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CIVILE

Rettifica di sesso e mutamento del nome.

  Civile 
 mercoledì, 5 luglio 2017

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Sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - del 17.11.2016 (Pres. Bonavita, Est. Sequino)

Luca Caputo, giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

 
 

 

MASSIMA

La sentenza che riconosce i presupposti per la rettifica del sesso può ordinare all’ufficiale dello stato civile non solo di disporre tale modifica ma anche di attribuire all’interessato il nuovo nome da quest’ultimo scelto liberamente

 

1. Il Tribunale di Napoli Nord, chiamato a pronunciarsi sul ricorso di una persona che chiedeva la rettificazione dell’attribuzione del sesso anagrafico unitamente al cambiamento del proprio nome risultante all’anagrafe, accoglie entrambe le domande, disponendo con la medesima pronuncia sia la rettifica del sesso allo stato civile, sia la modifica del nome della persona ricorrente.

2. La prima parte della sentenza si sofferma sulla ricorrenza dei presupposti che legittimano l’attribuzione del nuovo sesso.

In particolare, ai fini dell’accoglimento della domanda, il Collegio valorizza una serie di circostanze rappresentate, in primo luogo, da alcune relazioni medico-legali e psicologiche che evidenziano la presenza di un’identità di genere femminile. Inoltre, viene attribuito particolare rilievo all’audizione personale della parte ricorrente, dalla quale emerge la piena maturità psichica e consapevolezza in ordine alla scelta di mutamento del sesso, accompagnata da una condizione di “serenità ed armonia” tra l’identità femminile, sempre percepita, e quella fisica ottenuta in seguito ad alcuni interventi chirurgici. Sul punto, in particolare, il Collegio evidenzia che nel caso di specie gli interventi chirurgici effettuati hanno adeguato l’aspetto fisico alle inclinazioni psicologiche della persona richiedente, sebbene ciò non debba ritenersi più condizione necessaria per ottenere la rettifica dell’attribuzione di sesso, alla luce della recente decisione della Corte di Cassazione n. 15138 del 2015, che, in un’ottica di interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU degli articoli 1 e 3 della legge n. 164 del 1982, ha affermato il rilievo preminente che assume in questo tipo di decisioni il percorso individuale effettuato, la serietà, univocità e definitività della scelta compiuta dalla persona che decide di cambiare sesso.

3. Di particolare rilievo è poi la seconda parte della sentenza in cui il Tribunale di Napoli Nord affronta la problematica relativa alla possibilità o meno di disporre la modifica del nome della persona che agisce per l’attribuzione del sesso diverso con la stessa sentenza che decide su tale profilo o attraverso l’instaurazione di un apposito ed ulteriore giudizio da svolgersi, in particolare, mediante le forme del procedimento di modifica del nome previsto dalle norme sull’ordinamento civile.

Sul punto la sentenza in commento, pur richiamando la sussistenza di due orientamenti di segno opposto in materia, aderisce a quello maggioritario (tra gli altri Trib. Bevento, 16.01.1986, Trib. Monza, 5.12.1983, Trib. Roma, 9.04.1983, Trib. Milano, 2.11.1982, Trib. Cagliari, 25.10.1982) che consente che la domanda di mutamento del nome in seguito alla attribuzione anagrafica di un sesso diverso da quello originario possa essere formulata ed accolta nel medesimo giudizio avente ad oggetto la rettifica del sesso.

Il Tribunale di Napoli Nord, inoltre, con riferimento a tale profilo, opta per una soluzione particolarmente ampia, escludendo che la modifica del nome possa avvenire solo in alcuni casi, come ad esempio quelli in cui il nuovo nome costituisce la mera trasformazione di genere del nome originario o in cui il nome della persona che ha proposto la domanda manchi di un’analoga forma valida per entrambi i generi.

A tale soluzione il Collegio giunge valorizzando, in primo luogo, il fatto che non vi è nessuna disposizione che limita la scelta della persona nel senso di imporre il medesimo nome utilizzato in precedenza con il solo uso della forma relativa al diverso genere e ciò considerato anche che non vi è un’esigenza prevalente di tutela dei terzi, riconducibile alla più ampia esigenza di certezza dei rapporti giuridici, atteso che in questo caso prevale la riservatezza che copre la passata identità della persona, come conferma l’art. 5 della legge n. 164 del 1982 che prevede espressamente che “Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l’attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”.

Inoltre, si evidenzia anche il fatto che una soluzione diversa darebbe luogo ad una violazione del principio di uguaglianza, consentendo solo in taluni casi la possibilità di disporre il mutamento del nome. Infine, tale opzione appare anche quella più ragionevole al fine di assicurare una decisione contestuale sull’attribuzione del nuovo sesso e del nuovo nome in tempi concentrati.

4. La soluzione scelta dal Tribunale di Napoli Nord nella decisione in esame, oltre a porsi in linea, nella prima parte relativa alla verifica dei presupposti per l’attribuzione del nuovo sesso, con le più recenti e moderne decisioni in materia - tan’è che si richiama la sentenza n. 15138/2015 della Suprema Corte -, risulta di particolare interesse nella seconda parte in cui, come evidenziato, afferma la possibilità di domandare contestualmente, ed ottenere quindi con la medesima pronuncia, sia l’attribuzione del nuovo sesso che del nuovo nome e ciò all’interno dello stesso giudizio, senza, quindi, costringere la persona interessata ad introdurre un ulteriore e successivo giudizio che verta solo sull’attribuzione del nuovo nome.

Particolarmente apprezzabile risulta, in particolare, la scelta dei giudici della decisione in commento di consentire il mutamento del nome contestuale senza che operi alcuna limitazione in ordine alla scelta del nome; e ciò sia in ossequio alla previsione normativa, che non contiene alcuna limitazione in questo senso, sia al fine di assicurare il rispetto delle esigenze di concentrazione e rapida definizione del giudizio, sempre più avvertite nell’epoca attuale e ancora più pressanti quando ad essere in gioco sono interessi e diritti di natura strettamente personali che rischierebbero di non essere adeguatamente tutelati o, quanto meno, di non essere immediatamente e pienamente tutelati se si differisse ad un momento successivo l’attribuzione di un nuovo nome o se si condizionasse la scelta del nuovo nome.

In questo modo, invece, è possibile per la persona “rinascere” con una nuova e completa identità anagrafica all’esito di un unico giudizio, con una sola sentenza.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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