ultimo aggiornamento
lunedì, 29 aprile 2024 3:17

Voci sul cedolino stipendio ,chiarimenti di Aldo Morgigni

Conguaglio fondo pensione- addizionale legge 438-92 art. 3 ter

A partire da febbraio nel cedolino della retribuzione compaiono le voci "conguaglio fondo pensione" e “addizionale legge 438/92, art.3 ter”

Poiché diversi colleghi mi hanno chiesto di cosa si tratta, in quanto per taluno la reteibuzione netta è risultata sensibilmente più bassa di quanto si credeva, cercherò di fornire una breve (e, spero, chiara) spiegazione.
Premetto che il reddito lordo di riferimento NON è quello imponibile a fini fiscali (punto n. 1 del CUD 2013) ma il totale del reddito lordo effettivo imponibile a fini pensionistici (punto n. 23 del CUD). Incidentalmente questo è il reddito "vero" lordo che viene preso in considerazione per stabilire quanto guadagneremmo SE non ci trattenessero imposte e contributi. 

Aldo Morgigni

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"Conguaglio fondo pensione". (codice 800/390) - trattenuta effettuata per 4 mesi (febbraio – maggio).
I calcoli per la pensione vengono effettuati sulla base pensionabile (cioè la somma dei  contributi pagati mensilmente sul 100% dello stipendio). L'art. 15 L. n. 724/94 stabilisce che tale base pensionabile sia rivalutata del 18%, per consentire al lavoratore di ottenere una pensione maggiore. Quindi il calcolo viene effettuato sul 118% della base pensionabile.
Il "conguaglio fondo pensione" viene effettuato nella misura dell’8,75% sul 18% della base pensionabile, e si riferisce ovviamente ai redditi percepiti nell’anno precedente.
Il conguaglio è eseguito dall'ordinatore secondario di spesa (l'amministrazione dell'economia) che opera anche quale sostituto di imposta ed effettua il calcolo sulla somma dello stipendio e di eventuali compensi accessori (ad esempio l'indennità giudiziaria anche a titolo di arretrati) percepiti nell’anno precedente.
Se tali compensi accessori non superano il 18% dello stipendio, essi non fanno parte del calcolo per la pensione e pertanto il conguaglio sarà calcolato solamente sul 18% dello stipendio.
La trattenuta in questione, quindi, corrisponde proprio all’8,75% di contributi pensionistici che, in base all’art. 15 della legge 724/94 (finanziaria 1995), occorre pagare sul 18% dello stipendio dell’anno precedente.
“Addizionale legge 438/92, art.3 ter" - (codice 800/389) - trattenuta effettuata per 4 mesi (febbraio – maggio).
Anche in questo caso si tratta di un conguaglio contributivo, conguaglio relativo ad una trattenuta  a favore del regime pensionistico pubblico. La trattenuta è una aliquota aggiuntiva pari all’1% su tutte le quote di retribuzione eccedenti la cosiddetta “prima fascia di retribuzione pensionabile”  La “prima fascia”, per l’anno solare 2013, è stata fissata in €. 45.530 su base annua. Su tutta la retribuzione eccedente questa “prima fascia”, dunque,  si deve pagare l'1% di contributo aggiuntivo.
Il conguaglio è necessario perché nell'anno precedente abbiamo subito mensilmente tale trattenuta aggiuntiva solo sulle 12 mensilità di stipendio e di indennità integrativa speciale, ad esclusione della 13ª e dell'indennità giudiziaria comunque percepita (anche a titolo di arretrati) nell’anno di riferimento.
 

 
 
 
 
 
 
 

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