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Cass. S.U. 155/2011 su termini per il deposito sentenze

 lunedì, 16 gennaio 2012

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 In calce la massima ed il link alla sentenza n. 155/2011 depositata il 10/01/2012 (pres. Lupo, est. Di Tomassi), che afferma principi importanti in materia di termine di deposito delle sentenze (prorogato se scadente in giorno festivo) ed abuso del diritto di difesa (per il quale non spetta termine "a difesa").

L'interpretazione fornita sembra che continui ad escludere, tuttavia, che il termine di sospensione feriale si applichi al deposito delle sentenze.
La vicenda di merito, peraltro, dovrebbe indurre una riflessione sulla delega "in blocco" delle esecuzioni mobiliari ai magistrati onorari, effettuata da taluni uffici giudiziari.
Aldo Morgigni
 
Le Sezioni Unite hanno stabilito i seguenti principi di diritto: a) la regola per cui il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, posta dall’art. 172, comma 3, cod. proc. pen., si applica anche agli atti e ai provvedimenti del giudice, e si riferisce perciò anche al termine per la redazione della sentenza; b) nei casi in cui, come nell’art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è previsto che il termine assegnato per il compimento di una attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo in cui il precedente termine venga a cadere al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento altresì della decorrenza del termine successivo con esso coincidente; c) tale situazione, tuttavia, non si verifica ove ricorrano cause di sospensione quale quella prevista per il periodo feriale che, diversamente operando per i due termini, comportino una discontinuità in base al calendario comune tra il giorno in cui il primo termine scade e il giorno da cui deve invece calcolarsi l’inizio del secondo.

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/155_01_12.pdf
 
 
 
 
 
 

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