Vi inoltro di seguito il testo integrale della proposta fatta dalla Commissione competente al Plenum del Consiglio di Giustizia Amministrativa, per la rideterminazione dei carichi di lavoro esigibili, di cui suggerisco a tutti la lettura. In estrema sintesi : 1) sentenze di merito non meno di 9 e non più di 12 al mese; 2) partecipazione ad almeno due udienze mensili ( sic !) ; 3) violazione dei doveri d’ufficio, ossia illecito disciplinare, per i presidenti che violano queste indicazioni. Queste regole valgono su tutto il territorio nazionale , dal Tar di Aosta a quello di Roma, senza andare troppo per il sottile alla ricerca del coefficiente perfetto per il singolo ufficio.
Faccio solo questa considerazione : l’indicazione del numero massimo di sentenze da definire ( a prescindere se il numero sia congruo o meno), serve a contemperare l’esigenza di quantità e qualità. La Commissione istituita dal nostro CSM sta varando invece l’individuazione degli standars di rendimento, ossia solo il limite minimo di provvedimenti da fare, al di sotto del quale si corre il serio rischio di non essere considerati laboriosi. Nessun cenno, credo, verrà fatto al numero massimo di provvedimenti da emanare ed al numero massimo di udienze da svolgere ( alla settimana nel nostro caso) .
Al di là delle differenze di sistemi processuali, l’ottica dell’organo di autogoverno dei giudici amministrativi, mi sembra, sia quella di tutelare i magistrati e la qualità dei loro provvedimenti, tant’è che si minacciano sanzioni disciplinari per i dirigenti che assegnino un numero di fascicoli da trattare superiori al limite massimo indicato. Un altro pianeta insomma.
Giuseppe Marra
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“La III° Commissione permanente, nella seduta del 28 maggio 2010:
Preso atto che fra le molte problematiche emerse in occasione delle risposte date dal C.P. a quesiti rivolti da magistrati amministrativi in materia di carichi di lavoro - confluite nelle delibere in data 26 febbraio 2010 e 6 maggio 2010 - è stata rilevata una disomogeneità nella prassi applicativa dei criteri individuati dai punti 1, secondo periodo, 4 e 5 della delibera in data 18 dicembre 2003, che rendono così necessario un intervento normativo di chiarimento e armonizzazione;
Rilevato, in particolare, che a causa del susseguirsi di più udienze di merito e più camere di consiglio straordinarie nei mesi di luglio e ottobre, si verifica spesso l’inconveniente dell’accumulo di un numero elevato di sentenze concentrate nel medesimo breve periodo, anche in ragione del crescente contenzioso da definire con sentenza in sede di rito camerale, nonché della espansione del fenomeno delle sentenze in forma semplificata;
Ritenuto, altresì, che debba essere affrontata in maniera organica ed approfondita l’esigenza di dare risposte alla vasta domanda di formazione ed aggiornamento dei magistrati, resa sempre più pressante dal sovrapporsi di riforme fondamentali nel campo del diritto amministrativo processuale e sostanziale, nonché dal continuo sviluppo del diritto europeo e che, pertanto, le iniziative attuative di un’adeguata formazione sono da considerare una parte complementare essenziale delle funzioni d’istituto, dovendo perciò essere opportunamente contemperate con la partecipazione alle udienze dei magistrati amministrativi.
Ritenuto che, di fronte al consolidamento di un quadro sempre più chiaro e di agevole applicazione delle delibere sui carichi di lavoro, si rende necessario prevedere meccanismi tesi a garantire l’effettività dei criteri così enunciati e chiariti, sulla cui obbligatorietà si è più volte pronunciato il Consiglio.
Considerato che:
- nella seduta della III Commissione in data 4 maggio 2010 (cfr. verbale n. 13) è emersa la necessità di modificare il precitato punto 4 nel senso anzidetto;
- nelle sedute del 18 e 19 maggio 2010, al termine di un ampio dibattito è stata rinviata la trattazione dell’affare alla seduta del 28 maggio 2010 onde approntare una proposta di modifica che:
I) renda effettivo il contenuto precettivo dei criteri sui carichi di lavoro ritenuti vincolanti per tutti i magistrati amministrativi dalle delibere del C.C. in data 26 febbraio 2010 e 6 maggio 2010;
II) favorisca la concentrazione nel periodo luglio-ottobre dell’attività formativa e di aggiornamento scientifico dei magistrati e dell’attività giurisdizionale rivolta allo smaltimento delle domande cautelari;
Propone al Consiglio di presidenza di sostituire nelle delibere in data 18 dicembre 2003 – relative sia ai magistrati del Consiglio di Stato che dei T.a.r. -:
a) Il punto 1 con il seguente: <<1. In ciascun mese dovrà essere assegnato ad ogni magistrato, tenuto anche conto dell’aggravio sempre crescente derivante dai provvedimenti cautelari, un numero complessive di fascicoli, relativi a ricorsi da decidere nel merito, non inferiore a 9 e non superiore a 12; nelle Sezioni consultive dovrà essere assegnato a ciascun consigliere un numero di fascicoli, relativi ad affari, non inferiore a 18 e non superiore a 21. Gli stessi criteri numerici, con le proporzionali riduzioni, si applicano nel periodo da luglio a ottobre (all’interno del quale il mese finale e quello iniziale sono considerati pari alla metà), allo scopo di concentrare, in tale periodo: I) le attività di formazione e aggiornamento dei magistrati (anche autorizzati nell’ambito di scambi internazionali); II) lo smaltimento delle domande cautelari; III) la fruizione continuativa del periodo di congedo ordinario, garantendo la rotazione di ciascun magistrato>>.
b) il punto 4 con il seguente: <<4. Ciascun magistrato dovrà partecipare almeno a due udienze o tre adunanze mensili opportunamente intervallate, nei limiti e con le modalità stabiliti dal precedente punto 1).
L’assegnazione dei magistrati ad un numero superiore di udienze o adunanze mensili è consentita solo per eccezionali e temporanee esigenze di servizio, accertate e deliberate dal Consiglio di Presidenza.>>;
c) il punto 5 con il seguente: <<5. I criteri sui carichi di lavoro individuati dalla presente direttiva sono vincolanti per tutti i magistrati (presidenti e giudici).
In caso di errore nell’applicazione della presente direttiva ovvero di scostamento dalla stessa per oggettive esigenze si procede a compensazione nei tre mesi successivi.
La violazione dell’obbligo di recupero, successiva alla richiesta del magistrato interessato, nonché la reiterata violazione dei criteri fissati nella presente direttiva, costituiscono violazione dei doveri d’ufficio e del corretto esercizio dei poteri presidenziali.>>
È abrogata ogni altra disposizione, inerente la stessa materia, che contenga previsioni incompatibili con la presente deliberazione.