Modifiche alla Circolare in materia di conferimento degli incarichi semidirettivi, di cui alla deliberazione del 30 aprile 2008
Fatti salvi i punti 1 e 2 della Circolare sul conferimento degli incarichi semidirettivi di cui alla deliberazione del 30 aprile 2008, si propone al Consiglio Superiore della Magistratura di modificare gli altri punti, secondo la seguente formulazione in cui si evidenziano e si esplicano “in grassetto” le variazioni introdotte rispetto al testo in vigore.
3. I criteri per il conferimento degli incarichi semidirettivi
Nell’attuale assetto normativo vengono in rilievo soprattutto i parametri delle attitudini e del
merito, che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario.
Con riguardo alla valutazione delle attitudini generiche e del merito, le pregresse indicazioni
mantengono inalterata la loro attualità, costituendo gli stessi parametri di cui all’art. 11, comma 2°
decreto citato – sulle valutazioni di professionalità – una più ampia esplicazione dei principi già
affermati dal Consiglio nelle proprie circolari in materia di conferimento degli incarichi direttivi ed
in tema di valutazioni ordinarie di professionalità.
In relazione ai criteri per la valutazione delle attitudini specifiche l’art. 12, commi 10, 11, e
12, ha fornito articolate indicazioni sugli elementi che debbono essere presi in considerazione per
valutare le attitudini direttive. Avendo inoltre, il Consiglio fissato, con la delibera approvata, in
data 10 aprile 2008, d’intesa con il Ministero della giustizia, gli indicatori oggettivi previsti
dall’art. 10, comma 3, lettera d) del D.lgs. 160/2006, tali elementi costituiscono un ulteriore valido
parametro di riferimento per la predisposizione del rapporto informativo di competenza dei dirigenti
degli uffici, per il parere di competenza del Consiglio giudiziario e per la successiva conclusiva
valutazione affidata al Consiglio superiore.
Rispetto alla Circolare in vigore (delibera del 30 aprile 2008) si ritiene necessario introdurre modifiche al sistema di attribuzione dei punteggi, allo scopo di indicare ai magistrati percorsi professionali trasparenti ed oggettivi, che limitino la discrezionalità del Consiglio Superiore della Magistratura nella valutazione del merito e delle attitudini, senza che ciò comporti, tuttavia, alcun automatismo tra le pregresse esperienze professionali ed il conferimento degli uffici semidirettivi.
A tal fine si stabilisce che, sia per il merito che per le attitudini, si possano attribuire punteggi da 1 a 10: all’interno di questa scala di valori si individuano alcune esperienze professionali, che se esercitate positivamente comporteranno l’attribuzione di punti in automatico, sempre in misura non superiore ai 6/10 del punteggio massimo.
I rimanenti 4/10 sono attribuiti dal C.S.M. , secondo i consueti margini di discrezionalità motivata.
Si attribuisce poi un ulteriore punteggio, sempre da 1 a10, per l’esperienza professionale - che è graduata in base all’effettiva anzianità di ruolo in misura proporzionale crescente - purché caratterizzata da pareri professionali positivi.
Ne conseguirà che ai candidati che hanno come anzianità di servizio solo quella prevista per la legittimazione a partecipare al concorso, verranno attribuiti, per il criterio in esame, soltanto 2 punti; gli altri magistrati più anziani si vedranno invece riconoscere più punti per l’esperienza, in tendenza progressiva, sino al limite massimo di 10 punti per coloro che hanno esercitato positivamente le funzioni giudiziarie per almeno 28 anni.
3.1) MERITO
L’art. 12, comma 10, D.lgs. 160/2006, nel testo modificato dall’art. 2, comma 3, L.
111/2007, prevede espressamente che, ai fini del conferimento delle funzioni semidirettive di primo
e di secondo grado, occorre tenere conto degli “elementi desunti attraverso le valutazioni di cui
all’articolo 11, commi 3 e 5”.
Dalla interpretazione sia letterale sia sistematica delle indicate disposizioni di legge, si
desume inequivocabilmente che anche per l’attribuzione degli incarichi semidirettivi va considerata
e verificata l’attività giudiziaria espletata dal magistrato, giacché da essa non può prescindersi nella
valutazione di idoneità dell’aspirante a ricoprire l’ufficio richiesto.
Un’opzione ermeneutica chiara, che trova conforto nel complessivo impianto del nuovo
ordinamento giudiziario.
Infatti l’art. 11, comma 15, D.lgs.160 del 2006 prevede che “il giudizio di professionalità,
inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni,
comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro
atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario”. Tale disposizione si inserisce
nella complessiva rivisitazione dell’intera disciplina dettata in materia di valutazione di
professionalità, in virtù della quale è oggi vigente un sistema quadriennale di verifica dell’attività
giudiziaria svolta dai magistrati. Nella prospettiva, dunque, di frequenti ed approfondite valutazioni,
è stata introdotta la previsione indicata supra, con l’obiettivo di evitare che i pareri attitudinali
specifici da rendersi ex art. 13 D. lgs. 160 del 2006 per il conferimento delle funzioni semidirettive
possano essere disancorati dalle quadriennali valutazioni di professionalità.
Per altro verso, l’art. 46 D.lgs. 160/2006, nel testo modificato dall’art. 2, comma 3, L.
111/2007, introduce la temporaneità degli incarichi semidirettivi, sancendo che gli stessi non
possono avere durata (nella medesima sede) superiore ad otto anni. Una previsione che sottolinea la
configurazione costituzionale della magistratura quale ordine non strutturato gerarchicamente ed
all’interno del quale i magistrati si distinguono soltanto per funzione.
L’ufficio semidirettivo, come quello direttivo, di cui si riafferma la natura “di servizio” della
funzione di direzione, può rappresentare una “esperienza” limitata ne l tempo, nella prospettiva di
consentire l’avvicendamento non traumatico di dirigenti non rivelatisi pienamente all’altezza del
compito e di utilizzare sempre nuove energie.
È evidente, quindi, il motivo per il quale l’attività giudiziaria deve necessariamente costituire
il perno portante intorno al quale strutturare la valutazione di idoneità al conferimento delle funzioni
semidirettive, giacché essa costituisce il proprium dell’essere magistrato, da cui non può in alcun
caso prescindersi, come sottolineato anche dall’art. 11, comma 15, D.lgs. 160/2006.
Il profilo del “merito” investe quindi la verifica dell’attività giudiziaria svolta ed ha lo
scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato.
In tale criterio rientra la valutazione dei parametri della capacità, della laboriosità, della
diligenza e dell’impegno, così come definiti dall’art. 11 D.lgs. 160/2006.
In particolare:
a) la capacità si desume: dalla preparazione giuridica e dal grado di aggiornamento rispetto alle novità normative, dottrinali e giurisprudenziali; dal possesso delle tecniche di argomentazione e di
indagine, anche in relazione all’esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento;
dalla conduzione delle udienze da parte di chi le dirige o le presiede, dalla idoneità ad utilizzare,
dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari; dall’attitudine a cooperare
secondo criteri di opportuno coordinamento con altri uffici giudiziari aventi competenze connesse
o collegate;
b) la laboriosità si desume: dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in
rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici; dai tempi di
smaltimento del lavoro; dall’attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio;
c) la diligenza si desume: dall’assiduità e dalla puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e
nei giorni stabiliti; dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o
comunque per il compimento di attività giudiziarie; dalla partecipazione alle riunioni previste
dall’Ordinamento giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative,
nonché per la conoscenza e l’evoluzione della giurisprudenza;
d) l’impegno si desume: dalla disponibilità alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e
supplenze, se ed in quanto rispondano alle norme di legge e alle direttive del Consiglio superiore
della magistratura, e siano necessarie al corretto funzionamento dell’ufficio; dalla frequenza nella
partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura o,
comunque, atteso che l’ammissione ai medesimi non dipende solo dalla richiesta del magistrato,
nella disponibilità a partecipare agli stessi, con la precisazione che i corsi rilevanti, fino a quando
non sarà operativa la precisata Scuola, sono quelli organizzati dal Consiglio superiore della
magistratura; dalla collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico, la
quale, affinché sia evitata la corsa ad iniziative inutili e scoordinate, assume rilevanza se richiesta.
Per ciascuno dei quattro parametri che precedono vanno verificati gli indicatori fissati dalla
circolare sulla valutazione di professionalità deliberata il 4 ottobre 2007 (Circolare n. 20691 dell’8
ottobre 2007) come valutati dai Consigli giudiziari in occasione della domanda per il conferimento
delle funzioni semidirettive e delle quadriennali valutazioni di professionalità nonché dai dirigenti
degli uffici nei rapporti redatti nelle medesime occasioni.
Il punteggio massimo complessivo che può essere attribuito in relazione al profilo del “merito” sopra indicato è pari ad un massimo di 10 punti – frazionabili – in relazione ai quattro parametri sopra indicati.
Non sono attribuibili frazioni di punto.
Come si è detto, vanno qui introdotti i criteri obiettivi e predeterminati per l’attribuzione del punteggio fino a 6/10, riconoscendo in particolare:
- 1 punto a coloro che figurano al vertice della produttività degli uffici di appartenenza – attestata dal Consiglio Giudiziario – secondo le statistiche comparate dell’ultimo triennio;
- 2 punti a coloro che hanno partecipato ad incontri di studio, sia centrali che decentrati, nella misura di almeno 1 corso all’anno, negli ultimi 10 anni;
- 2 punti a coloro che sono stati destinati in applicazione o in supplenza ad altri uffici, su loro disponibilità, per almeno un periodo complessivo di 1 anno, negli ultimi 10 anni;
- 1 punto a coloro che hanno ricoperto, negli ultimi dieci anni, almeno uno di questi incarichi : componente del Consiglio Giudiziario (o Consiglio Direttivo presso la Corte di Cassazione); Componente del Comitato Scientifico del C.S.M.; referente distrettuale per l’informatica o per la formazione; componente della Commissione distrettuale per la formazione della magistratura onoraria; magistrato coordinatore o magistrato affidatario nell’ambito del tirocinio dei magistrati ordinari o onorari;
3.2 ATTITUDINI.
3.2.1 Due sono le categorie specifiche per la valutazione delle attitudini semidirettive.
L’art. 12, commi 10 e 12, D.lgs n. 160/06 ha fornito articolate indicazioni sugli elementi che
debbono essere presi in considerazione per valutare le attitudini semidirettive in comparazione fra i
vari candidati.
In linea generale la prima categoria dell’attitudine specifica, richiesta dal comma 12 dell’art.
12 D.lgs n. 160/06 anche per il conferimento degli incarichi semidirettivi, è riscontrata nella
capacità di organizzare, programmare e gestire le risorse in rapporto alle necessità dell’ufficio ed
alle risorse disponibili. Viene inoltre individuata nella propensione all’impiego delle tecnologie
avanzate ed alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari nonché di ideare
e realizzare gli adattamenti organizzativi dando piena e compiuta attuazione alle previsioni tabellari.
La normativa primaria individua inoltre alcuni elementi specifici e significativi per la
valutazione attitudinale quali le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di
collaborazione e coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati
conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro
elemento che ponga in evidenza l’attitudine specifica acquisita anche fuori del servizio in
magistratura.
Gli indicatori oggettivi per l’attitudine direttiva, previsti dall’art. 10, comma 3, lettera d) del
D.lgs. 160/2006 e contenuti nella risoluzione approvata il 10 aprile 2008, costituiscono, come già
detto, lo strumento maggiormente significativo per pervenire alla valutazione richiesta.
Nella valutazione attitudinale per gli incarichi semidirettivi le specifiche doti di capacità
professionale, desunte anche dalla pluralità delle esperienze giudiziarie affrontate, assumono valore
pregnante, atteso il ruolo di imprescindibile punto di riferimento nell’esercizio delle funzioni
giurisdizionali che è assegnato a colui che riveste l’incarico semidirettivo. E’ infatti possibile
ricostruire, anche attraverso tale criterio, il profilo professionale del magistrato, come desunto
dall’esperienza maturata nell’esercizio della giurisdizione e dalla verifica in concreto delle funzioni
svolte.
Nell’ambito di questa verifica attitudinale va, inoltre, riconosciuta particolare pregnanza alla
pluralità delle esperienze maturate, soprattutto nei primi anni di esercizio delle funzioni, che
contribuiscono alla formazione di un variegato patrimonio professionale. Nondimeno, nel
prosieguo della vita professionale, significativo rilievo assume la scelta di un percorso
professionale maggiormente specializzato, e conseguentemente la conoscenza delle problematiche
specifiche del settore in cui dovrà essere svolta la funzione semidirettiva, in ragione del ruolo
centrale da riconoscere a chi ricopre un incarico semidirettivo sia nell’esercizio dell’attività
giurisdizionale sia nel campo dell’ “organizzazione”.
Il punteggio massimo complessivo che può essere attribuito in relazione al parametro “attitudine” in esame è pari ad un massimo di 10 punti, frazionabili.
Non sono attribuibili frazioni di punto.
In particolare, l’attribuzione del suddetto punteggio (sempre fino al massimo di 6/10) avverrà riconoscendo:
- 2 punti a coloro che hanno positivamente esercitato funzioni omologhe ( giudicanti - requirenti), almeno negli ultimi 10 anni;
- 2 punti a coloro che, almeno negli ultimi 10 anni, si sono occupati in via esclusiva – o del tutto prevalente laddove vi sia stato esercizio di funzioni promiscue – della materia (civile, penale, lavoro) cui il posto pubblicato inerisce;
- 1 punto a coloro che, almeno negli ultimi 5 anni, hanno già ricoperto uffici direttivi o semidirettivi, esercitando effettivamente le relative funzioni;
- 1 punto a coloro che, per almeno 5 anni negli ultimi 15 anni, hanno operato con funzioni non semidirettive in un ufficio corrispondente a quello per il quale è in atto il concorso per le funzioni semidirettive.
4. Valore residuale dell’anzianità
In tema di conferimento degli uffici semidirettivi, la legge n.111/2007 ha introdotto una
disciplina sostanzialmente identica a quella prevista per gli uffici direttivi, riducendo notevolmente
il peso dell’anzianità.
La scelta di ridimensionare drasticamente il valore dell’anzianità rispetto al precedente
sistema è anzitutto evidenziata dalla distinzione operata chiaramente dall’art. 12 D.lgs 160/06 fra i
requisiti di “legittimazione” richiesti per concorrere all’incarico e quelli oggetto della “valutazione”
per il conferimento dell’ufficio. Mentre le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 12 fanno
riferimento al conseguimento delle diverse valutazioni di professionalità quale “presupposto” per il
conferimento delle funzioni semidirettive e, dunque, per la partecipazione al concorso, il comma 10
individua in maniera articolata gli elementi oggetto della successiva “valutazione” finalizzata
all’assegnazione dell’incarico al candidato maggiormente idoneo per attitudini e merito.
Tale interpretazione appare d’altra parte coerente con la scelta del legislatore di riformare
tutta la materia della “dirigenza”, valorizzando gli incarichi semidirettivi per i quali si prevedono
procedure di selezione simili a quelle introdotte per il conferimento degli uffici direttivi, che
attribuiscono valenza prioritaria al possesso di capacità organizzative secondo le più pregnanti
indicazioni fornite dall’art. 12, comma 12, D.lgs citato.
Analogamente, a quanto previsto nella delibera citata, deve ritenersi che il valore
dell’anzianità come parametro di valutazione per il conferimento degli incarichi semidirettivi possa
residuare solo in termini di “indice dell’esperienza professionale acquisita”.
Operata la selezione dei candidati in possesso del requisito legittimante costituito dal
conseguimento della necessaria valutazione di professionalità, la durata della positiva esperienza
professionale potrà rilevare come criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito.
Attitudini positive, mantenute e reiteratamente riscontrate in un determinato arco di tempo,
assumono infatti un valore particolarmente pregnante giacché evidenziano capacità espresse in
maniera costante anche in contesti temporali, funzionali e territoriali diversi.
Analogo discorso vale per la positiva valutazione del merito che acquista un valore aggiunto
laddove il positivo rendimento del magistrato si sia realizzato in un significativo periodo di tempo.
Così interpretato il fattore “durata” diviene criterio di validazione dei parametri del merito
e delle attitudini, dei quali attesta la costanza e la persistenza e perciò lo specifico valore.
In altri termini si può affermare che una maggiore esperienza professionale, purchè
strettamente collegata a positive valutazioni sul piano delle attitudini e del merito, segnala che il
magistrato ha maturato una capacità professionale ed un profilo attitudinale peculiari che gli
consentono di affrontare con maggiore sollecitudine e in termini più adeguati le problematiche
relative alle attività di collaborazione nella gestione e direzione dell’ufficio connesse all’incarico
semidirettivo.
In questa prospettiva tuttavia, il punteggio per l’esperienza professionale positiva si limita ad un punteggio massimo di 10, quindi solo 1/3 dei punteggi massimi attribuibili (considerando 10 per merito e 10 per attitudine).
Ciò premesso va operata la seguente distinzione:
a) uffici semidirettivi giudicanti per i quali è richiesta la seconda valutazione (8 anni dalla nomina).
Vengono in considerazione la gran parte degli uffici semidirettivi di primo grado, esclusi solo quelli di Presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede
nelle città di cui all’art.1 del D.l. 25 settembre1989 n.327, convertito nella Legge 24 novembre1989
n.380.
Si attribuiscono:
- 2 punti a chi possiede un’anzianità di ruolo di 8 anni dalla nomina;
- 4 punti a chi possiede un’anzianità di 16 anni dalla nomina;
- 6 punti a chi possiede un’anzianità di 20 anni dalla nomina;
- 8 punti a chi possiede un’anzianità di 24 anni dalla nomina;
- 10 punti a chi possiede un’anzianità di almeno 28 anni dalla nomina.
b) uffici per i quali è richiesta la terza valutazione (12 anni dalla nomina).
Si tratta degli uffici di Presidenti di sezione dei giudici unici per le indagini preliminari aventi
sedi nelle città di cui all’art.1 del D.l. 25 settembre 1989 n.327, convertito nella Legge 24
novembre1989 n.380 (funzioni semidirettive giudicanti elevate).
Si attribuiscono:
- 2 punti a chi possiede un’anzianità di ruolo di 12 anni dalla nomina;
- 4 punti a chi possiede un’anzianità di 16 anni dalla nomina;
- 6 punti a chi possiede un’anzianità di 20 anni dalla nomina;
- 8 punti a chi possiede un’anzianità di 24 anni dalla nomina;
- 10 punti a chi possiede un’anzianità di almeno 28 anni dalla nomina.
c) uffici per i quali è richiesta la quarta valutazione (16 anni dalla nomina).
Vengono in considerazione gli uffici semidirettivi di Presidente di Sezione e di Avvocato
Generale presso le Corti d’Appello.
Si attribuiscono:
- 4 punti a chi possiede un’anzianità di 16 anni dalla nomina;
- 6 punti a chi possiede un’anzianità di 20 anni dalla nomina;
- 8 punti a chi possiede un’anzianità di 24 anni dalla nomina;
- 10 punti a chi possiede un’anzianità di almeno 28 anni dalla nomina.
6. LA COMPARAZIONE
La valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di preporre all'ufficio da
ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da
soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali.
Le ragioni della scelta devono risultare da un’espressa motivazione, riferita specificamente
anche ai requisiti di indipendenza e prestigio nonché all'assenza di elementi negativi rispetto
all'ufficio da ricoprire.
Il meccanismo sopra illustrato, in virtù del quale la durata della positiva esperienza
professionale rileva come criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito, non
comporta, in nessun caso, l’esclusione dalla valutazione di alcuno degli aspiranti legittimati, fermo
restando che il riconoscimento dei 6 punti di cui al paragrafo n. 5 opera solo in favore dei candidati
che abbiano maturato il positivo esercizio delle funzioni richiesto per l’ufficio a concorso.
In caso di parità del punteggio complessivamente riportato da due o più candidati al
medesimo incarico, prevale il concorrente che vanta una maggiore anzianità nel ruolo della
magistratura. Invero, l’art. 192 O.g., tutt’ora vigente, si applica, quale norma di carattere generale,
anche per il conferimento degli incarichi semidirettivi. La citata disposizione, indicando tra i
parametri valutabili anche l’anzianità, va interpretata nel senso che essa individua un criterio
ordinatorio, il quale può utilmente operare, in via residuale, per consentire l’individuazione tra più
candidati, valutati ugualmente idonei, di colui al quale va assegnato l’incarico semidirettivo.
7. Disposizioni finali.
Le disposizioni della presente circolare, devono intendersi integralmente sostitutive delle
precedenti circolari che disciplinano il conferimento degli incarichi semidirettivi (n. 15098 del
30.11.93), e comunque abrogative di ogni altra direttiva con esse incompatibile, contenuta in
particolare nelle precedenti circolari n. 15098 del 30.11.93 e al punto 15 della circolare 4920 del 22
marzo 1996 limitatamente agli uffici semidirettivi.”