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venerdì, 15 marzo 2024 18:33

Statuto

(Testo approvato dall’Assemblea Nazionale il 25 Novembre 2017)

 

Statuto di Magistratura Indipendente

CAPO I
Finalità dell’associazione

Articolo 1
Costituzione e scopi di Magistratura Indipendente

1. Magistratura Indipendente, quale libera associazione di magistrati ordinari, afferma l’unità, l’apoliticità, l’indipendenza e l’autonomia dell’Ordine giudiziario inteso come insieme di giudici e pubblici ministeri e ne persegue la tutela della dignità morale e materiale.
2. Magistratura Indipendente agisce anche nell’ambito dell’Associazione nazionale magistrati, quale gruppo che partecipa e contribuisce alla realizzazione degli scopi di tale Associazione.
3. Magistratura Indipendente afferma i valori della terzietà e indipendenza sia dei giudici sia dei pubblici ministeri attraverso la partecipazione alle organizzazioni internazionali delle magistrature e alle strutture di cooperazione giudiziaria.
4. Magistratura Indipendente persegue e incoraggia la formazione di nuove iniziative internazionali dirette ad affermare i suddetti valori.   


CAPO II
Dei soci

Articolo 2
Classificazioni

1. I soci si distinguono in soci effettivi e soci aggregati.
3. Sono soci effettivi i magistrati in servizio, compresi i magistrati ordinari in tirocinio.
4. Sono soci aggregati i magistrati in quiescenza, che compongono la sezione dei magistrati a riposo, e i magistrati onorari, costituiti in apposita sezione.

Articolo 3
Diritti e obblighi sociali

1. I soci effettivi godono dell’elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche sociali.
2. Tutti i soci hanno diritto di voto nelle assemblee indette dall’associazione.
3. I soci sono tenuti al pagamento:
a) di una tassa d’iscrizione
4. Tutti i soci sono tenuti a non svolgere attività contraria ai fini dell’associazione.
5. I soci che assumono cariche di vertice dell’associazione si impegnano a non presentare la propria candidatura in occasione di elezioni politiche o amministrative per l’intera durata del Consiglio nazionale e per le elezioni immediatamente successive.

Articolo 4
Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per cessazione della qualità di magistrato dovuta a motivi diversi dalla quiescenza;
c) per espulsione;
d) per contemporanea iscrizione ad altra associazione di magistrati diversa dall’Associazione Nazionale dei Magistrati;
e) per morosità.

2. L’iscrizione a Magistratura Indipendente è incompatibile con l’iscrizione a partiti politici e con l’assunzione di incarichi o cariche in partiti o formazioni partitiche.
3. L’accettazione di candidature in elezioni politiche e amministrative determina la decadenza da incarichi rappresentativi.
4. Costituisce causa di incompatibilità con l’iscrizione a Magistratura Indipendente l’appartenenza ad associazioni riservate o che comportino la sottoposizione degli iscritti a vincoli incompatibili con l’ordinamento democratico. È considerata riservata ogni associazione che non consenta la conoscibilità dell’elenco dei soci o che non abbia una sede pubblica o che non consenta la conoscibilità dello statuto e delle relative fonti di finanziamento.
4-bis. Nel caso in cui il socio che perde la qualità sia sottoposto al procedimento disciplinare di cui all’articolo 8, questo viene interrotto e può essere riassunto in caso di reiscrizione.

Articolo 5
Dimissioni

1. Il socio può dimettersi in ogni tempo, ma le sue dimissioni hanno effetto solo decorsi 30 giorni dalla data di ricezione, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Il socio dimissionario è tenuto al pagamento della quota sociale per l’anno in corso.


Articolo 6
Rilievo disciplinare delle condotte dei soci

1. I soci possono essere sottoposti a procedimento disciplinare quando le loro azioni siano contrarie ai fini generali che si propone l’associazione e quando dalla loro opera possa derivare discredito per l’Ordine giudiziario.

Articolo 7
Specie delle sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari sono:
a) la censura, che consiste in un biasimo formale comunicato al socio;
b) la sospensione dei diritti sociali che non può avere durata superiore a un anno
e) l’espulsione, la quale è limitata ai casi di eccezionale gravità. Essa deve essere obbligatoriamente disposta nel caso in cui il socio sia stato destituito dall’Ordine giudiziario.

Articolo 8
Procedimento disciplinare

1. Il Collegio dei probiviri esercita l’azione disciplinare, ha poteri istruttori e presenta le sue conclusioni al Consiglio nazionale entro tre mesi dalla nomina, dopo aver sentito il socio sottoposto al procedimento. Il socio sottoposto al procedimento ha diritto a presentare memorie e documenti entro venti giorni dalla convocazione del Collegio, facendosi eventualmente assistere da un collega aderente a Magistratura Indipendente.
2. Il parere del Collegio dei probiviri vincola la decisione del Consiglio nazionale solo nel senso favorevole al socio sottoposto al procedimento.
3. Il Consiglio nazionale delibera e infligge le sanzioni con la maggioranza dei due terzi e può disporne la pubblicazione nel giornale dell’associazione.
4. Contro il provvedimento del Consiglio nazionale è ammesso il ricorso dell’Assemblea nazionale entro venti giorni dalla comunicazione. In tal caso il Consiglio nazionale, su parere del Collegio dei probiviri, può ordinare la sospensione dell’esecuzione del provvedimento disciplinare fino all’esito del ricorso.


CAPO III
Organi dell’associazione

Articolo 9
Organi di Magistratura Indipendente

1. Sono organi di Magistratura Indipendente:
a) l’Assemblea nazionale;
b) il Presidente;
c) il Segretario generale;
d) il Segretario organizzativo;
e) il Segretario sindacale;
f) il Consiglio nazionale;
g) il Presidente del Consiglio nazionale;
h) il Comitato esecutivo;
il) le Assemblee distrettuali;
m) i Segretari distrettuali;
n) le Assemblee circondariali;
o) i Segretari circondariali;
p) il Collegio dei probiviri.
2.Sono istituiti, quali uffici ausiliari agli organi di Magistratura Indipendente, il responsabile della comunicazione e l’Ufficio Studi.
2. Tutte le cariche hanno durata biennale.
3. Il rinnovo o la conferma delle cariche locali deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla conclusione dei lavori dell’Assemblea nazionale.

Articolo 10
Incompatibilità

1. Sono incompatibili con l’appartenenza a Magistratura Indipendente: l’iscrizione a partiti politici e ad associazioni che perseguono finalità politiche, anche riservate; la partecipazione a competizioni elettorali politiche locali, nazionali ed europee.
2. L’iscrizione a Magistratura Indipendente è possibile dopo trascorso un biennio dalla cessazione di una delle cause di incompatibilità di cui al comma precedente o dalla cessazione dei mandati di natura politica in sede locale, nazionale ed europea.
3. Gli aderenti a Magistratura Indipendente che ricoprono cariche al suo interno o che, su sua designazione, rivestono cariche nell’Associazione nazionale magistrati o siano stati eletti componenti del Consiglio Superiore della Magistratura si impegnano, per almeno un biennio dalla cessazione del mandato (e, comunque, dall’accettazione della candidatura) a non partecipare a competizioni elettorali di natura politica di qualsiasi genere.
4. Per gli aderenti a Magistratura Indipendente valgono altresì le seguenti ulteriori incompatibilità e preclusioni: a) le cariche di Presidente, di Segretario generale e di Segretario organizzativo di Magistratura Indipendente di componente della Giunta dell’Associazione Nazionale Magistrati sono incompatibili tra loro; b) le cariche di Presidente, di Segretario generale e di Segretario organizzativo di Magistratura Indipendente sono incompatibili con il mandato di componente del Consiglio Superiore della Magistratura, con le funzioni di magistrato allo stesso addetto quale componente dell’Ufficio Studi o della Segreteria, nonché con lo stato giuridico di magistrato fuori ruolo; c) la candidatura nella lista di Magistratura Indipendente per l’elezione al Comitato direttivo centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati non è immediatamente riproponibile per coloro che ne siano stati componenti per due volte consecutive, né è proponibile per chi sia componente del Consiglio Superiore della Magistratura.
5. Le incompatibilità e le preclusioni di cui al comma precedente possono essere derogate, a seguito di decisione adottata con appello nominale dell’organo competente alla singola nomina o designazione, a maggioranza dei due terzi dei presenti. A tale fine, per le decisioni di competenza dell’Assemblea nazionale, sono conteggiati fra i presenti anche gli aderenti rappresentati per delega a norma del presente Statuto.

Articolo 11
Cause di ineleggibilità

1. Gli aderenti che assumono incarichi politici rappresentativi perdono la qualità di socio per la durata dell’incarico e non possono ricoprire cariche sociali per un biennio dalla cessazione dell’incarico.

Articolo 12
Assemblea nazionale

1. L’Assemblea nazionale è costituita da tutti gli aderenti a Magistratura Indipendente.
2. Essa delibera sulle modalità di realizzazione degli scopi dell’associazione, approvando uno specifico programma.
3. Elegge il Presidente, i vice Presidenti, in numero di tre, il Segretario generale, il Segretario organizzativo, il Segretario sindacale, nonché il Presidente e il vice Presidente del Consiglio nazionale. Ha facoltà di nominare uno o più Presidenti onorari dell’associazione. Nomina i vice-Segretari generali nel numero massimo di tre e i probiviri.
4. Designa i candidati di Magistratura Indipendente che partecipano alle elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura, tenendo presenti le eventuali proposte delle Assemblee distrettuali.
5. È convocata dal Presidente di Magistratura Indipendente una volta all'anno, e, comunque, quando ne faccia richiesta il Consiglio nazionale, mediante comunicazione e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale di ciascun iscritto e con la pubblicazione della convocazione stessa sul sito internet di Magistratura Indipendente www.magistraturaindipendente.it. Gli associati che intendano ricevere le convocazioni ad altro indirizzo e-mail., oppure per posta ordinaria, devono farne preventiva richiesta scritta alla segreteria di Magistratura Indipendente.

Articolo 13
Assemblea distrettuale

1. L’Assemblea distrettuale è costituita dagli aderenti a Magistratura Indipendente che prestano servizio nel distretto della corte di appello e presso la Corte di cassazione. I magistrati fuori del ruolo organico fanno parte dell’Assemblea del distretto di Roma.
2. Dibatte i temi concernenti l’attuazione degli scopi di Magistratura Indipendente ed esamina i problemi dell’amministrazione della giustizia, elaborando proposte rivolte agli organi dirigenti nazionali e locali. Elegge il segretario distrettuale e i rappresentanti del distretto al Consiglio nazionale.
3. È convocata dal segretario distrettuale almeno una volta all’anno e, comunque, entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell’Assemblea nazionale, oppure quando ne faccia richiesta scritta un numero di soci, in regola con il pagamento della quota annuale, che rappresenti almeno il 20% degli aderenti del distretto.
4. In caso di inottemperanza all’obbligo di convocazione di cui al comma che precede, l’Assemblea può essere convocata dal Presidente di Magistratura Indipendente, il quale, su autorizzazione del Comitato esecutivo, in via di urgenza può procedere alla nomina di un commissario straordinario, che assume temporaneamente tutti i poteri del segretario distrettuale. Tale commissario deve essere scelto preferibilmente tra gli aderenti a Magistratura Indipendente in servizio nel distretto della corte di appello, salva la possibilità, in caso di necessità, di individuarlo tra gli aderenti in servizio in altro distretto, possibilmente limitrofo.
5. Nei distretti con più di venti iscritti, l’Assemblea distrettuale può nominare una segreteria collegiale, costituita da un numero dispari di componenti, in luogo del segretario distrettuale. i
6. La segreteria collegiale delibera a maggioranza dei suoi componenti e definisce al suo interno i criteri per la rappresentanza esterna, privilegiando il criterio della rotazione degli incarichi.

Articolo 14
Assemblea circondariale

1. L’Assemblea circondariale è costituita dagli aderenti a Magistratura Indipendente che prestano servizio nel circondario del tribunale ed è convocata dal segretario circondariale almeno una volta all’anno e, comunque, entro 30 giorni dalla nomina o dalla conferma del segretario distrettuale.
2. Propone all’Assemblea distrettuale gli argomenti da esaminare e dibatte i problemi locali dell’Amministrazione della giustizia. Elegge il segretario circondariale.

Articolo 15
Esercizio del diritto di voto

1. Ogni aderente a Magistratura Indipendente, in regola con il pagamento della quota annuale, ha diritto di voto nell’assemblea nazionale e nell’assemblea distrettuale e circondariale di cui fa parte.
2. I segretari distrettuali rappresentano nell’Assemblea nazionale tutti gli aderenti del proprio distretto che, in regola con il pagamento della quota annuale, non siano presenti e non abbiano rilasciato delega scritta ad altro aderente del distretto cui appartengono.
3. La partecipazione al voto nelle assemblee distrettuali e circondariali può essere delegata per iscritto ad altro aderente del distretto o del circondario.
4. In tutte le assemblee, salvo che non sia prevista una diversa maggioranza da altra norma del presente Statuto, le delibere sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei votanti, siano essi presenti di persona, per delega o per rappresentanza del segretario distrettuale. Nel Consiglio nazionale e nel Comitato esecutivo tutte le delibere sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei votanti, siano essi presenti di persona o per delega.

Articolo 16
Presidente

1. Il Presidente rappresenta Magistratura Indipendente e, assieme al Segretario generale, ne manifesta all’esterno le posizioni. Assieme al Segretario generale, al Segretario organizzativo e al Tesoriere provvede all’utilizzo delle risorse economiche di Magistratura Indipendente.
2. È eletto dall’Assemblea nazionale fra gli aderenti che risultino proposti da almeno dieci magistrati aventi diritto di voto, prima che il Presidente dell’Assemblea nazionale dichiari aperta la votazione.

Articolo 17
Vice Presidenti

1. L’Assemblea nazionale provvede, senza le formalità di cui all’articolo che precede, alla elezione di tre vice Presidenti, che esercitano le funzioni del Presidente in caso di sua mancanza o di suo impedimento.

Articolo 18
Segretario generale

1. Il Segretario generale manifesta, insieme al Presidente, le posizioni di Magistratura Indipendente; esegue le deliberazioni dell’Assemblea nazionale, del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo; nomina i componenti dell’Ufficio di segreteria in numero non superiore a cinque e il responsabile della comunicazione, sentito il Comitato esecutivo; assieme al Presidente, al Segretario organizzativo e al Tesoriere provvede all’utilizzo delle risorse economiche di Magistratura Indipendente.
2. Il Segretario generale è eletto dall’Assemblea nazionale con le medesime modalità previste dall’articolo 16, comma 2, per l’elezione del Presidente.

Articolo 19
Vice Segretari generali

1. I vice Segretari generali coadiuvano il Segretario generale, il quale può affidare loro la cura di particolari attività.
2. In caso di impedimento o assenza, e fino alla cessazione degli stessi, tutte le funzioni ed i poteri di competenza del Segretario generale sono esercitati dal vice Segretario più anziano in carriera come magistrato.

Articolo 20
Segretario organizzativo

1. Il Segretario organizzativo è il responsabile dell’organizzazione centrale e periferica dell’associazione, in esecuzione di quanto previsto dal presente Statuto e dalle delibere di volta in volta adottate.
2. In particolare provvede, previa intesa con il Segretario generale e raccogliendo i relativi dati, a trasmettere agli aderenti ogni utile comunicazione ed informazione, ad effettuare le necessarie convocazioni, a curare la riscossione delle quote annuali, a vigilare sulla costituzione e funzionamento degli organismi periferici in ogni distretto, nonché ad ogni altra incombenza che si renda necessaria, ovvero venga delegata dal Presidente dell’associazione o dal Segretario generale, ai quali è in ogni caso rimessa la facoltà di intervenire, anche con potere sostitutivo, per il migliore coordinamento dell’azione degli organi direttivi dell’associazione.
3. Il Segretario organizzativo è eletto dall’Assemblea nazionale.
4. Il Segretario organizzativo ha facoltà di nominare un vice Segretario organizzativo, che lo coadiuva nella sua attività e a cui può affidare la cura di particolari attività.

Articolo 21
Segretario sindacale

1. Il segretario è componente di diritto del Consiglio nazionale e partecipa alle riunioni di segreteria.
2. Il Segretario sindacale è eletto dall’Assemblea nazionale.

Articolo 22
Responsabile della comunicazione

1. Il responsabile della comunicazione cura organizza e promuove gli strumenti di comunicazione nazionale e coordina le attività periferiche di comunicazione.
2. Il responsabile della comunicazione è nominato dal Comitato esecutivo.
3. Nell’espletamento delle sue funzioni si coordina con il Presidente e il Segretario generale.

Articolo 23
Presidente del Consiglio nazionale

1. Il Presidente del Consiglio nazionale convoca il Consiglio stesso e ne dirige le sedute.
2. È nominato dall’Assemblea nazionale, la quale provvede anche all’elezione di un vice Presidente.
3. L’Assemblea nazionale può attribuire la carica di Presidente onorario del Consiglio nazionale a uno o più aderenti a Magistratura Indipendente, anche dopo il loro pensionamento.

Articolo 24
Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale, quale organo deliberante di Magistratura Indipendente, esercita le proprie attribuzioni nell’ambito delle direttive tracciate dall’Assemblea nazionale e svolge il controllo sulle deliberazioni adottate dal Comitato esecutivo in via d’urgenza.
2. Designa i candidati di Magistratura Indipendente che partecipano alle elezioni  del Comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati sulla base delle proposte formulate dalle Assemblee distrettuali. Nomina il Direttore del giornale, periodico o rivista, il responsabile del sito internet e, ove ne ravvisi l’opportunità, Commissioni di studio per l’approfondimento di problemi di interesse generale. Approva il rendiconto annuale.
3. Il Consiglio nazionale è composto, oltre che dal suo Presidente e dal vice Presidente: a) dal Presidente di Magistratura Indipendente; b) dal vice Presidente di Magistratura Indipendente; c) dal Segretario generale; d) dal Segretario organizzativo; e) dal Segretario sindacale; f) dai vice Segretari generali; g) dai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura aderenti a Magistratura Indipendente; h) dai segretari distrettuali o dai loro supplenti; i)  dal Direttore della rivista di Magistratura Indipendente; l) dal coordinatore dell’ufficio studi; m) dai componenti del Comitato esecutivo eletti dal Consiglio Nazionale; n) dal responsabile redazionale e tecnico del sito internet www.magistraturaindipendente.it.
4. Il Consiglio nazionale è convocato, per iniziativa diretta del suo Presidente o per richiesta del Presidente e del Segretario generale dell’associazione o del Comitato esecutivo, almeno due volte l’anno, entro il 31 gennaio e il 30 giugno o quando se ne ravvisi la necessità. È, altresì, convocato entro quindici giorni quando ne facciano richiesta almeno cinque segretari distrettuali. La convocazione deve essere effettuata con le stesse modalità previste per la convocazione dell’Assemblea nazionale dall’articolo 13, comma 4, del presente statuto.
5. I rappresentanti distrettuali decadono automaticamente in caso di trasferimento a sede posta in altro distretto.

Articolo 25
Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo esegue le deliberazioni dell’Assemblea nazionale e del Consiglio nazionale e riferisce a quest’ultimo l’attività svolta. Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti provvisori da sottoporre alla ratifica del Consiglio nazionale. Promuove le iniziative dell’associazione e, in collaborazione con il Segretario generale, coordina l’attività degli organi periferici e cura gli affari di amministrazione.  È convocato dal Presidente di Magistratura Indipendente, sentito il Segretario generale.
2. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente di Magistratura Indipendente, che lo presiede, dal Segretario generale, dal Segretario organizzativo, dal Segretario sindacale, dal Presidente del Consiglio nazionale, dal Direttore del giornale, da due componenti designati al loro interno dagli eletti di Magistratura Indipendente al Comitato direttivo centrale dell’Associazione nazionale magistrati e dagli aderenti eletti al Consiglio Superiore della Magistratura.
3. Il Comitato esecutivo nomina il Tesoriere, il coordinatore, i responsabili dell’area penale e civile, i componenti dell’Ufficio Studi, il responsabile redazionale e tecnico del sito internet www.magistraturaindipendente.it.

Articolo 26
Ufficio Studi

1. L’Ufficio Studi promuove le attività e le iniziative culturali dell’associazione.
2. I suoi componenti sono nominati dal Comitato esecutivo tra i magistrati anche non aderenti a Magistratura Indipendente. Il Comitato esecutivo nomina tra i componenti dell’Ufficio Studi un coordinatore e due responsabili, rispettivamente, dell’area penale e civile dell’Ufficio.
2. L’Ufficio ha una propria autonomia organizzativa, ma opera in collegamento organico con il Presidente, il Segretario generale ed il Comitato esecutivo.

Articolo 27
Segretari circondariali e distrettuali

1. I segretari distrettuali e circondariali, nell’ambito delle rispettive circoscrizioni, mantengono i contatti con gli aderenti, curano la diffusione delle notizie e segnalano al Segretario generale le vicende suscettibili di interesse.
2. I segretari circondariali comunicano ai segretari distrettuali i nominativi degli aderenti dei rispettivi circondari. I segretari distrettuali comunicano al Segretario generale i nomi degli aderenti dei rispettivi distretti.
3. Il Segretario generale, all’inizio di ogni anno, comunica ai segretari distrettuali i nominativi degli aderenti che versano la quota associativa presso la Segreteria generale. I segretari distrettuali comunicano al Segretario generale i nominativi degli aderenti che versano la quota associativa direttamente a loro.

Articolo 28
Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri, nominati dall’Assemblea nazionale, e dura in carica due anni.
2. Nella prima seduta successiva alla nomina, i componenti eleggono il Presidente
3. Spetta al Collegio dei probiviri:
a) di provvedere in materia disciplinare a norma dell’articolo 8;
b) di sindacare sulla regolarità delle operazioni elettorali nell’Associazione con obbligo di riferire al Consiglio nazionale per i relativi provvedimenti.
4. Il Collegio dei probiviri è convocato dal suo Presidente ogni volta che sia necessario e deve essere convocato in caso di richiesta da parte di due dei suoi componenti.
5. Esso delibera a maggioranza dei voti.


CAPO IV
Magistrati a riposo e onorari

Articolo 29
Sezione dei magistrati a riposo

1. I magistrati a riposo possono aderire a Magistratura Indipendente. Essi compongono la sezione dei magistrati a riposo che collabora con gli organi dell’associazione nella trattazione di tutte le questioni riguardanti lo stato professionale dei magistrati in quiescenza.
2. Si applicano all’assemblea e al presidente della sezione dei magistrati a riposo le disposizioni di cui all’articolo 13 commi 2, 3 e 4 dello statuto relative, rispettivamente, all’assemblea distrettuale e al segretario distrettuale, limitatamente alle questioni riguardanti lo stato professionale dei magistrati in quiescenza.
3. Il presidente della sezione dei magistrati a riposo partecipa con diritto di voto al Consiglio nazionale per le votazioni aventi a oggetto lo stato professionale dei magistrati in quiescenza. Uguale diritto spetta agli aderenti alla sezione dei magistrati a riposo nelle assemblee generali per le votazioni relative a questioni aventi a oggetto lo stato professionale dei magistrati in quiescenza.

Articolo 30
Sezione dei magistrati onorari

1. I magistrati onorari possono aderire a Magistratura Indipendente. Essi compongono la sezione dei magistrati onorari che collabora con gli organi dell’associazione nella trattazione di tutte le questioni riguardanti la magistratura onoraria.
2. Si applicano all’assemblea e al presidente della sezione dei magistrati onorari le disposizioni di cui all’articolo 13 commi 2, 3 e 4 dello statuto relative, rispettivamente, all’assemblea distrettuale e al segretario distrettuale, limitatamente alle questioni riguardanti la magistratura onoraria.
3. Il presidente della sezione dei magistrati onorari partecipa con diritto di voto al Consiglio nazionale per le votazioni aventi ad oggetto la magistratura onoraria.


CAPO V
Finanziamento dell’associazione

Articolo 31
Quote associative e patrimonio dell’associazione

1. Le spese di organizzazione e quelle per lo svolgimento dell’attività associativa di Magistratura Indipendente sono sostenute dai soci con versamento di quote annuali determinate dal Comitato esecutivo.
2. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal complessivo ammontare delle quote associative annualmente corrisposte da ciascun associato.
3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. Le quote associative versate sono intrasmissibili e non rivalutabili.
5. In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, il suo patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 32
Rendiconto

1. È predisposto annualmente un rendiconto economico e finanziario.
2. Il rendiconto viene approvato ogni anno dal Consiglio nazionale, a cui, in tale occasione, possono partecipare, con diritto di voto limitato all’oggetto di tale delibera, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale, che ritengano di intervenire per formulare rilievi od osservazioni.
3. Nella convocazione del Consiglio nazionale per l’approvazione del rendiconto annuale viene data comunicazione a tutti gli iscritti con le modalità previste per la convocazione dell’Assemblea nazionale dall’articolo 12, comma 5, del presente statuto.

Articolo 33
Morosità

1. Il mancato versamento di tre mensilità della quota sociale determina automaticamentea perdita della qualità di socio ai sensi dell’art. 4, comma 1), lett. e). La perdita della qualità diviene efficace con la ricezione da parte dell’interessato della relativa comunicazione all’indirizzo di posta elettronica comunicato al momento dell’iscrizione.
2. I nuovi soci, per esercitare i diritti sociali, devono aver trasmesso la delega per la trattenuta mensile delle quote sociali dal trattamento retributivo.


CAPO VI
Rivista e sito internet

Articolo 34
Rivista

1. La rivista “Il diritto vivente” appartiene all’associazione ed è registrata al nominativo del Presidente pro tempore.
2. Le linee editoriali della rivista sono fissate dal Comitato esecutivo.

Articolo 35
Sito internet di Magistratura Indipendente

1. Il sito internet (www.magistraturaindipendente.it) provvede alla diffusione telematica di comunicazioni di Magistratura Indipendente e di informazioni di interesse associativo e sindacale ed è diretto da un responsabile redazionale e tecnologico - scelto sulla base di qualificata esperienza informatica - che ne definisce le aree di contenuti e le funzionalità sulla base di indicazioni programmatiche e delle iniziative del Comitato esecutivo.
2. Per la più efficace organizzazione del sito il suo responsabile nomina, sentito il Comitato esecutivo, uno o più referenti di area che lo coadiuvano nella sua attività, ai quali può affidare elaborazione e l'aggiornamento di contenuti o lo svolgimento di specifiche attività tecniche.


CAPO VII
Disposizioni finali

Articolo 36
Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto debbono essere proposte dal Consiglio nazionale o di sua iniziativa o su richiesta di almeno quattro sezioni ovvero di trecento soci.
2. Le modifiche debbono essere approvate dall’Assemblea nazionale a maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

Articolo 37
Norme suppletive

1. Per quanto non indicato dal presente Statuto, si applicano le norme previste dal codice civile per le associazioni non riconosciute.

 

 
 
 
 
 
 

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