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Videoriprese investigative e provvedimento autorizzativo dell’autorità giudiziaria: la casa di riposo è un “ambiente domiciliare”? (Tribunale di Rieti, 22.3.2016).

  Penale 
 mercoledì, 29 marzo 2017

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Le sezioni unite della Suprema Corte (sent. 28-03-2006, Prisco) hanno stabilito che a differenza delle riprese visive in luoghi pubblici, le videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi in ambito domiciliare, siccome acquisite in violazione dell’art. 14 Cost., sono illegittime e processualmente inutilizzabili, né esse possono essere a tal fine qualificate come prova atipica ex art. 189 c.p.p., perché tale categoria presuppone comunque la formazione lecita della prova come necessaria condizione della sua ammissibilità: secondo la predetta sentenza esiste, poi, un regime intermedio tra le videoriprese effettuate in luoghi pubblici ed in ambienti domiciliari, costituito dalle videoriprese effettuate in luoghi che, seppure diversi dal domicilio, vengono usati per attività che si vogliono mantenere riservate: in tal caso le videoriprese sono consentite ma solo all’esito di autorizzazione motivata dell’autorità giudiziaria.

Il decreto emesso dal Gip di Rieti in data 22.3.2016 afferma che le videoriprese da effettuarsi all’interno di una casa di riposo per anziani (che si ipotizzava essere vittime di maltrattamenti da parte degli inservienti) rientrano nel predetto regime intermedio e dunque sono consentite su autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Il giudice reatino perviene a tale conclusione sostenendo che una casa di riposo non costituisce ambiente domiciliare per gli inservienti che vi lavorano, ma unicamente per gli ospiti della struttura. Ebbene, tenuto conto del fatto che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte le videoriprese in ambiente domiciliare possono essere effettuate con il consenso del titolare del domicilio (trattandosi di diritto disponibile), nel caso di specie l’assenza di consenso da parte delle persone offese (a differenza di una eventuale manifestazione espressa di dissenso) può essere superata dal provvedimento autorizzativo dell’autorità giudiziaria, nell’ottica di un bilanciamento fra gli interessi in gioco, in quanto il provvedimento dell’autorità giudiziaria è diretto a tutelare l’incolumità personale dei titolari del domicilio, il che giustifica la compressione dell’interesse, di rango inferiore, alla inviolabilità del domicilio.

 

 

TRIBUNALE DI RIETI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

 

 

Il giudice per le indagini preliminari, dott. Andrea Fanelli,

visti gli atti del proc. pen. suindicato iscritto nei confronti di ignoti per i reati di cui agli artt. 110, 572 e 605 c.p.;

vista la richiesta depositata dal p.m. in data *****, con la quale si chiede l’autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione ambientale audio-video all’interno della comunità alloggio ********* (mediante l’utilizzazione del sistema di videosorveglianza interno alla struttura), in cui si verificherebbero i maltrattamenti agli anziani oggetto del presente procedimento; 

vista la nota n. prot. ***** dell’****** dei carabinieri della stazione di*********, qui da intendersi integralmente richiamata;

visto il precedente decreto emesso in data ***** con cui venivano autorizzate le riprese visive delle conversazioni e comunicazioni che sarebbero avvenute all’interno dei locali adibiti all’attività amministrativa e di ufficio della struttura;

ritenuto che sussistano gravi indizi in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 572 e 605 c.p., per i quali si richiama espressamente il contenuto dei citati decreti del 24.9.2015 e dell’11.2.2016;

rileva quanto segue.

Con la richiesta avanzata in data *****, il p.m. chiede che vengano autorizzate le operazioni di intercettazione audio-video all’interno della struttura mediante le telecamere del sistema di videosorveglianza già esistente all’interno della struttura. Nella citata nota dei carabinieri della stazione di******* dell’ ***** si precisa che le predette telecamere sono installate in ogni ambiente, incluse le stanze degli ospiti. In proposito, i responsabili della struttura hanno dichiarato che il sistema di videosorveglianza è stato ideato proprio per tutelare gli ospiti della casa di riposo con l’accordo dei loro familiari, i quali hanno firmato apposita liberatoria per l’installazione delle telecamere.

Ciò posto, deve rilevarsi che la Suprema Corte, anche a sezioni unite, afferma che a differenza delle riprese visive in luoghi pubblici, le videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi in ambito domiciliare, siccome acquisite in violazione dell’art. 14 Cost., sono illegittime e processualmente inutilizzabili, né esse possono essere a tal fine qualificate come prova atipica ex art. 189 c.p.p., perché tale categoria presuppone comunque la formazione lecita della prova come necessaria condizione della sua ammissibilità (cfr. Cass. pen., sez. un., 28-03-2006, Prisco e, successivamente, Cass. pen., sez. VI, 28-09-2010, n. 37751; Cass., sez. VI, 23-10-2012 n. 44936; Cass. pen., sez. VI, 08-11-2012, n. 1287; Cass. pen., sez. VI, 12-03-2013, n. 16595).

In particolare, la pronuncia delle sezioni unite (sent. 28-03-2006, Prisco) ha delineato una triplice tipologia di situazioni, assicurando un minor livello di tutela ai soggetti ripresi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, passando per un regime intermedio nel caso di riprese effettuate in luoghi che, seppure diversi dal domicilio, vengono usati per attività che si vogliono mantenere riservate, per giungere infine alla tutela, massima, del domicilio.

Segnatamente, le sezioni unite hanno stabilito che nessuna limitazione incontra la facoltà di effettuare riprese nei luoghi appartenenti alla prima categoria, cosicché le riprese video in luoghi pubblici o aperti al pubblico non necessitano di alcuna autorizzazione. Le videoriprese nei luoghi «riservati», come sopra delineati (ad esempio, i camerini di un night club o un bagno pubblico), devono invece essere assoggettate ad autorizzazione motivata dell’autorità giudiziaria, e costituiscono prove atipiche ai sensi dell’art. 189 c.p.p.

Nel domicilio, invece, sono ammesse soltanto le riprese finalizzate alla acquisizione di comportamenti comunicativi, che vengono in concreto assimilate alle intercettazioni tra presenti (c.d. ambientali) anche con riferimento alla disciplina loro applicabile; non possono invece ritenersi legittime, a norma dell’art. 14  della Costituzione, le videoriprese di comportamenti non comunicativi all’interno del domicilio.

Nel caso oggetto del presente procedimento, deve ritenersi che la richiesta del p.m. sia finalizzata, prevalentemente, alla videoripresa di comportamenti non comunicativi, che sarebbero rappresentati dagli ipotizzati maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura.

Occorre, dunque, accertare se e in che limiti la casa di cura per anziani, al cui interno si dovrebbero effettuare le riprese video, costituisca un ambiente domiciliare.

A questo proposito – come affermato anche nella citata sentenza delle sezioni unite – sulla nozione di domicilio, a norma dell’art. 14 Cost. così come su quella di privata dimora, a norma dell’art. 614 c.p. (richiamato dall’art. 266, comma 2, c.p.p. in tema di intercettazioni ambientali e dall’art. 615 bis c.p. in tema di interferenze illecite nella vita privata), non vi sono nella giurisprudenza e nella dottrina indicazioni univoche e si dubita pure che ci sia coincidenza tra l’ambito della garanzia costituzionale e quello della tutela penale. In linea di grande approssimazione si può dire che da parte di alcune decisioni si fa riferimento prevalentemente alla utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (come il riposo, l’alimentazione, il tempo libero) di chi lo occupa e anche a una certa durata del rapporto tra il luogo e la persona, mentre da parte di altre si pone l’accento sul carattere esclusivo (lo ius excludendi alios) e sulla difesa della privacy. Deve, inoltre, osservarsi che in giurisprudenza c’è una certa tendenza ad ampliare il concetto di domicilio in funzione della tutela penale degli artt. 614 e 615 bis c.p., mentre si tende a circoscriverlo quando l’ambito domiciliare rappresenta un limite allo svolgimento delle indagini.

Ciò posto, deve rilevarsi che la prevalente giurisprudenza tende ad escludere che gli ambienti di lavoro in senso stretto possano costituire luoghi di privata dimora nel senso anzidetto (anche se non mancano pronunce che estendono il concetto di domicilio anche a tali luoghi): cfr., ex plurimis, Cass. pen., sez. IV, 24-01-2013, n. 11490 (che ha escluso la configurabilità del reato di cui all’art. 624 bis c.p. in caso di furto in una tabaccheria durante l’orario di chiusura); Cass. pen., sez. VI, 08-05-2012, n. 18200, che ha escluso il reato di cui all’art. 624 bis c.p. in relazione alla condotta di colui che si impossessa della merce sottratta in un negozio; Cass. pen., sez. VI, 10-11-2011, n. 1707, che ha ritenuto utilizzabili le videoregistrazioni effettuate nel corso delle indagini all’interno di un bar e di una cornetteria; Cass. pen., sez. II, 09-11-2010, che ha escluso il reato di cui all’art. 624 bis c.p. in relazione ad un furto commesso in un edificio adibito ad attività commerciale durante l’orario di chiusura;  Cass. pen., sez. I, 13-05-2010, n. 24161, che ha escluso che possa essere considerato luogo di privata dimora, ai fini dell’ammissibilità delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti, l’ufficio tecnico di un comune; Cass. pen., sez. VI, 24-11-2009, n. 47304, che, ai fini dell’ammissibilità delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti, ha ritenuto che non possa essere considerato luogo di privata dimora l’ufficio commerciale ubicato all’interno dei locali di un’impresa individuale.

Si veda, inoltre, Cass. pen., sez. VI, 13-05-2009, n. 22836, secondo cui la stanza di degenza di un ospedale non è una privata dimora, ma è un luogo lato sensu pubblico, poiché è posto sotto il diretto controllo del personale ospedaliero, e alle persone ricoverate non compete un indifferenziato ius excludendi alios, non avendone il «possesso» esclusivo: pertanto, per l’ammissibilità delle intercettazioni ambientali in tale luogo, non occorre che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa; le riprese visive, non essendo l’ospedale riconducibile alla nozione di «domicilio», sono legittime quando sono autorizzate dall’autorità giudiziaria con provvedimenti congruamente motivati.

Ora, come detto in precedenza, le telecamere del sistema di videosorveglianza presenti nella comunità alloggio********* sono ubicate in tutti gli ambienti, incluse le stanze ove alloggiano gli anziani: ebbene, anche ove si voglia ritenere che detti ambienti non possano essere assimilati alle stanze di degenza di un ospedale e che, pertanto, costituiscano luoghi di privata di dimora, ciò varrebbe unicamente per gli ospiti che occupano dette stanze e non anche per gli inservienti e gli altri dipendenti della struttura.

Invero, come affermato anche nella ricordata sentenza Prisco delle sezioni unite, quello che rileva ai fini della qualificazione di un luogo come domicilio è il rapporto esistente tra quel luogo ed un determinato soggetto, cosicché quello che è un domicilio per una persona, può certamente non esserlo per un’altra, come per esempio nel caso di attività lavorativa svolta all’interno dell’abitazione altrui, o di visite di cortesia, o in casi analoghi.

Deve ritenersi, pertanto, che le stanze ove dimorano gli ospiti della struttura non possano essere considerate – con riguardo ai presunti autori dei maltrattamenti – ambiente domiciliare in cui, come tale, sarebbe vietata la ripresa video di comportamenti non comunicativi. Da ciò discende, a parere di questo giudice, la autorizzabilità di dette riprese.

In proposito, deve rilevarsi che si afferma in giurisprudenza che le videoregistrazioni di condotte non comunicative disposte dalla polizia nel corso delle indagini preliminari, in luoghi riconducibili al concetto di domicilio, e quindi generalmente meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 14 Cost., sono qualificabili come prova atipica disciplinata dall’art. 189 c.p.p., ed utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva del giudice, se le riprese sono state eseguite con il consenso del titolare del domicilio (Cass. pen., sez. II, 07-07-2015, n. 41332; Cass. pen., sez. III, 21-05-2014, n. 25177; Cass. pen., sez. II, 13-12-2007, Napolano).

Ebbene, è evidente che in relazione alle stanze utilizzate dagli ospiti di una casa di riposo per anziani, i titolari del domicilio sarebbero gli stessi ospiti e non i soggetti che vi lavorano: nel caso di specie, nella citata nota n. prot. *****  dell’ ***** dei carabinieri della stazione di********* si dà atto che il sistema di videosorveglianza esistente all’interno della struttura******** è stato ideato proprio per tutelare gli ospiti della struttura con l’accordo dei loro familiari, i quali hanno firmato apposita liberatoria per l’installazione delle telecamere.

Ciò posto, seppure le predette liberatorie non costituiscano idonea manifestazione del consenso del titolare del domicilio (salvo il caso in cui il familiare ricoprisse anche l’incarico di tutore o di amministratore di sostegno dell’ospite della struttura), deve comunque ritenersi che le riprese video nei predetti luoghi siano ammissibili, quali prove atipiche, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Invero, mentre l’assenza di consenso del titolare del domicilio non può essere superata nemmeno dal provvedimento autorizzativo del giudice ove il titolare sia il soggetto indagato (o indagabile, nel caso di procedimento contro ignoti), atteso che il diritto-dovere di perseguire le condotte penalmente illecite non può spingersi sino al punto di comprimere l’inviolabilità del domicilio di detti soggetti, diverso è il discorso ove il titolare del domicilio sia la persona offesa dal reato: in questo caso l’assenza di consenso (e non, si badi, la manifestazione espressa di dissenso) può essere superata dal provvedimento autorizzativo dell’autorità giudiziaria, nell’ottica di un bilanciamento fra gli interessi in gioco; il provvedimento dell’autorità giudiziaria, invero, è diretto, in questo caso, a tutelare l’incolumità personale dei titolari del domicilio, il che giustifica la compressione dell’interesse, di rango inferiore, alla inviolabilità del domicilio, atteso che questo, come affermato dalle citate pronunce della Cassazione, costituisce un diritto disponibile e dunque non sottoposto ad una tutela incondizionata.

Quest’ultima situazione, pertanto, appare rientrare in una categoria intermedia tra quella delle videoriprese di comportamenti non comunicativi da effettuarsi in ambienti domiciliari (non consentite) e quelle da effettuarsi in luoghi pubblici o aperti al pubblico (consentite), e cioè in una categoria assimilabile a quella dei luoghi «riservati» enucleata dalla citata sentenza Prisco delle sezioni unite, la quale ha ritenuto ammissibili le riprese video in tali ambienti purché previamente autorizzate dall’autorità giudiziaria.

In conclusione, si ritiene di autorizzare le videoriprese (mediante le telecamere del sistema di videosorveglianza già esistente) all’interno dei locali adibiti all’attività amministrativa e di ufficio della struttura (già oggetto del decreto autorizzativo emesso in data *****), nonché all’interno delle stanze degli ospiti e degli altri locali della struttura ad eccezione di quelli riservati alle attività private del personale e dei responsabili della casa di riposo (ad es., alloggi, spogliatoi, ripostigli, ecc.).

Quanto alle audioriprese (equivalenti ad intercettazioni di conversazioni tra presenti) non si pongono problemi, atteso che ai sensi dell’art. 266 comma 2 c.p.p. esse sono consentite nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., con i limiti di cui al comma 1, qualora, come nel caso di specie, vi sia fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

 

P.Q.M.

 

Autorizza il p.m. a disporre, per la durata di giorni 15, le operazioni di  intercettazione audio-video – mediante il sistema di videosorveglianza già esistente nella struttura – delle conversazioni e comunicazioni che avverranno all’interno della comunità alloggio*********** ad eccezione dei locali riservati alle attività private del personale e dei responsabili della struttura nei termini precisati in premessa.

Manda alla cancelleria per l’immediata restituzione degli atti al p.m.

Rieti, 22.3.2016                                                         

IL CANCELLIERE                                                                  

IL GIUDICE

 

 
 
 
 
 
 

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