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CIVILE

Assegno divorzile - Criterio dell’autosufficienza economica - Parametri per la determinazione dell’an - Parametri personali e patrimoniali

  Civile 
 sabato, 21 aprile 2018

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Trib. Treviso, 26 gennaio 2018; Presidente Daniela Ronzani - Relatore Alberto Barbazza

 
 

 

 

Va oggi superato il dogma della natura assistenziale dell’assegno divorzile, affermando che, dopo il divorzio, sopravvive solo l’esigenza di compensare il coniuge debole per i sacrifici fatti a favore della famiglia durante il matrimonio; diviene, perciò, fondamentale perimetrare il concetto di “autosufficienza economica”.

In particolare, deve essere tenuto presente che la struttura familiare si è oggi modificata e si riscontrano sempre più casi nei quali entrambi i coniugi svolgono un’attività lavorativa: dunque riconoscere il diritto all’assegno divorzile basandosi soltanto sul tenore di vita precedente, si risolverebbe in una richiesta a volte ingiustificata da parte dell’ex coniuge, soprattutto guardando all’impoverimento subito dalle parti in seguito al divorzio. Inoltre, occorre equilibrare le fortune economiche dei coniugi rispetto agli sforzi e alle rinunce da ciascuno di essi effettuati a favore della famiglia.

Vi sono due ordini di parametri da utilizzare al fine di comprendere se vi sia autosufficienza economica del coniuge richiedente l’assegno divorzile: da un lato, parametri di natura personale, dall’altro, parametri inerenti la sfera patrimoniale dei coniugi. In ciascuno di tali ambiti rientrano voci di varia natura che dovranno essere valutati dal tribunale complessivamente ed in relazione alla fattispecie concreta in esame.

[Omissis] “1.6 Alla luce del variegato panorama giurisprudenziale attuale, ci si deve interrogare su quali siano i parametri da adottare in caso di  decisione sull’esistenza del diritto al percepimento dell’assegno divorzile.

Le pronunce della Corte di Cassazione evidenziano, in modo certamente condivisibile, la necessità di non considerare il matrimonio come un vincolo ultrattivo rispetto allo scioglimento dello stesso, soffermandosi sull’importanza da attribuire al criterio dell’autosufficienza economica di ciascun coniuge, considerato come persona singola dopo il divorzio.

Il nuovo orientamento, infatti, si adegua ad un mutamento storico-sociale della struttura familiare, ritenendo che parametrare il diritto ad un assegno divorzile al tenore di vita tenuto in costanza del vincolo sia ormai anacronistico e riferibile ad un modello quasi del tutto appartenente al passato, nel quale soltanto il marito svolgeva un’attività lavorativa, mentre la moglie si occupava della famiglia.

Da un lato, oggi la struttura familiare si è modificata e si riscontrano sempre più casi nei quali entrambi i coniugi svolgono un’attività lavorativa: dunque riconoscere il diritto all’assegno divorzile basandosi soltanto sul tenore di vita precedente, si risolverebbe in una richiesta a volte ingiustificata da parte dell’ex coniuge; come correttamente osservano sia la Corte d’Appello di Milano sia la Corte d’Appello di Genova, il parametro del tenore di vita non è più utilizzabile, soprattutto guardando all’impoverimento subito dai coniugi in seguito al divorzio, in quanto porterebbe ad un inevitabile mutamento in pejus del tenore di vita stesso di colui che versa l’assegno.

D’altro canto, tale esigenza va bilanciata con la necessità di equilibrare le fortune economiche dei coniugi rispetto agli sforzi e alle rinunce da ciascuno di essi effettuati a favore della famiglia, in modo tale che il coniuge più debole che al momento dello scioglimento del matrimonio non abbia redditi sufficienti a garantirgli l’indipendenza economica e non riesca a procurarseli incolpevolmente, ottenga un assegno divorzile che rappresenti anche una sorta di riconoscimento per l’attività svolta durante il matrimonio a favore del nucleo familiare.

È, dunque, indispensabile individuare i parametri a cui ancorare il diritto all’assegno divorzile, evitando il rischio di trovare degli indici eccessivamente astratti.

1.7 Pertanto, alla luce dei criteri indicati dalla Suprema Corte nelle recenti pronunce di merito e alla luce del dettato legislativo di cui all’art. 5, comma sesto, l. div. (che rappresenta allo stato l’unico appiglio normativo), dobbiamo ritenere vi siano due ordini di parametri da utilizzare al fine di comprendere se vi sia autosufficienza economica del coniuge richiedente l’assegno divorzile.

Da un lato, parametri di natura personale, dall’altro, parametri inerenti la sfera patrimoniale dei coniugi.

In ciascuno di tali ambiti rientrano voci di varia natura che dovranno essere valutati dal tribunale complessivamente ed in relazione alla fattispecie concreta in esame.

Per ciò che concerne i parametri di natura personale, vanno ricondotti in tale categoria:

-              le capacità fisiche e condizioni personali delle parti;

-              le possibilità effettive di lavoro delle parti in relazione alla salute, all’età, al sesso;

-              la ricerca da parte del coniuge eventualmente disoccupato di un’occupazione lavorativa consona all’esperienza professionale maturata e al titolo di studi conseguito o l’esistenza di concrete giustificazioni dell’impossibilità, per impedimento fisico o altra condizione personale, a svolgere qualsivoglia attività lavorativa;

-              le condizioni dei coniugi a seguito del divorzio, anche in relazione alla circostanza che uno dei coniugi si sia occupato prevalentemente della cura della famiglia, a scapito della propria attività lavorativa e della propria crescita professionale: come rilevato anche dalla Corte d’Appello di Genova, infatti, un’applicazione troppo rigorosa del nuovo orientamento giurisprudenziale rischia di penalizzare eccessivamente il coniuge che si sia dedicato prevalentemente alla famiglia, a scapito della propria attività lavorativa e della propria crescita professionale.

Infatti, solo per elencare alcune situazioni concrete possibili, sicuramente è diverso – e necessita di soluzioni difformi – il caso di una coppia di giovani coniugi che hanno sempre entrambi svolto un’attività lavorativa e il cui matrimonio ha avuto breve durata, da quello di una coppia di coniugi che ha ormai superato i sessant’anni ed in cui soltanto il marito ha lavorato, mentre la moglie si è occupata sempre della famiglia a discapito della sua attività lavorativa, da quello ancora di una coppia in cui entrambi i coniugi hanno sempre lavorato e avuto dei figli, che al momento del divorzio sono minorenni o economicamente non autosufficienti.

Quanto, invece, ai parametri di natura patrimoniale, devono essere tenute in considerazione:

-              le possibilità effettive di lavoro delle parti in relazione al mercato del lavoro esistente nella zona geografica in cui esse risiedono;

-              il possesso patrimoni mobiliari ed immobiliari e di redditi (anche non dichiarati) da parte dei coniugi, tenuto conto anche degli oneri che essi comportano;

-              il costo della vita nel luogo di residenza dei coniugi come certificato dai dati ISTAT più recenti e con eventuale riferimento alla provincia o regione di appartenenza;

-              la stabile disponibilità di una casa di abitazione ed il titolo in base al quale è detenuta;

-              la capacità di far fronte direttamente alle spese essenziali di vita (vitto, alloggio ed esercizio dei diritti fondamentali) o la necessità di accedere a sussidi economici erogati da enti territoriali o altre strutture pubbliche o private in base al reddito.

1.8 In relazione alla determinazione del quantum dell’assegno divorzile, peraltro, dovranno continuare ad essere tenuti in considerazione i parametri individuati dal legislatore all’art. 5, comma sesto, l. div.”

[Omissis]

Riflessioni in tema di assegno divorzile: mutato ed eterogeneo panorama giurisprudenziale di merito successivo alle sentenze 10 maggio 2017, n. 11504 e 22 giugno 2017, n. 15481 della Corte di Cassazione (in nota a Trib. Treviso, 26 gennaio 2018)

Giulia Travan, Tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Treviso

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. Cenni di diritto comparato; 3.  La natura dell’assegno divorzile; 4. Problemi legati al riconoscimento della natura compensatoria dell’assegno

1.                  INTRODUZIONE

La sentenza del Tribunale di Treviso del 26 gennaio 2018 si inserisce nel mutato ed eterogeneo panorama giurisprudenziale di merito successivo alle sentenze 10 maggio 2017, n. 11504 e 22 giugno 2017, n. 15481 della Corte di Cassazione.

La tematica dell’assegno divorzile è tornata ad emergere in dottrina e giurisprudenza in seguito al revirement della Suprema Corte, che si è posto alla stregua di una rivoluzione copernicana nell’individuazione dei parametri dell’ an debeatur per il riconoscimento del contributo in favore del coniuge, scalzando il tenore di vita dagli elementi che il Giudice deve tenere in considerazione nel determinare se vi sia o meno il diritto all’assegno divorzile nei confronti dell’ex coniuge.

Il nuovo orientamento della Corte di Cassazione costituisce una tappa fondamentale nel riconoscere il mutamento della struttura familiare, un tempo incentrata sulla stabilità e sull’indissolubilità del rapporto di coniugio. Tale percorso è riscontrabile anche in ambito legislativo[1], trovando la sua origine nella legge sul divorzio[2] e nella riforma del diritto di famiglia del 1975[3] e culminando nei recenti interventi che hanno ridotto il periodo intercorrente tra la sentenza di separazione e la domanda di divorzio[4] ed hanno disciplinato le convivenze[5].

Come rilevato dalla pronuncia trevigiana, l’unica norma di legge recante delle indicazioni sull’assegno divorzile è all’art. 5, comma sesto, l. 1 dicembre 1970, n. 898. Tale disposizione scinde, dal punto di vista logico, l’accertamento del diritto all’assegno divorzile e la quantificazione dello stesso, che consiste in una fase soltanto successiva.

La sentenza che si annota ripercorre l’iter giurisprudenziale in tematica di assegno divorzile, effettuando una ricognizione del panorama giurisprudenziale precedente al revirement della Suprema Corte. Di particolare pregio, però, l’impegno nell’approfondimento delle pronunce di merito successive, al fine di individuare le problematiche emerse nella decisione dei casi in concreto e di cercare delle soluzioni coerenti con i principi affermati dalla Corte di Cassazione.

L’orientamento granitico della giurisprudenza parametrava il diritto del coniuge meno abbiente al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e all’inadeguatezza dei mezzi di una delle parti nel poterlo mantenere, in seguito allo scioglimento del vincolo coniugale[6]. L’indagine del Giudice prescindeva da uno stato di bisogno del coniuge meno abbiente, il quale poteva dunque ben essere economicamente autosufficiente, ma non più in grado di conservare le stesse abitudini di vita del rapporto di coniugio[7].

Le recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno radicalmente modificato tale impostazione, suscitando reazioni contrastanti sia in dottrina sia in giurisprudenza: infatti, i Giudici di legittimità hanno chiarito che, in seguito allo scioglimento del matrimonio, i coniugi devono considerarsi quali persone singole, sia dal punto di vista personale, sia dal punto di vista economico-patrimoniale[8]. Di conseguenza, continuare ad utilizzare il parametro del tenore di vita nell’accertamento del diritto all’assegno divorzile comporterebbe un’indebita ultrattività del rapporto di coniugio[9].

Come affermato dalla Suprema Corte, nella decisione sull’ an debeatur si deve verificare se il coniuge richiedente abbia raggiunto o meno l’indipendenza economica, sulla base di indici da individuarsi nel possesso di redditi di qualsiasi specie, nel possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza del richiedente l'assegno, nelle capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo e nella stabile disponibilità di una casa di abitazione[10].

Nel caso in cui il coniuge richiedente non raggiunga la prova del mancato raggiungimento dell’autosufficienza economica, nessun assegno gli potrà, dunque, essere riconosciuto.

Oggi, a quasi un anno dalle sentenze di maggio, si attende la decisione sul punto da parte delle Sezioni Unite[11], che si auspica pongano chiarezza sui criteri di determinazione del diritto all’assegno divorzile, alla luce delle criticità emerse nelle decisioni delle corti di merito.

2.            CENNI DI DIRITTO COMPARATO

2.1. Il nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione risulta in linea con quanto affermato in modo sempre maggiore anche in ambito europeo, in particolare negli ordinamenti europei di civil law a noi più vicini, quali quello francese e tedesco.

Innanzitutto, deve evidenziarsi la redazione nel 2004 dei Principles of European Law regarding Divorce and Maintenance between Former Spouses da parte della Commission on European Family Law (CEFL), al fine di contribuire all’armonizzazione del diritto di famiglia europeo.

Di particolare rilevanza in materia è il Principle 2:2, dedicato alla Self sufficiency, che stabilisce il dovere dei coniugi di provvedere al proprio mantenimento dopo il divorzio.

Il diritto al mantenimento è, dunque, eccezionale e va riconosciuto alla parte economicamente più debole, che non riesca a procurarsi le risorse sufficienti per provvedere alle proprie esigenze di vita[12].

Il Giudice deve decidere sulla domanda di mantenimento in base a dei criteri quali la capacità lavorativa dei coniugi, la loro età e salute, l’interesse di eventuali figli, la suddivisione degli obblighi durante il matrimonio, la durata dello stesso, lo standard di vita tenuto nella vita matrimoniale e di un eventuale nuovo matrimonio o relazione a lungo termine[13].

È inoltre stabilita, come regola generale, la limitazione del mantenimento del coniuge più debole ad un periodo circoscritto di tempo, ponendo la durata indeterminata del versamento solo come ipotesi eccezionale[14].

2.2. Per ciò che concerne la Francia, snodo fondamentale è stata la Loi n°2004-439 du 26 mai 2004, entrata in vigore l’1 gennaio 2005, che ha apportato delle rilevanti modifiche al Code civil in tema di divorzio[15]. Tale riforma ha recepito i mutamenti sociali della struttura familiare, con l’obiettivo della dédramatisation, ossia della necessità di non ritenere lo scioglimento del matrimonio come un dramma personale.

In particolare, l’art. 270, comma secondo, Code civil, stabilisce che uno dei coniugi può essere obbligato a  versare all’altro una prestazione di carattere forfettario[16], volta a compensare[17], per quanto possibile, la disparità creatasi nelle rispettive condizioni di vita, in seguito alla rottura del rapporto coniugale.

Dalla lettura di tale norma, si evincono i caratteri fondamentali della prestazione, ossia la sua natura compensatoria[18], la forfettarietà e l’insussistenza del diritto a conseguirla quando non sia riscontrabile una disparità nelle condizioni dei coniugi.

La somma nei confronti del coniuge deve essere di regola versata in un’unica soluzione (capital)[19]. Soltanto nel caso in cui l’obbligato non sia in grado di adempiere per mezzo di una singola dazione, il Giudice può disporre una dilazione periodica, ma per un arco temporale massimo di otto anni[20]. 

Al versamento del capital si contrappone, in via del tutto eccezionale e per specifica motivazione del giudicante, la possibilità di prevedere la corresponsione al coniuge una rendita vitalizia (rente à vie)[21]. Tale ipotesi si può verificare, ad esempio, quando una parte non sia in grado di provvedere autonomamente ai bisogni primari di vita.

Con la riforma del 2000, è stata inoltre prevista per tabulas la possibilità di riconoscere una prestazione compensatoria mista, fissata in parte come rendita, in altra da versarsi come capitale.

Ai sensi dell’art. 271 Code civil la prestazione compensatoria è fissata in base alle esigenze del richiedente e alle risorse dell’altro coniuge, tenendo conto della situazione presente al momento del divorzio e della sua prevedibile evoluzione futura. Pertanto, rileva non solo il momento attuale, ma anche il plausibile sviluppo delle condizioni delle parti.

Inoltre, il Giudice deve considerare la durata del matrimonio, l’età e lo stato di salute delle parti, le loro qualifiche e la loro situazione professionale, oltre alle conseguenze delle scelte lavorative compiute in costanza di matrimonio per educare i figli o per favorire la carriera del coniuge a scapito della propria. Deve, inoltre, valutare la ricchezza stimata o prevedibile delle parti[22].

2.3. Anche nell’ordinamento tedesco è vigente il principio di autoresposabilità[23]. Ai sensi dei paragrafi 1569 e 1577 BGB, infatti, ogni coniuge è responsabile a provvedere al proprio mantenimento.

In particolare, si è evidenziata la necessità di bilanciare i due contrapposti principi di solidarietà post-coniugale e di libertà di agire dopo il divorzio, che risulta compressa nel caso in cui gravi sul coniuge un obbligo di mantenimento[24].

Soltanto quando uno dei coniugi non sia in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita vi sarà un diritto al mantenimento, che può essere chiesto quando non si riesca a reperire un lavoro retribuito per ragioni di età[25], malattia o infermità[26]. Altra ipotesi si riscontra nel caso in cui il fine sia la cura o l’educazione di un figlio della coppia. In tale ipotesi, il diritto sussiste per almeno tre anni dopo la nascita[27], periodo che può essere prolungato sulla base dell’equità da parte del Giudice[28].

Quanto alla situazione lavorativa dei coniugi, dal testo del BGB emerge la volontà che le parti ricerchino un’attività consona alla propria istruzione e alle proprie competenze lavorative[29]. In tale direzione si pone il § 1575 BGB, che stabilisce il diritto al mantenimento per il coniuge che abbia interrotto la propria formazione professionale in attesa o in costanza di matrimonio. La prestazione, però, è riconosciuta solo a fronte di un impegno del richiedente nella continuazione e nella conclusione della propria formazione, al fine di reperire un impiego adeguato alle competenze ottenute.

3.                  LA NATURA DELL’ASSEGNO DIVORZILE

Nodo cruciale e problematico dell’istituto in parola è la natura dell’assegno divorzile, in particolare se sia da intendersi quale assistenziale o compensativa, aspetto centrale anche nella pronuncia del Collegio trevigiano.

3.1. In relazione a tale dibattito, possono individuarsi tre distinte fasi, che muovono da altrettanti fondamentali arresti della Corte di Cassazione sul tema.

Inizialmente, ante 1990, la giurisprudenza riteneva che l’assegno avesse una natura composita: in parte assistenziale, in parte risarcitoria in senso lato ed in parte compensativa[30]. Il primo aspetto era legato alla tutela accordata dalla legge al coniuge che aveva subito un deterioramento della propria condizione economica con lo scioglimento del matrimonio[31]. Relativamente alla natura compensativa si valorizzava, invece, il contributo familiare sia dal punto di vista personale, sia dal punto di vista patrimoniale[32]. Il versante risarcitorio, oggi pacificamente escluso, era riscontrabile in caso di responsabilità nel fallimento del matrimonio[33].

Solo in un secondo momento – a partire da Cass. civ., Sez. Unite, sent. 29 novembre 1990, n. 11490 – è stata esclusa esplicitamente la natura composita dell’assegno, specificandone il carattere esclusivamente assistenziale[34].

Tale orientamento è stato poi nuovamente ribadito dalla Corte nel maggio 2017, individuando il fondamento dell’istituto nell’art. 2 Cost. e nella solidarietà economica post-coniugale[35]. Nonostante la sostanziale conferma della funzione assistenziale dell’assegno[36], il revirement costituisce il primo snodo di una nuova fase, foriera di molteplici  dubbi sia in dottrina sia in giurisprudenza sulla natura dello stesso, alla luce dell’autosufficienza economica e dei criteri individuati dalla Suprema Corte.

3.2. Considerato il cambiamento della struttura familiare e la centralità dell’autosufficienza, gli interpreti si sono chiesti se sia possibile ritornare ad una concezione (anche) compensativa dell’assegno, specie qualora uno dei coniugi si sia occupato in modo prevalente della famiglia, sacrificando le proprie aspirazioni lavorative.

In dottrina, c’è chi ha sostenuto che una natura compensativa dell’assegno divorzile sarebbe incompatibile con il nuovo orientamento giurisprudenziale, in quanto ciò contrasterebbe con il principio costituzionale di solidarietà, strettamente legato a quello personalistico[37]. Riconoscere all’assegno una funzione diversa da quella assistenziale, infatti, trasformerebbe il vincolo matrimoniale “in una sorta di scommessa economica per il futuro”[38] e l’assegno “in una vera e propria esosa clausola penale matrimoniale”: in altri termini, il principio di autodeterminazione nelle proprie scelte di vita, tra cui quella di occuparsi della famiglia a discapito della propria attività lavorativa, consisterebbe in una decisione libera e consapevole del coniuge, che non potrebbe, dunque, essere compensato per le conseguenze riconducibili ad una propria autonoma diversa volontà[39].

Viceversa, secondo altri Autori[40] non può più parlarsi di una natura esclusivamente assistenziale dell’assegno. Il coniuge più debole, infatti, dopo il divorzio non ricercherebbe assistenza, ma una ricompensa per i sacrifici effettuati a favore della famiglia. Ritenere che l’assegno di mantenimento abbia una funzione meramente assistenziale, porterebbe a considerarlo quale “ultimo baluardo dell'indissolubilità del vincolo[41], come avveniva nella fase precedente, connotata dal modello di famiglia tradizionale. Certo è che con il divorzio non può esservi una completa cancellazione del passato comune[42], tuttavia anche nella fase dell’ an debeatur è necessaria un’analisi della situazione in concreto, alla luce dei principi di uguaglianza e solidarietà, in un’ottica di meritevolezza[43].

Altra dottrina ha sostenuto che l’assegno divorzile dovrebbe essere inteso non più quale strumento volto a riequilibrare le condizioni dei coniugi, quanto finalizzato ad assicurare loro un’indipendenza economica[44]. Secondo questa tesi, non dovrebbe escludersi in toto il parametro del tenore di vita, che si porrebbe come tetto massimo dell’assegno riconoscibile nei confronti del coniuge più debole[45]. Soltanto nella fase di determinazione del quantum verrebbe in rilievo l’autoresponsabilità, che si porrebbe quale principio idoneo a differenziare in concreto le divergenti situazioni di vita matrimoniale[46]. Di conseguenza, l’assegno divorzile assumerebbe una funzione assistenziale-perequativa nei casi in cui il coniuge più debole si sia dedicato per molto tempo alle esigenze della famiglia, mentre avrebbe una funzione assistenziale-riabilitativa nei matrimoni di più breve durata, con l’obiettivo del raggiungimento dell’indipendenza economica[47].

3.3. Anche la sentenza che si annota si indirizza a riconoscere una natura compensatoria dell’assegno, nella parte in cui afferma: “Al di là della considerazione che sarebbe invece finalmente opportuno superare il dogma della natura assistenziale dell’assegno divorzile e affermare che, dopo il divorzio, sopravvive solo l’esigenza di compensare il coniuge debole per i sacrifici fatti a favore della famiglia durante il matrimonio, come evidenziato anche dagli interpreti più attenti, proprio nella perimetrazione del concetto di “autosufficienza economica” deve individuarsi il nucleo problematico del nuovo ragionamento prospettato dalla Corte di legittimità”.

De iure condendo ed in attesa di sviluppi legislativi futuri,  la pronuncia in commento non trascura di evidenziare che nella medesima direzione sembra rivolgersi anche la proposta di legge Ferranti[48], prevedendo che l’assegno è “destinato a compensare, per quanto possibile, la disparità che lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio crea nelle condizioni di vita dei coniugi”. Da ciò si evince un’apertura ad una finalità non esclusivamente assistenziale dell’assegno, nonostante deve darsi atto che, in via di emendamento, è stata proposta una modifica del termine “compensare” con “equilibrare”.

4.                  PROBLEMI LEGATI AL RICONOSCIMENTO DELLA NATURA COMPENSATORIA DELL’ASSEGNO

4.1. Affermare che la natura dell’assegno divorzile sia eminentemente assistenziale comporta il rischio di giungere a soluzioni inique nei confronti del coniuge più debole, che si sia occupato della famiglia a discapito della propria formazione e delle proprie aspirazioni lavorative[49].

Il problema si riscontra quando, al momento del divorzio, il coniuge richiedente abbia un’età che non gli permetta di reinserirsi nel mercato del lavoro o la sua professionalità sia stata compromessa dalle scelte prese in costanza di matrimonio (si pensi all’interruzione della propria formazione o all’abbandono di una certa carriera lavorativa). Se si applicassero rigorosamente i parametri individuati dalla Corte di Cassazione, senza riconoscere una finalità anche compensativa all’assegno divorzile, si rischierebbe di non valorizzare i sacrifici compiuti a favore della famiglia da parte di uno dei coniugi, non riuscendo così a differenziare situazioni matrimoniali diverse.

Seguendo una logica puramente assistenziale, non sarebbe riconosciuto alcun assegno nei confronti di chi percepisca un reddito di gran lunga inferiore a quello che avrebbe guadagnato se non si fosse occupato in via prevalente della famiglia, sacrificando le proprie aspirazioni professionali. Allo stesso modo, nessun assegno sarebbe dovuto nei confronti di chi abbia raggiunto un grado minimo di autosufficienza economica.

4.2. Proprio per tali ragioni, la questione involve anche la possibilità di ricomprendere i criteri concernenti la determinazione dell’importo dell’assegno divorzile all’interno dei parametri tesi a determinare la sussistenza dello stesso alla stregua dell’autosufficienza economica.

In particolare, si pone il problema di come debba interpretarsi il concetto di adeguatezza dei mezzi indicato all’art. 5, comma 6°, l. div., alla luce del nuovo orientamento della Corte di Cassazione. Questione centrale in tale indagine e strettamente legata alla natura dell’assegno, è comprendere come possano essere individuati i criteri volti a riempire tale nozione. L’adeguatezza dei mezzi, infatti, non coincide con la loro sufficienza[50] e non può più parametrarsi sul tenore di vita, dovendosi valorizzare l’aspetto della responsabilizzazione dei coniugi, essendo ormai superata l’idea del matrimonio come certezza economica per il futuro[51].

Secondo attenta dottrina, l’analisi sull’adeguatezza non deve essere effettuata ricercando dei parametri esterni all’art. 5, comma sesto, l. div., che conterrebbe già tutte le indicazioni necessarie[52]. L’adeguatezza dei mezzi andrebbe dunque riempita di contenuto facendo riferimento ai criteri già presenti nella prima parte della norma, che rileverebbero non solo nella determinazione del quantum debeatur, ma anche nella preliminare fase di determinazione del diritto all’assegno[53]. Solo così si riuscirebbero a differenziare i singoli ed eterogenei casi concreti posti all’attenzione del giudicante[54], coerentemente con le emergenti esigenze compensative[55].

L’accoglimento di tale ricostruzione consentirebbe, dunque, di attribuire al parametro del contributo personale ed economico alla conduzione della famiglia valore di chiave di volta del sistema in grado di valorizzare i sacrifici effettuati dal richiedente durante la vita matrimoniale, grazie alla duttilità a cui si presta una lettura dell’adeguatezza in chiave compensativa[56]. Il rilievo del contributo del richiedente alla formazione del patrimonio personale dell’altro coniuge consente di far rientrare nella nozione di patrimonio non soltanto i beni, ma anche  “l’insieme di potenzialità di affermazione reddituale e professionale accumulate, appunto, durante la convivenza matrimoniale pure come effetto del contributo prestato dall’altro coniuge alla conduzione familiare”[57].

4.3. In relazione alla fase dell’an debeatur, la sentenza del Tribunale di Treviso enuncia dei criteri che riflettono le indicazioni già presenti nell’art. 5, l. div., cercando di riempire di contenuto i principi già affermati dalla Suprema. In questa prospettiva, che non pare porsi quale una terza via, viene proposta una possibile soluzione al problema di determinazione del diritto all’assegno nella risoluzione dei casi concreti.

Il Collegio trevigiano, con un’elencazione dettagliata[58], suddivide i criteri volti a individuare se sussista o meno l’indipendenza economica in due categorie: da un lato quelli di natura personale, dall’altro quelli di natura patrimoniale.

L’insieme dei parametri personali e patrimoniali deve essere analizzato dal Giudice in concreto e in modo complessivo, al fine di calibrare l’assegno alla specifica fattispecie, in un’ottica non solo assistenziale, ma anche compensativa[59].

Quanto ai criteri di natura personale, particolare rilievo viene conferito alle condizioni delle parti e alle loro effettive possibilità di lavoro. In relazione a tale ultimo aspetto, si valorizza la necessità per il coniuge più debole di ricercare una professione consona alla propria formazione ed esperienza[60]. Strettamente connesso, in una sorta di ponte tra i criteri di carattere personale e patrimoniale, è il sacrificio professionale di chi si è occupato prevalentemente della famiglia. Proprio in ciò si ravvisa lo snodo principale della sentenza che si annota e in relazione al quale emergono i maggiori problemi legati al riconoscimento di una natura anche compensativa dell’assegno divorzile[61].

Come affermato da autorevole dottrina, uno dei principali meriti della pronuncia consiste infatti nel tentativo di fornire un riconoscimento al contributo del coniuge richiedente alla famiglia, prestando una particolare attenzione ad un aspetto centrale nel sentire sociale, ma che non è stato esplicitamente affrontato dalla Suprema Corte[62].

Proprio in questa fase si riscontrano le maggiori difficoltà per il giudicante, che deve essere in grado di differenziare situazioni eterogenee senza ricadere nella discrezionalità, facendo dunque riferimento a quei parametri che si possono ritrovare sia nell’art. 5, comma sesto, l. 898/1970, sia in quanto indicato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze di maggio 2017 e che ogni corte di merito ha cercato di riempire di contenuto. Come, infatti, la sentenza specifica, “sicuramente è diverso – e necessita di soluzioni difformi – il caso di una coppia di giovani coniugi che hanno sempre entrambi svolto un’attività lavorativa e il cui matrimonio ha avuto breve durata, da quello di una coppia di coniugi che ha ormai superato i sessant’anni ed in cui soltanto il marito ha lavorato, mentre la moglie si è occupata sempre della famiglia a discapito della sua attività lavorativa, da quello ancora di una coppia in cui entrambi i coniugi hanno sempre lavorato e avuto dei figli, che al momento del divorzio sono minorenni o economicamente non autosufficienti”.

4.4. Il riconoscimento di una natura compensativa dell’assegno divorzile può comportare il rischio che anche la durata del matrimonio divenga un criterio centrale nell’indagine sull’an debeatur. Infatti, un’analisi dei sacrifici personali compiuti da uno dei coniugi per la famiglia, non può prescindere dalla necessità e dall’importanza di verificare la durata del matrimonio[63], come, peraltro, sembra evincersi anche dalle esemplificazioni presenti nella sentenza stessa.

Non vi sarà dunque alcun diritto all’assegno nel caso di una coppia giovane e senza figli, in cui entrambi i coniugi abbiano un lavoro congruo alla propria formazione e il cui matrimonio abbia avuto breve durata. Proprio in tale ipotesi emerge l’importanza dell’autoresponsabilità[64]. Deve ritenersi, però, che pur se si riconoscesse una natura compensativa all’assegno, questo non dovrebbe essere versato quando uno dei coniugi non abbia un lavoro congruo al momento del divorzio e ciò non sia conseguenza dei sacrifici sostenuti per la famiglia. Pertanto, dovrebbe riscontrarsi un nesso causale tra l’essersi occupati prevalentemente della famiglia e il mancato raggiungimento o l’abbandono della propria posizione professionale[65].

Particolare rilievo avrà, dunque, la capacità professionale del coniuge al momento del divorzio e a ciò è legata anche la condizione personale dal punto di vista fisico e anagrafico. Deve però comprendersi se e fino a che punto l’età e la capacità professionale del coniuge più debole possano scalzare i sacrifici effettuati durante il matrimonio. Si pensi, ad esempio, ad un rapporto coniugale di non breve durata, nel quale uno dei coniugi abbia rinunciato alla propria attività professionale, scegliendone una che gli permettesse di occuparsi dei figli. Si può ritenere che egli abbia diritto ad un assegno divorzile nel caso in cui, al momento del divorzio, abbia ancora con un’età che gli permetta di reinserirsi nel mercato del lavoro, con una mansione adeguata alle sue competenze? In un caso di tal genere prevalgono i sacrifici lavorativi per dedicarsi alla famiglia o prevale la capacità professionale al momento del divorzio? A giudizio di chi scrive, dal punto di vista concreto si tenderebbe più facilmente ad optare per quest’ultima soluzione, rischiando, però, una commistione tra una natura compensativa dell’assegno e la valorizzazione dell’autodeterminazione nelle proprie scelte di vita. Infatti, come si è già avuto modo di evidenziare[66], potrebbe porsi il problema di riconoscere da un lato una funzione perequativa dell’assegno e dall’altro di ritenere che i coniugi siano responsabili delle loro decisioni lavorative e delle conseguenze che ne derivano[67].

Dal punto di vista pratico, si può ritenere che la natura compensativa “pura” dell’assegno possa emergere in modo evidente soltanto nei casi riguardanti le famiglie tradizionali, nelle quali era uno dei coniugi (nella maggior parte dei casi il marito) a svolgere un’attività lavorativa, mentre l’altro si occupava in via prevalente della famiglia. Deve, però, rilevarsi come si sia giunti ormai al tramonto di tale modello e come sia dunque complicato individuare de plano una natura esclusivamente compensativa dell’assegno divorzile. È certamente necessario che il Giudice, trovandosi di fronte ad una famiglia tradizionale, fornisca una tutela al coniuge più debole[68], ma si deve altresì rilevare come tali ipotesi sono destinate a ridursi notevolmente.

Il parametro dei sacrifici effettuati durante la vita matrimoniale, dunque, è destinato probabilmente ad essere sempre meno rilevante e a porsi quale criterio concorrente soltanto per dei casi limite nel prossimo futuro, in cui sarà plausibilmente scalzato (come si ritiene potrebbe accadere sin da ora nei casi di famiglie non legate al modello tradizionale) dalla capacità professionale-reddituale del coniuge al momento del divorzio, a prescindere dai sacrifici che egli abbia compiuto nella vita coniugale, che si ritengono espressioni della sua libera scelta.

 

 

 

 

 



[1] Così anche AL MUREDEN E., L’assegno divorzile tra solidarietà e autoresponsabilità: dal parametro del tenore di vita coniugale a quello dell’indipendenza economica del richiedente?, in Giustizia Civile.com, 15 maggio 2017.

[2] L. 1 dicembre 1970, n. 898.

[3] L. 9 maggio 1975, n. 151.

[4] L. 6 maggio 2015, n. 55.

[5] L. 20 maggio 2016, n. 76. La crisi della famiglia tradizionale riscontra anche nelle riforme in tema di filiazione (il cui punto di partenza è sempre la riforma del diritto di famiglia del 1975), che hanno portato al riconoscimento di un unico status di figlio con la l. 10 dicembre 2012, n. 219 e con il d.lgs. n. 28 dicembre 2013, n. 154.

[6] Cfr., tra le più importanti, Cass. civ., Sez. Unite, sent. 29 novembre 1990, n. 11492; Cass. civ., Sez. Unite, sent. 29 novembre 1990, n. 11490.

[7] Come specificato dalla Suprema Corte, “Il presupposto per concedere l'assegno è costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (…) a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente, rilevando l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio” (Cass. civ., Sez. Unite, sent. 29 novembre 1990, n. 11492).

[8] Cass. Civ., sez. I, sent. 10 maggio 2017, n. 11504.

[9] Ibid.

[10] Ibid.

[11] La questione è stata discussa dalle Sezioni Unite in pubblica udienza il 10 aprile 2018 e all’esito la causa è stata trattenuta in decisione.

[12] Ciò è previsto dal Principle 2:3 dei Principles of European Law regarding Divorce and Maintenance between Former Spouses, che individua, quale altra condizione, che l’altro coniuge sia in grado di soddisfare tali bisogni di vita.

[13] Pinciple 2:4 dei Principles of European Law regarding Divorce and Maintenance between Former Spouses.

[14] Principle 2:8 dei Principles of European Law regarding Divorce and Maintenance between Former Spouses.

[15] In materia, l’evoluzione normativa si è articolata in tre differenti fasi: un primo incisivo intervento si è avuto con la loi n. 75-617 du 11 juillet 1975, ulteriori modifiche sono state poi introdotte dalla loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, alla quale è seguita la riforma del 2004. Per un approfondimento sul contenuto di tali riforme si veda THEVENET MONTFROND D., URSO E., L’obbligo di mantenimento del coniuge nel diritto francese, in MARIANI I., PASSAGNOLI G., Diritti e tutele nella crisi famigliare, Cedam, 2007, pp. 365 ss.

In particolare, il Code civil predilige l’autonomia dei coniugi nel pervenire a soluzioni conciliative.

[16] Cfr. art. 273 Code civil.

[17] La previsione della prestation compensatoire è stata una delle più rilevanti novità della riforma del 1975.

[18] La somma non si riteneva una prestazione alimentare nei confronti del coniuge in stato di bisogno, ma un  riequilibrio tra due situazioni patrimoniali, la cui disparità era stata sino ad allora mascherata dalla comunione di vita (CARBONNIER J., La question du divorce mémoire à consulter, Dalloz, 1975, Chronique, p. 120).

[19] Ai sensi dell’art. 275 Code civil, il capital può consistere anche nel trasferimento della proprietà di un bene, nell’usufrutto o nei proventi di beni (gestiti da un soggetto terzo) produttivi di reddito.

[20] Così l’art. 275 Code civil. Soltanto in casi eccezionali e specificamente motivati, l’autorità giudiziaria può disporre che il versamento della somma ecceda tale periodo temporale.

[21] Art. 276 Code civil.

[22] Art. 271 Code civil. Il diritto alla prestazione viene meno sia quando il Giudice non ritenga siano presenti i requisiti indicati dalla legge o quando il divorzio sia addebitabile al solo coniuge richiedente (art. 270 Code civil).

[23] La materia dello scioglimento del matrimonio e del mantenimento del coniuge è stata modificata dalla riforma legislativa nel 2007, con la L. 21 dicembre 2007, Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts.

[24] PATTI S., Solidarietà e autosufficienza nella crisi del matrimonio, in Familia, fasc. 3, 2017, p. 283.

[25] § 1571 BGB.

[26] § 1572 BGB.

[27] § 1570 BGB.

[28] § 1570 BGB. Anche in tal caso, si nota lo sfavore per una prestazione a tempo indeterminato.

[29] Si veda, in particolare, il § 1574 BGB, rubricato “Angemessene Erwerbstätigkeit”.

[30] Cass. civ., Sez. Unite, sent. 9 luglio 1974, n. 2008.

[31] Ibid.

[32] Ibid.

[33] Ibid.

[34] Per tutte, Cass. civ., Sez. Unite, sent. 29 novembre 1990, n. 11490. In relazione all’orientamento delle Sezioni Unite del 1990, c’è chi ha ritenuto che riconoscere una natura esclusivamente assistenziale all’assegno è contraddittorio, poiché non potrebbe altrimenti essere riconosciuto il diritto nei confronti del coniuge economicamente autosufficiente, al solo fine di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (BARBA V., “Assegno divorzile e indipendenza economica del coniuge. Dal diritto vivente al diritto vigente”, in Giustizia Civile.com, 27.11.2017)

[35] Così Cass. Civ., sez. I, sent. 10 maggio 2017, n. 11504.

[36]La complessiva ratio della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, (diritto condizionato all'assegno di divorzio e - riconosciuto tale diritto determinazione e prestazione dell'assegno) ha fondamento costituzionale nel dovere inderogabile di “solidarietà economica” (art. 2, in relazione all'art. 23, Cost.), il cui adempimento è richiesto ad entrambi gli ex coniugi, quali “persone singole”, a tutela della “persona” economicamente più debole (cosiddetta “solidarietà post-coniugale”): sta precisamente in questo duplice fondamento costituzionale sia la qualificazione della natura dell'assegno di divorzio come esclusivamente “assistenziale” in favore dell'ex coniuge economicamente più debole (art. 2 Cost.) - natura che in questa sede va ribadita -, sia la giustificazione della doverosità della sua “prestazione” ( art. 23 Cost.)” (Cass. Civ., sez. I, sent. 10 maggio 2017, n. 11504).

[37] BARBA V., “Assegno divorzile e indipendenza economica del coniuge. Dal diritto vivente al diritto vigente”, in Giustizia Civile.com, 27.11.2017.

[38] Ibid.

[39] Ibid.

[40] RIMINI C., “Verso una nuova stagione per l'assegno divorzile dopo il crepuscolo del fondamento assistenziale”, in Nuova Giur. Civ., 2017, 9, p. 1274 e ancora RIMINI C., “L'assegno divorzile”, nella Relazione tenuta alla conferenza del 3 marzo 2018 organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura. Secondo quest’ultimo, non dovendosi ritenere che l’assegno abbia natura assistenziale, i parametri possono essere individuati nei sacrifici effettuati e nei redditi e nelle sostanze dell’altro coniuge, che hanno creato un affidamento nel coniuge più debole.

[41] RIMINI C., “Verso una nuova stagione per l'assegno divorzile dopo il crepuscolo del fondamento assistenziale”, in Nuova Giur. Civ., 2017, 9, p. 1274.

[42] DANOVI F., “La meritevolezza dell’assegno di divorzio va valutata nel concreto svolgimento della vita coniugale”, in Fam. e dir., 2018, 4, p. 377.

[43] Ibid.

[44] AL MUREDEN E., “L’assegno divorzile tra solidarietà e autoresponsabilità: dal parametro del tenore di vita coniugale a quello dell’indipendenza economica del richiedente?”, in Giustizia Civile.com, 15.05.2017.

[45] Ibid.

[46] “Le condivisibili istanze di valorizzare il principio dell’autoresponsabilità dovrebbero trovare attuazione – in conformità a quanto recentemente chiarito dalla Corte costituzionale – in quella seconda fase del giudizio in cui, venendo in considerazione la quantificazione in concreto della somma dovuta a titolo di assegno divorzile, assumono rilievo tutti gli altri criteri indicati nell’art. 5 l. div. Proprio la rigorosa applicazione di tali criteri (condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione) dovrebbe agire quale fattore di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e condurre alla sua riduzione o al suo azzeramento in attuazione di un principio di autoresponsabilità” (Ibid.)

[47] Ibid.

[48] La proposta C4605, presentata alla Camera dei Deputati, è relativa alle modifiche all’articolo 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell’unione civile.

[49] RIMINI C., “Verso una nuova stagione per l'assegno divorzile dopo il crepuscolo del fondamento assistenziale”, in Nuova Giur. Civ., 2017, 9, 1274; ID., “Assegno di mantenimento e assegno divorzile: l’agonia del fondamento assistenziale”, in Giur. it., 2017, 8/9, p. 1805.

[50] DANOVI F., “La meritevolezza dell’assegno di divorzio va valutata nel concreto svolgimento della vita coniugale”, in Fam. dir., 2018, 4, p. 377.

[51] QUADRI E., “La natura dell’assegno di divorzio dopo la riforma”,  in Foro it., 1989, I, 2519.

[52] QUADRI E., “La natura dell’assegno di divorzio dopo la riforma”,  in Foro it., 1989, I, 2520, il quale evidenzia come l’eliminazione della locuzione “dignitoso mantenimento” dal testo della norma consenta una lettura in chiave compensativa dell’assegno (ibid. 2519, 2521). Così anche RIMINI C., “Assegno di mantenimento e assegno divorzile: l’agonia del fondamento assistenziale”, in Giur. it., 2017, 8/9, p. 1806.

[53] QUADRI E., “La natura dell’assegno di divorzio dopo la riforma”,  in Foro it., 1989, I, 2520.

[54] RIMINI C., “Assegno di mantenimento e assegno divorzile: l’agonia del fondamento assistenziale”, in Giur. it., 2017, 8/9, p. 1806.

[55] RIMINI C., “Assegno di mantenimento e assegno divorzile: l’agonia del fondamento assistenziale”, in Giur. it., 2017, 8/9, p. 1806.

[56] RIMINI C., “Assegno di mantenimento e assegno divorzile: l’agonia del fondamento assistenziale”, in Giur. it., 2017, 8/9, p. 1806.

[57] Ibid.

[58] ROMA U., “Alla ricerca dell’autosufficienza economica e del principio di eguaglianza dei coniugi al momento del divorzio”, in Familia, I, 2018, pp. 46 e s.

[59] I criteri individuati dalla sentenza del Tribunale di Treviso, inoltre, sono vicini anche quanto stabilito nell’ordinamento d’oltralpe nel quale, come si è analizzato al paragrafo 2.2., si fa espresso riferimento ad una prestazione compensatoria.

[60] Ciò rievoca quanto previsto al § 1574 del BGB, che stabilisce per il coniuge divorziato il dovere di esercitare un’attività lucrativa adeguata.

[61] Come affermato in ROMA U., “Alla ricerca dell’autosufficienza economica e del principio di eguaglianza dei coniugi al momento del divorzio”, in Familia, I, 2018, p. 53: “l’espediente tecnico generale per assicurare soddisfazione  dell’interesse compensativo-perequativo sta nella sua attrazione nella fase stessa dell’an, cioè nel momento deputato all’accertamento del presupposto (assistenziale) per il riconoscimento dell’assegno, che, nella nuova interpretazione di legittimità, passa attraverso l’attribuzione di significato al sintagma indipendenza economica”.

[62] ROMA U., “Alla ricerca dell’autosufficienza economica e del principio di eguaglianza dei coniugi al momento del divorzio”, in Familia, I, 2018, p. 46.

[63] La durata del matrimonio è ritenuta quale “criterio-chiave” in (QUADRI E., “La natura dell’assegno di divorzio dopo la riforma”,  in Foro it., 1989, I, 2524 e in ID., “Definizione degli assetti economici postconiugali ed esigenze perequative”, in Riv. dir. fam. e pers., 2005, p. 1308. In particolare, lo stesso evidenzia come in precedenza sia stata data una rilevanza soltanto in negativo alla durata del vincolo, ai fini dell’esclusione dell’assegno (ID., pp. 1309 s.). La rilevanza della durata del matrimonio si riscontra anche nella valutazione dell’adeguatezza dei mezzi dei coniugi (QUADRI E., “La natura dell’assegno di divorzio dopo la riforma”,  in Foro it., 1989, I, 2520)

[64] AL MUREDEN E., “Berlusconi v. Lario: autosufficienza e tenore di vita coniugale in un big money case italiano”, in Fam. dir., 2018, 4, p. 347.

[65] Sui problemi dell’applicazione incondizionata del principio di autosufficienza economica si veda DANOVI F., “Assegno di divorzio e irrilevanza del tenore di vita matrimoniale: il valore del precedente per i giudizi futuri e l'impatto sui divorzi già definiti”, in Fam. dir., 2017, 7, p. 3.

[66] Si veda, a riguardo, il paragrafo precedente e in particolare il contributo di BARBA V., “Assegno divorzile e indipendenza economica del coniuge. Dal diritto vivente al diritto vigente”, in Giustizia Civile.com, 27.11.2017.

[67] La valorizzazione delle scelte di vita, in ossequio al principio di autodeterminazione, infatti, consentirebbe di evitare “situazioni distorsive e abusive di cui la cronaca dell'ultimo lustro ha dato ampia eco: coniugi obbligati a corrispondere assegni divorzili spropositati a fronte di altri ex coniugi che, al solo scopo emulativo, sceglievano deliberatamente di non lavorare” (BARBA V., “Assegno divorzile e indipendenza economica del coniuge. Dal diritto vivente al diritto vigente”, in Giustizia Civile.com, 27.11.2017).

[68] Evocativa l’immagine di DANOVI F., “La meritevolezza dell’assegno di divorzio va valutata nel concreto svolgimento della vita coniugale”, in Fam. dir., 2018, 4, p. 378, il quale evidenzia come sia necessario che i Giudici distinguano tra “coniugi che hanno soltanto futuro”, il cui matrimonio è stato breve e senza figli e non ha comportato sacrifici (situazione alla quale si può accostare quella di persone sposatesi in età avanzata e con figli ormai adulti) e matrimoni di medio-lunga durata.

 

 
 
 
 
 
 

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