4]{C}{C} e del medesimo avviso è anche la giurisprudenza prevalente, la quale ha individuato nel contemporaneo esercizio, da parte di più imprenditori, di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune il requisito della concorrenzialità tra gli stessi{C}{C}[5].

L’ammissibilità della concorrenza sleale anche per interposta persona, inoltre, si può agevolmente desumere dall’art. 2598, comma primo, n. 3), il quale stabilisce che compie atti di concorrenza sleale chiunque “si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”, con la precisazione, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo della trattazione, che affinché l’attività di un terzo soggetto, non imprenditore concorrente, possa integrare un atto di concorrenza sleale, è necessario che vi un collegamento fra l’attività dello stesso e l’interesse dell’imprenditore.

Come già accennato, i soggetti dell’illecito concorrenziale di cui all’art. 2598 cod. civ. devono trovarsi in rapporto di concorrenza, da intendersi, sotto il profilo oggettivo, nella pluralità di operatori economici e nell’identità di mercato.

Più precisamente, si ritiene che i protagonisti della vicenda debbano condividere la clientela finale, ovvero debbano offrire prodotti identici su uno stesso mercato, o prodotti analoghi o affini nel medesimo ambito di mercato, attuale o potenziale e che gli operatori di mercato siano in numero superiore ad uno, con la conseguente esclusione degli operatori economici che esercitano la loro attività in regime di monopolio[6].

Alcune perplessità ha suscitato in giurisprudenza la nozione di “clientela comune”, in particolare nell’ipotesi in cui venga in rilievo un rapporto di concorrenza tra imprenditori operanti a livelli diversi della catena produttiva.

L’esempio tipico è quello del rapporto che intercorre tra il produttore di un bene ed il commerciante dello stesso bene o di un bene analogo, rispetto ai quali si potrebbe mettere in dubbio una situazione di concorrenzialità, in considerazione dei diversi ambiti di mercato ai quali si rivolgono i due soggetti, il primo avente ad oggetto grossisti e rivenditori, il secondo i consumatori finali.

Sul punto, la giurisprudenza ha ritenuto la configurabilità di un rapporto di concorrenza anche nel caso di imprenditori operanti a livelli economici diversi, purché l’attività degli stessi incida sulla medesima cerchia di consumatori finali.

Infatti, “quale che sia l'anello della catena che porta il prodotto alla stessa categoria di consumatori in cui si collochi un imprenditore, questi viene a trovarsi in conflitto potenziale con gli imprenditori posti su anelli diversi, proprio perché è la clientela finale quella che determina il successo o meno della sua attività, onde ognuno di essi è interessato che gli altri rispettino le regole di cui all'art. 2598 cod. civ”.{C}{C}[7]

Ad avviso della giurisprudenza, infine, al fine di stabilire se determinati prodotti siano rivolti ad una clientela comune, risulta imprescindibile accertare che questi ultimi siano idonei a soddisfare bisogni comuni, con la conseguenza che deve escludersi qualsiasi rapporto di concorrenza qualora i prodotti venduti dalle imprese non soddisfino in alcun modo la stessa esigenza dei consumatori{C}{C}[8].

 

2.    {C}{C}La concorrenza sleale mediante denigrazione.

L’art. 2598, comma primo, n.2) stabilisce che compie atti di concorrenza sleale “chiunque diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente”.

Con la sentenza n. 18691/2015 la Suprema Corte ha precisato che le notizie e gli apprezzamenti a carattere denigratorio non devono riguardare necessariamente i prodotti dell’impresa concorrente, ma possono avere ad oggetto l’attività e l’organizzazione della stessa, potendo spingersi sino alla reputazione personale dell’imprenditore, provocando così discredito nei suoi riguardi.

Nella fattispecie esaminata dalla Corte il dipendente di una società aveva riferito ad alcune lavoratrici in procinto di trasferirsi presso l’impresa concorrente che il Bianco, socio di quest’ultima, doveva considerarsi un “mafioso”, arrestato perché avrebbe sottratto denaro alla Special Coop, generando in tal modo discredito sia nei confronti dell’imprenditore in qualità di persona fisica, sia nei riguardi dell’attività di impresa, i cui profitti sarebbero stati in parte sottratti illecitamente dallo stesso.

Al riguardo, la Cassazione ha ritenuto che il discredito causato all’imprenditore concorrente, esclusi i casi di notizie strettamente personali e personali, debba in ogni caso essere idoneo a ripercuotersi negativamente sulla considerazione di cui gode l’impresa presso i consumatori{C}{C}[9], dovendosi esaminare, sotto tale profilo, non solo l’effettiva diffusione delle notizie tra un numero indeterminato o una pluralità di persone, ma anche il contenuto diffamatorio delle stesse.

In particolare, focalizzando l’attenzione sulla portata denigratrice delle dichiarazioni, la dottrina ha posto l’accento sulla qualità dei destinatari della comunicazione e sul tenore testuale della stessa[10].

Nel caso di specie la Suprema Corte ha statuito che le notizie riferite dal dipendente di Italcoop presentano un carattere fortemente diffamatorio e che, pur essendo rivolte a soggetti determinati, sono idonee ad estendere i loro effetti ad una pluralità di persone.

La potenzialità espansiva della comunicazione si ricaverebbe, a giudizio della Corte, dalla scelta dei destinatari, ovvero alcuni dipendenti di Italcoop in procinto di trasferirsi presso la Special Coop, proprio al fine di scoraggiare il più possibile l’assunzione di tali iniziative da parte di altri lavoratori.

I giudici di legittimità si sono, inoltre, soffermati sulla tematica inerente la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 2598, comma primo, n. 2), qualora il soggetto attivo della condotta non sia l’imprenditore concorrente, bensì un soggetto terzo (cd. terzo interposto).

A tale quesito, la sentenza, aderendo ad un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità[11]{C}{C}, ha dato risposta positiva, sottolineando al contempo che il terzo interposto, il quale compia atti di concorrenza sleale nell’interesse dell’imprenditore, debba essere legato a quest’ultimo da una particolare relazione, non necessariamente costituita da un rapporto di lavoro subordinato. 

In altre occasioni, infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di puntualizzare che la relazione fra il terzo e l’imprenditore può avere la natura più diversa, essendo sufficiente che il terzo sia legittimato ad agire a vantaggio dell’imprenditore[12], potendosi desumere, da tale circostanza, che l’atto sia stato oggettivamente compiuto nell’interesse dello stesso.

Qualora, come nel caso di specie, il terzo interposto sia un dipendente dell’imprenditore avvantaggiato dall’atto di concorrenza sleale, quest’ultimo sarà chiamato a rispondere ex art. 2049 cod. civ., anche se la condotta del lavoratore non sia causalmente collegata alle mansioni affidate allo stesso, essendo sufficiente un nesso di “occasionalità necessaria” tra i compiti assegnati e il fatto illecito compiuto dal dipendente.

La Cassazione ha quindi riconosciuto la responsabilità di Italcoop per le espressioni diffamatorie pronunciate da un suo dipendente, in virtù della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e valorizzando, altresì, la circostanza, riferita dai testi escussi, che tali espressioni fossero state pronunciate in occasione della chiusura dei rapporti di lavoro con altri dipendenti.

Ai fini della configurabilità della responsabilità dell’impresa concorrente per il fatto illecito posto in essere dai propri dipendenti, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., si ritiene che il commesso debba agire per conto del committente in virtù di un vincolo di subordinazione, anche se di carattere occasionale e temporaneo, a cui corrisponda un potere di direzione e sorveglianza del suo operato da parte dello stesso committente, restando irrilevante che tale comportamento abbia esorbitato dai limiti delle incombenze o mansioni affidate al lavoratore. [13]

 

3.    {C}{C}La concorrenza sleale mediante atti contrari alla correttezza professionale. Lo storno di dipendenti.

 

La sentenza n. 6274/2016 si sofferma sulla condotta dell’imprenditore specificamente volta allo storno di dipendenti dell’impresa concorrente, mediante la diffusione di false informazioni sullo stato della società e sull’imminente licenziamento del personale, nonché attraverso la promessa di un compenso se tali lavoratori fossero riusciti a farsi seguire da altri collaboratori di pari livello.

Il comportamento dell’imprenditore concorrente è stato inquadrato dalla Suprema Corte nella fattispecie di cui all’art. 2598, comma primo, n. 3), il quale prevede che compie atti di concorrenza sleale chiunque “si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.

La genericità del richiamo ai principi di correttezza professionale lascia, a bene vedere, all’interprete il compito di individuare in concreto le varie ipotesi ricadenti nella norma citata, che assume le vesti di clausola generale, idonea a realizzare il necessario adeguamento della disciplina della concorrenza all’evoluzione della vita economica, attraverso l’integrazione delle precedenti ipotesi di cui ai numeri n. 1) e 2).

Alcuni Autori ritengono che la fonte delle regole di correttezza cui fa riferimento il legislatore siano i principi etici{C}{C}[14]{C}{C}, mentre secondo un’altra parte della dottrina si tratterebbe degli usi vigenti nel mondo imprenditoriale o che, in alternativa, dovrebbero essere desunti dalla prassi{C}{C}[15].

La giurisprudenza, d’altro canto, ha ritenuto che le regole di correttezza non possano essere identificate con gli usi e i precetti etici, per la loro genericità ed assoluta incertezza applicativa, ma debbano, invece, essere fatte coincidere con la conformità al sistema economico in atto e agli interessi collettivi, anche alla luce del disposto dell’art. 41 Cost., che impone di privilegiare modelli di comportamento coerenti con il modello dell’utilità sociale{C}{C}[16].

La valutazione sostanziale della correttezza professionale, inoltre, deve avere a riguardo al comportamento complessivo dell’agente e non ai singoli atti, in quanto il carattere dell’illiceità della condotta deve essere desunto dall’insieme delle manovre poste in essere per danneggiare il concorrente e per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato[17].

In particolare, la sottrazione di collaboratori all’azienda del concorrente per assumerli nella propria, ovvero il c.d. storno di dipendenti, costituisce una condotta illecita solo nel caso in cui sia attuata mediante strumenti subdoli, sleali o menzogneri.

In tal senso la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d’Appello, nella parte in cui, valorizzando le deposizioni dei testimoni indicati dall’attrice, ha dato atto che il Lana aveva tenuto una serie di comportamenti chiaramente finalizzati a sottrarre il maggior numero possibile di collaboratori alla Cesare Fiorucci Spa, rilasciando dichiarazioni volte a screditare i vertici aziendali, diffondendo apprezzamenti negativi sulla situazione complessiva della società, sollecitando i dipendenti a tenere atteggiamenti contrari ai loro doveri e, infine, appropriandosi degli elenchi della clientela e dei distributori dell’impresa concorrente.

Con specifico riferimento all’appropriazione dei tabulati recanti i nominativi dei clienti e dei distributori della Fiorucci, la sentenza in commento ha precisato che è irrilevante la circostanza, fatta valere dai ricorrenti, che i predetti nominativi fossero già conosciuti dal Lana e da altri dipendenti trasferitisi presso la società concorrente, in quanto tali notizie sono per loro natura riservate e, quindi, non possono essere diffuse al di fuori dell’impresa.

Le condotte anticoncorrenziali di cui sopra sono state valutate dai giudici di legittimità come “oggettivamente” caratterizzate dalla diffusione di notizie pregiudizievoli per l’immagine della  Cesare Fiorucci Spa e “soggettivamente” idonee a rivelare l’intenzione di appropriarsi della rete di agenti e collaboratori di quest’ultima.

Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto assolto l’onere dell’attrice di fornire la prova del c.d. animus nocendi, stante la natura dei comportamenti addebitabili al Lana e all’impresa concorrente, che rivelavano già in sé l’intenzione di danneggiare la Cesare Fiorucci Spa: l’orientamento giurisprudenziale prevalente, infatti, ha negato l’idoneità dell’elemento soggettivo a colorare di illiceità un atto oggettivamente ingiusto, attribuendo rilievo esclusivamente agli elementi obiettivi, in grado di far presumere l’elemento soggettivo in capo all’agente{C}{C}[18].

In particolare, la diffusione di notizie negative sulla situazione economica della società concorrente e sull’affidabilità dei suoi dirigenti è stata ritenuta indiscutibilmente finalizzata ad ottenere il trasferimento dei lavoratori da un’azienda all’altra, senza che alcun rilievo potesse assumere il divario imprenditoriale, commerciale e di forze lavorative esistente fra le due imprese.

Come per il rapporto di concorrenza, anche ai fini dell’individuazione dell’animus nocendi non viene, quindi, in considerazione il diverso livello economico nel quale sono inserite le due società, essendo sufficiente, come già accennato, che l’attività delle imprese concorrenti incida sulla medesima cerchia di consumatori finali, espressione dello stesso bisogno di mercato.  

  

 



{C}{C}[1]{C}{C} Si veda, sul punto,V. Auletta- G.G.Mangini, Delle invenzioni industriali,  dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali. Della concorrenza, in A. Scialoja e G.Branca, Commentario al Codice Civile, Libro V- Del lavoro, Bologna-Roma, 1987, 214-216.

{C}{C}[2]{C}{C} Cfr. P.G. Jaeger, I soggetti della concorrenza sleale, Rivista diritto industriale, I, 1971, 157 ss.

{C}{C}[3]{C}{C} Cfr. M. Franzosi, Sui soggetti dell’atto di concorrenza sleale, in Rivista diritto industriale, II, 1962, 102.

{C}{C}[4]{C}{C} Si veda R. Franceschelli, Concorrenza, II) Concorrenza sleale, in EGiur.Treccani. Roma, VII, 1988, 18.

{C}{C}[5] Cfr. Cass. n. 17144/2009.

{C}{C}[6]{C}{C} Sul punto, v. S. Sanzo, La concorrenza sleale, Padova, 1998, 59.

{C}{C}[7] In questi termini, Cass., n. 4739/2012.

{C}{C}[8] Cfr. Cass., n. 1617/2000.

{C}{C}[9] Cfr. Cass., n. 22042/2016.

{C}{C}[10]{C}{C} Si veda M. P. Grauso, La concorrenza sleale, Milano, 2007, 57 ss.

{C}{C}[11] Cfr. Cass., n. 9117/2012, n. 17459/2007.

{C}{C}[12] Cfr. Cass., n. 13071/2003.

{C}{C}[13] Cfr. Cass., n. 22343/2006.

{C}{C}[14]{C}{C} Cfr. A. Vanzetti - V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Milano, 2000, 32. 

{C}{C}[15]{C}{C} Si veda G. Ghidini, La c.d. concorrenza parassitaria, in Rivista diritto industriale, I, 1964, 616.  

{C}{C}[16] Cfr. Cass., n. 2634/1983.

{C}{C}[17] Si veda Cass., 6316/1983.

{C}{C}[18] Cfr. Cass., n. 13658/2004.

 

 
 
 
 
 
 

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