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UFFICIO SINDACALE  

Focus su maternità e congedi, part-time

  Ufficio sindacale 
 mercoledì, 8 giugno 2016

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valutazioni di professionalità e responsabilità disciplinare

a cura di Ilaria PERINU

 
 

Premessa

L’art. 276, comma 3, R.D. n. 12 del 1941 stabilisce che “ai magistrati dell’Ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non sono contrarie al presente Ordinamento ed ai relativi regolamenti”.
Ne discende che i magistrati possono usufruire delle ipotesi di aspettativa e congedo straordinario previsti dalla disciplina generale del pubblico impiego.
In via di estrema semplificazione,  aspettative e congedi costituiscono ipotesi di esonero temporaneo del pubblico dipendente dal servizio con la differenza che il congedo non ha effetto sul rapporto di servizio.
L’art. 37 del D.P.R. n. 3 del 1957 stabilisce che all'impiegato dello stato, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari.
Tale tipologia di congedo, quindi, non risponde ad esigenze specificamente individuate, ma può essere concesso per qualsiasi ipotizzabile ragione, soggetta all’apprezzamento dell’amministrazione, che impedisca la prestazione del servizio, ivi compresi anche i motivi di salute e di famiglia. L’assenza dal lavoro non può superare la durata di quarantacinque giorni nel corso dell’anno e comporta solo la perdita dell’indennità giudiziaria ed è computato ai fini dell’anzianità professionale.

CONGEDO PER MATERNITÀ E CONGEDO PARENTALE

Il congedo di maternità (art. 16 e 22 D.Lgs. 151/2001) è previsto per cinque mesi, da due a un mese prima del parto e da tre a quattro mesi dopo il parto. Tali periodi di congedo devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.

Il congedo di paternità (art. 28 D.Lgs. 151/2001) è il corrispondente del congedo di maternità in caso di morte o di grave infermità della madre, ovvero di abbandono nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, e ne segue la disciplina.
E’, infine, previsto dall’art. 47 D.Lgs.o 151 del 2001 il congedo per malattia del figlio.

Il congedo parentale (art.32 D.Lgs. 151/2001) spetta a ciascun genitore per i primi 12 anni di vita del bambino. La durata non può, comunque, superare i dieci mesi complessivi nel caso in cui ne fruiscano entrambi i genitori. Nel caso in cui il padre se ne avvalga per un periodo di tre mesi continuativi, il periodo si eleva a sette mesi individuali e undici cumulativi. Nel caso di un solo genitore il periodo massimo è dieci mesi. Tale periodo deve essere computato nell’anzianità di servizio del magistrato (art. 34 comma 5).

Ovviamente, ai sensi dell’ art. 7 commi 4 e 6 Dlvo 151/2001, anche la donna magistrato in stato di gravidanza potrà fruire di un periodo di interdizione dal lavoro nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della interessata, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. In tal caso sarebbe prevista un'indennità pari all'80% della retribuzione  ma è prassi che la riduzione non venga effettuata e l'indennità giudiziaria viene corrisposta per intero (art. 1 L. 311/2004) E' prevista l'integrale copertura previdenziale per il periodo di assenza.

NOVITÀ INTRODOTTE DAL DLGS 15.06.2015 n. 80 "misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro".

Il Dlgs 80/2015 ha inciso sull’istituto del congedo parentale di cui all’art. 32 del d.lgs. 26.03.2001 n. 151, allungando in modo significativo l’orizzonte temporale entro il quale si può usufruire di tale beneficio.

Anche in caso di adozione, l’età massima del bambino, in favore del quale il diritto al congedo parentale può essere esercitato, viene elevata da 8 a 12 anni di età, mentre per il congedo parentale parzialmente retribuito il limite si innalza da 3 anni a 6 anni, il periodo di fruizione di quello non retribuito è stato portato dai 6 ai 12 anni di vita del bambino.

Entrambi i genitori hanno diritto al congedo parentale per i primi dodici anni di ciascun figlio/a, per un periodo complessivo massimo di dieci mesi secondo la seguente modulazione:

- Alla madre, dopo il termine del congedo di maternità, per un periodo, frazionato o continuativo, massimo di 6 mesi.
- Al padre lavoratore, per un periodo frazionato o continuativo di 6 mesi ovvero di 7 mesi, qualora usufruisca del congedo parentale per un periodo, frazionato o continuativo, non inferiore a tre mesi: in questo caso, il periodo massimo utilizzabile da entrambi i genitori diventa 11 mesi
- Per i minori con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la madre o, in alternativa, il padre, hanno diritto, al prolungamento del congedo parentale entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino (non più entro l’ottavo), a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

Benefici economici

Durante il congedo parentale, per i primi (a seguito della riforma del 2015) sei anni di vita del bambino, è prevista la riduzione del 30% della retribuzione e dell'indennità integrativa speciale per un periodo massimo complessivo, tra i genitori, di 6 mesi.
Pertanto, è preferibile fare istanza di congedo straordinario (viene attribuito in misura di 45 gg. per anno solare e comporta la perdita della sola indennità giudiziaria).

Considerato che vi è la prassi dell'amministrazione di considerare, ai fini economici, i primi 45 gg. di congedo parentale facoltativo, parzialmente retribuito richiesto per anno solare, come congedo straordinario, a seguito della riforma, si potrebbe ricorrere al congedo straordinario per un periodo più ampio, essendo stato raddoppiato il numero di anni (dai 3 ai 6 anni di vita del bambino) nel corso dei quali si potrà astrattamente fruire del congedo straordinario (quindi il congedo straordinario potrà essere fruito per un mese all'anno fino ai 6 anni di vita del bambino, con la perdita della sola indennità giudiziaria).

Benefici organizzativi

Si è in attesa da parte del C.S.M. di una modifica delle circolari in materia di organizzazione degli uffici, ed in particolare del paragrafo 45 della circolare, prevedendo l’aumento fino a sei anni dalla nascita del figlio del tempo entro cui è possibile invocare, da parte del magistrato, le modalità organizzative del lavoro che consentono una maggiore conciliazione

(La circolare attualmente, al paragrafo 45, prevede che:  "Nella organizzazione degli uffici si deve tenere conto della presenza e delle esigenze dei magistrati donna in gravidanza nonché dei magistrati che provvedano alla cura di figli minori, in via esclusiva o prevalente, ad esempio quali genitori affidatari, e fino a tre anni di età degli stessi. Al fine di assicurare l’adeguata valutazione di tali esigenze, il dirigente dell’ufficio deve preventivamente sentire i magistrati interessati. I dirigenti degli uffici devono adottare misure organizzative tali da rendere compatibile il lavoro dei magistrati dell’ufficio in stato di gravidanza o in maternità e, comunque, con prole di età inferiore ai tre anni di età, con le esigenze familiari e i doveri di assistenza che gravano sul magistrato. In ogni caso, le diverse modalità organizzative del lavoro non potranno comportare una riduzione dello stesso in quanto eventuali esoneri saranno compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato. Le specifiche modalità con le quali viene data attuazione all’obbligatoria disposizione di cui al punto 45.1 devono essere individuate in relazione al caso concreto. Nel settore civile può essere prevista una riduzione del numero delle udienze o del loro orario ovvero delle assegnazioni privilegiando un maggior impegno nella stesura delle sentenze e, ove la materia lo comporti, nella trattazione della volontaria giurisdizione; nel settore penale il magistrato può essere inserito in processi prevedibilmente non di lunga durata, eventualmente riducendo il numero di udienze ma con una maggiore assegnazione di sentenze al medesimo; negli uffici GIP/G.U.P. il magistrato può essere esentato dai turni per gli affari urgenti e dalle udienze di convalida (ovvero dette udienze possono essere calibrate con orari compatibili con la condizione del magistrato) con una maggiore assegnazione di affari; negli uffici di sorveglianza l’esenzione potrà riguardare i colloqui con i detenuti in ambiente carcerario e gli affari di particolare urgenza. Qualora il settore di servizio in cui opera il magistrato non consenta una organizzazione compatibile con le esigenze di famiglia o di salute del magistrato questi, a sua domanda, può essere assegnato, in via temporanea ed eventualmente anche in soprannumero rispetto alla pianta organica della sezione, ad altro settore nell’ambito del medesimo ufficio, mantenendo il diritto a rientrare nel settore di provenienza.").

INVIO TELEMATICO DELLE ISTANZE DI CONGEDO

Con la circolare 8 ottobre 2015 il C.S.M. ha delegato interamente la competenza all'autorizzazione del congedo per maternità ed interdizione direttamente ai Capi di Corte degli Uffici Giudiziari con provvedimento da trasmettere al C.S.M., senza allegare alcuna documentazione cartacea, con le modalità già previste per il congedo straordinario secondo il vademecum allegato alla circolare 13 luglio 2011 (vademecum diramato via mail da parte dei Presidenti di Corte d'Appello in tutti gli uffici giudiziari).

ASTENSIONE PER MATERNITA’ E RESPONSABILITÀ  DISCIPLINARE

2013.
Cassazione Sez. U Sent. n. 20815/2013

Nella specie la Cassazione rileva come nella impostazione della sentenza disciplinare del C.S.M. la maternità appare "come fatto episodico, risolventesi all'atto della nascita del bambino, e quindi assimilabile a qualunque malattia" così entrando in contraddizione con la normativa primaria e secondaria che disciplina la materia. Si riporta la massima :
"È affetta dai vizi di violazione di legge e difetto di motivazione - tanto da giustificare il suo annullamento con rinvio - la sentenza con cui la sezione disciplinare del C.S.M. ha ravvisato l'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lettera q), del d.lgs.109/2006 a carico di un magistrato che abbia invece invocato, a giustificazione del ritardo nel deposito di provvedimenti giurisdizionali, la circostanza che lo stesso sarebbe dipeso dall'astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, omettendo di dare adeguato rilievo alla normativa primaria e secondaria posta a tutela della lavoratrice madre e, dunque, di verificare se l'organizzazione del lavoro giudiziario, attuata presso l'ufficio di appartenenza del magistrato, fosse stata rispettosa di tale apparato normativo e se i ritardi non fossero stati, invece, correlati ad essa."

2015.
Sentenza CSM n. 80/2015 - RGN 145/2013
Estensore: PONTECORVO.

Anche richiamandosi ai principi espressi dalle Sez.Un. della Cassazione con la sentenza del 2013, il C.S.M. ha affermato che "Non integra l’ illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni la condotta del giudice il quale depositi numerose sentenze in materia civile con ritardi gravi ed in parte superiori ad un anno, qualora tali ritardi possano ritenersi giustificati in ragione dello straordinario carico di lavoro, della elevata produttività, della condizione di maternità non supportata da alcuna idonea misura organizzativa dell’ufficio e della grave malattia occorsa al coniuge del magistrato nel periodo di riferimento (nella specie il giudice, nell’arco di cinque anni, aveva ritardato il deposito di duecentoventotto sentenze civili monocratiche, con ritardi compresi tra tre e seicentosettantaquattro giorni, di cui ottantuno sentenze depositate con un ritardo superiore ad un anno).

In questa sentenza si è evidenziato che sulla base delle disposizioni di cui al par. 45 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, si sarebbe dovuto garantire, alla donna magistrato madre, "modalità organizzative del lavoro compatibili con la propria situazione di madre di tre figli di cui uno nato nel mese luglio dell'anno 2007."

PART TIME.

La possibilità di applicare la normativa regolatrice del part-time in magistratura è stata esaminata dal C.S.M. nel 2013 (54/QU/2013) con una delibera a seguito di quesito posto da una collega che chiedeva l’applicazione in suo favore.

In tale occasione, partendo dalla premessa che il part-time si caratterizza ha come presupposto un tempo di lavoro stabilito dal contratto individuale/collettivo inferiore all'orario "normale" di lavoro, ed invece, la peculiarità della funzione del magistrato, sottratta al regime di contrattazione collettiva come corollario dei principi costituzionali di autonomia e indipendenza,  si caratterizza proprio per l’impossibilità di contenere la prestazione lavorativa in predeterminate fasce orarie, si sono ritenute non direttamente applicabili le disposizioni e i principi desumibili dalla normativa vigente in materia.

Si è ritenuto quindi, che non essendo possibile configurare neppure astrattamente un orario normale di lavoro del magistrato, conseguenzialmente non appare giuridicamente possibile neppure l’applicazione del regime proprio del lavoro a tempo parziale.

Ciò detto, in tale delibera, però, si sono anche evidenziate delle prospettive di riforma da attuarsi con legge ordinaria. In particolare si è delineata lapossibilità di prevedere, in sede di riforma, il cd part-time verticale a quota fissa. In tale ipotesi l'attività lavorativa sarebbe svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. L’esempio che si fa nella delibera è il seguente :
“la previsione di una prestazione professionale resa in alcuni giorni settimanali in misura percentuale fissa minore rispetto a quella normale (es. 2 udienze su 4 tabellari, a settimana), con una conseguente ri-taratura del carico di lavoro. Il tutto dovrebbe essere accompagnato da una delicata e ponderata operazione di attenta riparametrazione pro rata temporis di tutti i diritti connessi al rapporto di impiego (stipendio, ferie, etc.). Dovrebbero essere previsti limiti massimi di tempo per la fruizione di tali speciali modalità di lavoro. Le piante organiche dovrebbero poi contenere delle clausole di contingentamento, cioè dei limiti massimi di posti a tempo parziale disponibili, in percentuale rispetto alla pianta organica complessiva.”

Ciò, ad avviso di chi scrive, consentirebbe di offrire tutela anche al di fuori della specifica esigenza della tutela della maternità, ai tanti ormai che, donne o uomini, provvedono alla cura dei genitori anziani.

VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA

88/VQ/2012.

Nel 2012 il Consiglio giudiziario di Perugia poneva il seguente quesito : "Se in caso di coincidenza dell'intero periodo oggetto di valutazione di professionalità con periodi di congedo straordinario per il conseguimento di dottorato di ricerca ovvero di interdizione dal lavoro ed astensione obbligatoria per maternità esuccessivamente per congedo parentale ed ordinario, il Consiglio giudiziario competente sia tenuto alla formulazione di un parere di professionalità in senso stretto nei modi descritti nella relativa circolare ed, in caso positivo, quali elementi dovranno essere considerati per la manifestazione del parere medesimo".

Nel dare risposta, il C.S.M. ha specificato che il Consiglio Giudiziario deve formulare il parere sul quadriennio maturato dal magistrato al fine della valutazione di professionalità anche se l' intero periodo sia trascorso in congedo straordinario per dottorato di ricerca, astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale e ordinario.

La valutazione potrà svolgersi con precipuo riferimento all'autorelazione e alle informazioni acquisibili presso gli enti di riferimento in ordine alla capacità, competenza giuridica e l' impegno, nel precipuo contesto. Eventuali periodi di assenza del magistrato dal lavoro, a seguito di aspettative o congedi straordinari, non consentono il corrispondente prolungamento del quadriennio di valutazione a meno che non sia previsto esplicitamente il mancato computo di detti periodi ai fini della determinazione dell’anzianità del magistrato.

 
 
 
 
 
 

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