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ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  

Il futuro della magistratura onoraria[*]

  Giudiziario 
 venerdì, 1 dicembre 2017

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Vincenzo Locane, Giudice di pace di Massa Carrara

 
 

 

1.   Premessa

In occasione dell’assemblea di Magistratura Indipendente, tenutasi a Roma il 25 novembre 2017, oltre alle questioni di cui all’ordine del giorno, alcuni interventi hanno riguardato la recente riforma della magistratura onoraria.

Ritengo che sia giunto il momento di trasferire all'interno di una corrente autorevole e storica come Magistratura Indipendente le numerose istanze dei movimenti associazionisti della magistratura onoraria, affinché si possano veicolare concrete proposte nell'ambito dei c.d. correttivi previsti dall'art. 3, comma 2 , della legge delega n. 57 del 2016; correttivi da adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, con il fattivo contributo, in sede propulsiva, delle associazioni dei magistrati di carriera nel superiore interesse del buon funzionamento degli uffici.

Ed in questo senso è veramente apprezzabile e lungimirante che Magistratura Indipendente abbia operato questa apertura alla magistratura onoraria, divenuta ormai interlocutore necessario, non solo perché, semplicemente, prevista dall’ordinamento ma per l’apporto sostanzioso ed irrinunciabile che fornisce al sistema giustizia.

 

2.   La legge 57/2016

La legge n. 57/2016, attuata con il d.l.vo n. 116/2017, costituisce la prima vera riforma organica della magistratura onoraria. Gli effetti applicativi più sostanziali entreranno in vigore a partire dal 2021 e mi riferisco, principalmente, alle nuove competenze per materia affidate ai magistrati onorari ed al sistema delle indennità e degli obblighi previdenziali ed assistenziali. Obblighi – quelli previdenziali ed assistenziali - che, prima della riforma, non erano mai stati presi in considerazione dal Legislatore.

La legge-delega, tuttavia, non ha risolto la questione relativa alla mancata previsione degli obblighi previdenziali ed assistenziali per il periodo pregresso e forse si è persa l’occasione di disciplinare una materia di importanza non secondaria, anche nell’ottica dell’eliminazione del contenzioso pendente e futuro.

La riforma, pur nell’auspicato tentativo di razionalizzare il settore, presenta delle criticità   ed è indubbiamente migliorabile.

 

3.   Problemi organizzativi

Difficoltà organizzative si presenteranno per formare le tabelle, per assegnare i procedimenti civili e penali di cui all’art. 11 del d.l.vo n. 116/2017, per formare i collegi dell’Ufficio per il processo (art. 12) e, con i limiti di impiego previsti rispetto alle dotazioni organiche ed al carico del contenzioso, sarà inevitabile l’aumento dell’arretrato. Mi riferisco in particolare all’art. 1, comma 3, del d.l.vo n. 116/2017, che dispone che a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a 2 giorni a settimana; mi riferisco al limite massimo biennale delle applicazioni (art. 14) e mi riferisco, infine, al sistema delle incompatibilità. Tutti aspetti che andranno rivisti.

 

4.   Aspetto economico

Anche l’aspetto economico della riforma presenta delle contraddizioni piuttosto vistose, fra le quali, la più eclatante, è quella che, a fronte di un aumento di competenza sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo, è prevista, invece, una diminuzione retributiva. Inoltre, i trattamenti indennitari fissi previsti dalla riforma sono inadeguati e non commisurati alla quantità e qualità del lavoro. A conti fatti, a seconda dell’aliquota fiscale impositiva che varia soggettivamente, si oscilla dai 13 ai 16/17 mila euro netti l’anno, oltre l’eventuale indennità di risultato dal 15 al 30% dell’indennità fissa. Si tenga inoltre presente che la maggior parte dei magistrati onorari deve sostenere le spese di viaggio per raggiungere l’Ufficio, la cui misura riduce ulteriormente il compenso netto. Tale misura retributiva netta, oltre ad essere poco dignitosa per la categoria e – mi si consenta – foriera di pericolose derive, costringerà molti magistrati onorari a rinunciare all’incarico. Criticabili e peggiorative sono anche le modalità di pagamento che, oltre a prevedere una cadenza trimestrale di corresponsione (art. 23 dlvo 116), non assicurano il rispetto del termine in quanto non vi è previsione degli applicativi operativi/informatici.

 

5.   Formazione professionale

Contrariamente a quanto qualcuno ha sostenuto al Congresso dell’Associazione Nazionale dei Magistrati tenutosi a Siena lo scorso mese di ottobre, la formazione dei magistrati onorari non è un investimento destinato a disperdersi. Innanzitutto, ritengo che lo studio e la formazione professionale non siano mai inutili e contribuiscano, in ogni caso, a migliorare la qualità di tutti gli operatori del diritto, a prescindere dalla categoria di appartenenza. Secondariamente, poiché è previsto dalla legge, l’obbligo di aggiornamento professionale deve essere garantito e, soprattutto, agevolato. Attualmente la rete formativa è distribuita sul territorio nazionale in misura insufficiente e logisticamente inadeguata, tanto che, in taluni casi, il magistrato obbligato a frequentare i corsi di aggiornamento deve sobbarcarsi estenuanti viaggi, nella quasi totalità dei casi non rimborsati. Sul punto, è auspicabile che venga potenziata l’attività formativa e vengano messe a disposizione le adeguate risorse finanziarie. In alternativa, per coloro che sono iscritti agli albi professionali, potrà essere contemplata l’ipotesi di equiparazione dell’attività di aggiornamento professionale forense – anch’essa obbligatoria - a quella di formazione della magistratura.

 

6.   Disciplina transitoria per i magistrati onorari in servizio

La modifica in senso peggiorativo del sistema retributivo dei magistrati onorari in servizio, oltre a costituire un ridimensionamento che determinerà un inevitabile calo di entusiasmo, presenta le seguenti criticità: 1) non realizza il principio di uguaglianza in quanto è comunque prevista una disparità di trattamento fra i magistrati in servizio e quelli di nuova nomina; 2) non tiene conto dei carichi di lavoro; 3) determinerà una contrazione della produttività anche nel caso di impiego a 3, invece che a 2, giorni a settimana (comma 2 art. 31 d.l.vo n. 116/17).

È auspicabile, quindi, un aumento dell’impiego dei magistrati onorari in servizio a 4 giorni a settimana od un aumento delle indennità previste, anche tenuto conto che ciò non determinerebbe un impegno di spesa per lo Stato eccessivamente oneroso o comunque non sostenibile, visto il numero, ormai sensibilmente ridotto, dei magistrati onorari in servizio.

 

7.   Temi da discutere

I temi da discutere sono tanti, da quelli più prettamente tecnico-giuridici a quelli di carattere generale e comuni alla magistratura togata. Uno su tutti, anche questo attuale e trattato durante il recente congresso di ANM di Siena, è quello della sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, mi riferisco ai due gravissimi episodi avvenuti all’interno del Tribunale di Perugia (2 giudici accoltellati a settembre 2017) ed all’interno del Tribunale di Milano (3 morti e 2 feriti ad aprile 2015) ma potrei riferire episodi – meno gravi ma non certo trascurabili - a cui ho assistito personalmente ed altri che mi sono stati riferiti da colleghi.

E’ intollerabile che si debba assistere ad atteggiamenti minatori ed aggressivi, non più tanto isolati, posti in essere nei confronti dei magistrati, anche durante le udienze. Pur nella consapevolezza del carattere pubblico della maggior parte delle udienze, lo Stato dovrebbe affrontare la questione dell’accesso indiscriminato ai palazzi di giustizia, ivi compresi quelli del Giudice di Pace che, per la natura delle materie trattate, è esposto all’affluenza da parte di utenti non sempre muniti di assistenza tecnica perché non obbligatoria (si pensi ai procedimenti di opposizione alle sanzioni amministrative).

Nè deve essere sottovalutata la seguente circostanza: il Giudice di Pace, quale giudice di primo grado, è competente per i reati di cui agli artt. 581 e 582 cod. pen. (percosse e lesioni), che spesso vede come imputati soggetti violenti e, talvolta, anche pericolosi (sono in aumento gli imputati del reato di lesioni che, in precedenza, si sono resi responsabili di reati contro la persona ben più gravi). Ebbene, questi soggetti, visto il maggior numero dei reati di lesioni rispetto ad altri reati, frequentano gli Uffici del Giudice di Pace, che sono completamente privi di qualsiasi forma di vigilanza o protezione.

 

8.   Conclusioni

Concludendo, i magistrati onorari in servizio vorrebbero contribuire al processo di elaborazione dei c.d. correttivi, rendendosi disponibili a mettere a disposizione le loro esperienze di lavoro, ormai ventennali, anche impegnandosi in commissioni, gruppi di lavoro o tavoli tecnici previsti dalle forme partecipative del nostro ordinamento.

 



[*] Intervento all’assemblea di Magistratura Indipendente del 25.11.2017 Roma

 

 
 
 
 
 
 

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