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PENALE

IL CONTRASTO ALLE NUOVE FORME DI TERRORISMO INTERNAZIONALE

  Penale 
 lunedì, 6 marzo 2017

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Francesco   Polino, Sostituto procuratore della Repubblica di Roma

 
 

 

                SOMMARIO: 1. La normativa in vigore in Italia; 2. Il D.L. n. 374/2001 convertito nella        

                L. n. 438/2001; 3. Il D.L. n. 144/2005 convertito nella L. n. 155/2005; 4. Il D.L. n.7/2015

                convertito nella L. n. 43/2015; 5. La Legge 28 luglio 2016 n. 153; 6. La recente    

                giurisprudenza in tema di art. 270 bis cp; 7. Relazioni fra web e terrorismo; 8. I foreign

                fighters; 9. I lupi solitari; 10. I mezzi utilizzati per le comunicazioni; 11. Osservazioni

                finali

               

              

               1. LA NORMATIVA IN VIGORE IN ITALIA

             La normativa di contrasto al terrorismo internazionale prevista nel codice penale, nel codice di procedura penale  e nelle leggi speciali non è il risultato di una ragionata valutazione  della necessità di introdurre nel nostro  ordinamento un’organica legislazione antiterrorismo, essendo invece scaturita a partire dall’anno 2001 sotto la forma della decretazione   d’urgenza sull’onda e in risposta immediata a gravi attentati terroristici commessi all’estero; in particolare sono tre i decreti legge che sono stati emanati in risposta al grave allarme sociale che ne era conseguito e che ad oggi, con le modifiche apportate nelle leggi di conversione, costituiscono l’ossatura della legislazione di prevenzione e contrasto al terrorismo internazionale.

 

              Il decreto legge 18 ottobre 2001 n. 374, poi convertito con modifiche nella legge 15 dicembre 2001  n. 438, è stato emanato in seguito agli attentati di New York dell’11 settembre 2001 in danno delle Torri Gemelle.

              

           Il decreto legge 27 luglio 2005 n. 144, poi convertito con modifiche nella legge  31     luglio  2005 n. 155, è stato emanato in seguito agli attentati di Londra del 7  luglio 2005 in danno della rete dei trasporti pubblici.

 

           Il decreto legge18 febbraio 2015 n. 7, poi convertito con modifiche nella legge 17 aprile 2015 n. 43, è stato emanato in seguito agli attentati di Parigi del 7 gennaio 2015 in danno della sede del settimanale satirico Charlie Hebdo e alla successiva fuga degli autori durante la quale sono rimaste uccise altre persone.

 

           Di recente è stata poi emanata la legge 28 luglio 2016 n. 153 che ha introdotto nuove fattispecie penali in modo da rafforzare il contrasto al fenomeno del terrorismo internazionale; la prossimità con l’attentato terroristico di Nizza del 14 luglio 2016 stavolta è solo casuale perché la legge in questione ha per oggetto la ratifica e l’esecuzione  del contenuto di alcune convenzioni e protocolli internazionali.

 

           Le quattro leggi sopra citate hanno innovato complessivamente la normativa di contrasto al terrorismo dato che sino all’anno 2001 questa era parametrata in funzione dei fenomeni di terrorismo interno sia di estrema sinistra che di estrema destra che, come è noto, si sono tragicamente manifestati in quel periodo storico comunemente denominato come quello degli “ anni di piombo “.

 

 

 

 

 

          2. IL D.L. n. 374/2001 convertito nella L. n. 438/2001

 

         Con il presente provvedimento legislativo, adottato come si è detto, quale pronta reazione agli attentati terroristici dell’11 settembre 2001, la normativa italiana antiterrorismo ha iniziato ad attribuire rilevanza anche al profilo internazionale.

 

           La più significativa modifica introdotta a tal proposito è quella relativa alla rimodulazione dell’art. 270 bis cp che così supera l’originaria formulazione prettamente nazionale.

 

           Invero, originariamente l’art. 270 bis cp, così come introdotto dal decreto legge 15 dicembre 1979 n. 625 convertito nella legge 6 febbraio 1980 n. 15, prevedeva al comma 1 la punizione di “ chiunque promuove, costituisce, dirige o organizza associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell’ordine democratico ”; al comma 2 era prevista anche la punizione del semplice partecipante all’associazione.

 

           Come si può ben notare, trattasi di una  norma penale rivolta al contrasto e alla repressione dei fenomeni terroristici a carattere nazionale che in quel dato periodo storico  si erano ripetutamente manifestati in modo violento.

 

           Con la legge n. 438/2001 la norma è stata profondamente innovata a cominciare dalla rubrica che ora recita: “ art. 270 bis cp – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale  o di eversione dell’ordine democratico “.

 

           La prima differenza con il precedente testo è data dal fatto  che ora è punito non solo chi promuove, costituisce, organizza e dirige l’associazione, ma anche chi la finanzia; è stata, altresì, introdotta, in aggiunta alla finalità di eversione dell’ordine democratico, anche la finalità di terrorismo.

 

           Ma la vocazione internazionale della nuova norma si coglie soprattutto dal comma 3 che così precisa: “ Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale “.

 

           La legge n. 438/2001 ha  altresì introdotto l’art. 270 ter cp ( Assistenza agli associati ) che punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis; è prevista una circostanza aggravante se l’assistenza è prestata continuativamente nonchè la non punibilità di chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

 

           La fattispecie penale in questione  è formulata sul modello dell’analogo reato previsto dall’art. 418 cp richiamandone il testo pedissequamente; la sola differenza è che l’art. 418 cp  si riferisce agli associati ex artt. 416 e 416 bis cp.

 

           Anche sotto il profilo processuale sono state introdotte significative innovazioni.

 

           In particolare all’art. 4 è stata disciplinata l’attività sotto copertura relativa all’acquisizione  di  elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo prevedendo  per gli Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria designati la possibilità, anche per interposta persona, di acquistare, ricevere, sostituire od occultare denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolare l’individuazione della provenienza  o consentirne l’impiego;  in tutti questi casi, fermo quanto già disposto dall’art. 51 cp, è prevista la non punibilità degli operanti i quali, peraltro ,  sono  autorizzati ad utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura.

 

           La norma in questione è stata formalmente abrogata  ma comunque nella sostanza riassunta dall’art. 9  della legge 16 marzo 2006 n. 146  che ha ridisegnato complessivamente la disciplina delle operazioni sotto copertura.

 

           A sostegno della riservatezza  della identità di copertura è stata pure introdotta un’apposita fattispecie di reato che punisce chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni sotto copertura.

 

           La legge n. 438/2001 ha innovato anche la disciplina delle notifiche penali mediante l’introduzione del comma 2 bis all’art. 148 cpp con il quale è stato stabilito che notifiche e avvisi ai difensori siano di norma eseguite con mezzi tecnici idonei; in tempi recenti è stata data ampia attuazione a tale disposizione con l’avvento delle notifiche da eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata.

 

           La ragione di tale innovazione è stata quella di sollevare la polizia giudiziaria, tranne pochi casi residuali, dalla esecuzione delle notifiche in modo da consentirle di potersi dedicare in modo esclusivo alle investigazioni di contrasto alla criminalità ivi compresa quella terroristica.

 

           Da ultimo estremamente significativa è stata, sulla falsariga di quanto già previsto dalle direzioni distrettuali antimafia, la cd. distrettualizzazione dei reati con finalità di terrorismo mediante l’introduzione del comma 3 quater all’art. 51 cpp che ha previsto per tale tipologia di procedimenti la competenza del pubblico ministero distrettuale onde garantire la specializzazione nelle relative indagini preliminari; come naturale conseguenza è stata pure prevista  per gli anzidetti procedimenti  la competenza distrettuale del Gip e del Gup.

 

          

 

 

               3. IL D.L. n.144/2005 convertito nella L. n. 155/2005

 

 

         Il decreto legge n.144/2005 si caratterizza per i rapidissimi tempi di conversione in legge   (appena 4 giorni ), essendo il d.l. stato emanato il 27 luglio 2005 e la legge di conversione approvata il successivo 31 luglio 2015.

 

          Vediamo le più significative innovazioni introdotte.

 

           All’art. 18 della legge 26 luglio 1975 n. 354 ( Ordinamento Penitenziario ) è stato aggiunto il comma 1 bis, prevedendo anche per la materia dell’Antiterrorismo la possibilità di effettuare colloqui a fini investigativi con detenuti e internati al fine di acquisire appunto informazioni utili per la prevenzione e la repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale e di eversione dell’ordine democratico.

 

           Con la legge n. 155/2005 è stata pure introdotta la facoltà per il Ministro dell’Interno o per il competente Prefetto delegato di espulsione immediata dello straniero quando ricorrano fondati motivi per ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche anche internazionali.

 

           L’utilizzo di tale strumento di prevenzione è stato particolarmente intensificato negli ultimi tempi tanto è vero che dal mese di gennaio 2015 e sino al 25 febbraio 2017 risultano emessi dal Ministro dell’Interno ed eseguiti 147 decreti di espulsione nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti in qualche modo contigui ad organizzazioni terroristiche.

 

           Il provvedimento legislativo in questione ha introdotto le nuove fattispecie penali di seguito menzionate al fine di offrire agli operatori più efficaci strumenti nel contrasto e nella repressione delle nuove forme di terrorismo.

 

           L’art. 2 bis della legge 2 ottobre 1967 n. 895 punisce chiunque fornisce istruzioni in qualsiasi forma anche anonima o per via telematica sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali; la norma , non richiedendo la finalità di terrorismo, è a dolo generico e in ciò si differenzia dal reato di cui all’art. 270 quinquies  cp di  cui si parlerà a breve.

 

           L’art. 497 bis cp punisce  il possesso e la fabbricazione di documenti falsi validi per l’espatrio; come vedremo più avanti il reato in questione rientra fra quelli denominati “spia “ ed ha subito delle modifiche con la legge n. 43/2015 che ne ha inasprito la pena e ne ha previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

 

           L’art. 270 quater cp ( Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale ) punisce chiunque arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale; in un primo momento la norma puniva sola la condotta dell’arruolatore ma , onde porre rimedio ad una evidente asimmetria, la legge n. 43/2015 ha esteso la punibilità anche al soggetto arruolato.

 

           L’art. 270 quinquies cp ( Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale ) punisce chiunque addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale; la pena prevista si applica anche alla persona addestrata.

 

           La norma in questione prevede un duplice dolo specifico perché, oltre alla finalità di terrorismo, è richiesta anche quella del compimento di atti di violenza o di sabotaggio.

 

           Come si vedrà più avanti,  la fattispecie penale in esame è stata integrata dalla legge n. 43/2015 con la previsione della punibilità anche del soggetto che, avendo acquisito autonomamente le istruzioni, si autoaddestra senza avere  contatto alcuno con l’addestratore.

 

           L’art. 270 sexies cp, la cui rubrica recita “Condotte con finalità di terrorismo” non contiene alcuna fattispecie di reato , limitandosi ad enucleare quali condotte possono essere considerate con finalità di terrorismo; trattasi dunque di una sorta di interpretazione autentica che il legislatore ha voluto fornire agli operatori del diritto  in  modo da ovviare anche alle oscillazioni giurisprudenziali che si erano manifestate sino a quel momento.

 

           La norma così recita: “ sono considerate  con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno al Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia ”.

 

           L’ultima parte della norma contiene una cd. “ clausola di chiusura in bianco “ allorquando viene fatto riferimento  a convenzioni  o ad altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia; ciò consente, senza che sia necessario alcun provvedimento legislativo, l’automatico adeguamento dell’ordinamento nazionale alle eventuali ulteriori definizioni di terrorismo che potranno essere introdotte in futuro da convenzioni internazionali vincolanti per il nostro paese.

 

           Significativa è la circostanza che all’interno delle condotte con finalità di terrorismo sono ora ricomprese anche quelle con finalità di eversione, che invece sino a quel momento erano state sempre distinte da quelle di terrorismo ( v. ad esempio l’art. 270 bis cp o la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall’art. 1 comma 1 legge n. 15/1980 )

 

          

 

           Infine all’art. 414 cp ( Istigazione a delinquere ) è stato aggiunto il comma 4 che prevede una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale ( aumento sino alla metà ) se l’istigazione o l’apologia riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità.

 

 

 

          4. IL D.L. n. 7/2015 convertito nella L. n. 43/2015

 

         Il presente provvedimento legislativo si presenta particolarmente ricco avendo introdotto rilevanti modifiche e integrazioni sia sotto il profilo delle norme penali sostanziali e  processuali che riguardo al profilo della prevenzione e del coordinamento investigativo.

 

           Qui di seguito succintamente si segnalano le principali novità.

 

                  In relazione al fenomeno dei foreign fighters la legge in questione ha aggiunto un comma all’art. 270 quater cp ( arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale ) prevedendo la pena della reclusione da cinque a otto anni per la persona arruolata con finalità di terrorismo internazionale; lo stesso articolo già prevedeva al primo comma la pena della reclusione da sette a quindici anni  per la figura dell’arruolatore.

 

                 Con la previsione di una pena anche per l’arruolato si è provveduto ad eliminare una evidente asimmetria perché sino a quel momento era prevista la punizione del solo arruolatore, mentre non era contemplata una sanzione per il soggetto arruolato.

 

                 Tenuto conto delle severe pene previste è da ritenersi che per la consumazione del reato sia necessaria l‘effettiva adesione volontaria ad una milizia armata già costituita per il compimento di atti di terrorismo con l’assunzione per l’arruolato degli obblighi di sottoposizione gerarchica; di contro è da ritenersi che per l’arruolamento non siano necessarie particolari formalità o cerimonie solenni.

 

                Sempre sullo stesso tema è rilevante l’introduzione  del nuovo reato  di organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo ( art. 270 quater.1 cp)  che prevede la pena della reclusione da cinque a otto anni per chi organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento di condotte aventi scopo di terrorismo; la norma richiama il modello già previsto dall’art. 600 quinquies cp ( Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile ) che punisce chiunque organizza e propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori.

 

                 La nuova fattispecie penale anticipa la soglia della rilevanza penale della condotta richiesta perché sanziona anche il semplice comportamento di organizzare, finanziare o propagandare il viaggio all’estero senza che sia poi necessario che lo spostamento abbia effettivamente luogo.

 

                 Da notare che in sede di conversione in legge è stato aggiunto l’inciso “ in territorio estero “ onde evitare la punibilità di viaggi in territorio nazionale che, oltre ad estendere a dismisura la rilevanza penale delle condotte, mal si sarebbe conciliata con lo scopo preminente del provvedimento legislativo di contrastare il terrorismo internazionale.

 

                 Integrazioni sono state anche apportate al reato di cui all’art. 270 quinquies cp  (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale ) che già puniva con la pena della reclusione da cinque a dieci anni sia la figura dell’addestratore che quella del soggetto addestrato.

 

                 In particolare, sulla falsariga del modello francese che già prevede la fattispecie di impresa terroristica individuale, viene ora anche punito con la medesima sanzione il soggetto che, avendo anche autonomamente acquisito istruzioni ( quindi senza entrare in contatto con alcun addestratore), si autoaddestra ponendo in essere comportamenti univocamente finalizzati al compimento di condotte di terrorismo così come indicate nell’art. 270 sexies cp; l’inciso univocamente è stato inserito con la legge di conversione onde limitare l’estensione del raggio d’azione della condotta richiesta e non rendere punibili condotte poco significative o comunque connotate da incertezza.

 

                  L’introduzione di tale norma è finalizzata a contrastare il fenomeno dei “lupi solitari”, cioè di quei soggetti di cui si parlerà diffusamente più avanti che senza entrare in contatto con i referenti dell’organizzazione terroristica decidono in modo autonomo a seguito della loro radicalizzazione ideologica di auto addestrarsi per compiere attentati.

 

                  All’art. 270 quinquies cp è stato infine aggiunto il comma 2 che prevede una circostanza aggravante se l’addestratore/istruttore si avvale di strumenti informatici o telematici.

 

                  L’utilizzo di strumenti informatici o telematici è stato aggiunto quale  circostanza aggravante anche per i reati di  istigazione a delinquere rispettivamente  previsti dagli artt. 302 e 414 cp.

 

                  Ancora in tema di contrasto al fenomeno dei foreign fighters è da segnalare l’inasprimento della pena prevista dall’art. 497 bis co. 1 cp ( Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi ) che dalla iniziale reclusione da uno a quattro anni è stata elevata da due a cinque anni; inasprimento opportuno poichè le più recenti esperienze investigative hanno consentito di accertare che frequentemente dietro al possesso di un documento valido per l’espatrio falso si può celare un soggetto in qualche modo coinvolto in fatti di terrorismo internazionale.

 

                 Invero, tale fattispecie penale rientra a pieno titolo nella categoria denominata dei ”reati-spia”, cioè di quei reati che, pur non essendo ontologicamente tipici reati di terrorismo, costituiscono un campanello d’allarme per l’operatore di polizia e per lo stesso pubblico ministero che sono chiamati a mettere in atto un adeguato approfondimento onde verificare eventuali legami fra il soggetto detentore del documento falso e settori del terrorismo.

 

                 La rilevanza attribuita dal legislatore al reato di cui all’art. 497 bis cp è anche desumibile dalla circostanza che ora è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato ( prima era solo facoltativo ).

 

                  Sotto il profilo processuale la legge n. 43/2015 ha introdotto nuovi strumenti  che consentono di contrastare i fenomeni di proselitismo e di propaganda terroristica a mezzo della rete Internet prevedendo interventi graduali dell’Autorità giudiziaria; in particolare su richiesta dell’A.g. procedente i fornitori di connettività inibiscono l’accesso ai siti utilizzati per le attività e le condotte incriminate dall’art. 270 bis cp ovvero aggravate ex art. 270 sexies cp.

 

                 La legge n. 43/2015 ha anche introdotto l’ordine di rimozione a firma del pubblico ministero dei contenuti dei siti web riconducibili alle fattispecie di reato previste dagli artt. 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quinquies e 270 sexies cp ; destinatari dell’ordine di rimozione sono i fornitori dei servizi i quali hanno obbligo di provvedervi entro 48 ore dalla notifica; nel caso di inadempimento può essere disposta l’interdizione dell’accesso al dominio internet interessato con le forme del sequestro preventivo emesso dal Gip ai sensi dell’art. 321 cpp.

 

 

                 Anche in tema di misure di prevenzione sono state introdotte rilevanti modifiche sia per l’aspetto personale che per quello patrimoniale.

 

                 Innanzitutto le misure di prevenzione personali sono ora applicabili anche ai foreign fighters ed anzi il legislatore ha fornito una interpretazione autentica della relativa nozione giuridica definendoli testualmente come coloro che prendono parte “ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione terroristica che persegue le finalità terroristiche di cui all’articolo 270 sexies del codice penale” ( art. 4 comma 1 lettera d del decreto legislativo n. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ).

 

                  In tale contesto è stata pure introdotta la facoltà per il Questore competente di disporre d’urgenza il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatrio di altro documento equipollente in relazione ai soggetti indicati nell’appena citato art. 4 comma 1 lettera d) nei confronti dei quali sia stata presentata proposta di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; a garanzia dei soggetti interessati è comunque previsto il successivo intervento dell’Autorità giudiziaria ( Pubblico ministero distrettuale e Presidente del Tribunale capoluogo di provincia ) che, ricorrendone i presupposti, dovrà provvedere alla convalida del provvedimento  d’urgenza al massimo entro novantasei ore dall’emissione.

 

                 A sostegno dei suindicati provvedimenti d’urgenza la legge in questione ha pure introdotto una nuova fattispecie di reato ( art. 75 bis decreto legislativo n. 159/2011 ) prevedendo la pena della reclusione da uno a cinque anni per chi viola il divieto di espatrio imposto in via d’urgenza.

 

                  La legge n. 43/2015 ha pure inserito fra i soggetti titolari ad esercitare l’azione di prevenzione patrimoniale anche il Procuratore Nazionale antimafia e antiterrorismo nell’esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento nazionale previste dall’art. 371 bis cpp; si è così provveduto a venire incontro ad una esigenza manifestata a più riprese dagli addetti ai lavori poiché in precedenza il Procuratore Nazionale era solo legittimato a proporre misure di prevenzione di carattere personale.

 

                 Da notare tuttavia che, a differenza  delle proposte di applicazione di misure di prevenzione personali in ordine alle quali non è prevista alcuna condizione, per le proposte patrimoniali il Procuratore Nazionale deve muoversi nell’esercizio delle funzioni previste dall’art. 371 bis cpp; tale specificazione rischia però di attenuare la portata dell’innovazione normativa potendo restringere la legittimazione alle sole situazioni riferibili alle funzioni di impulso e di coordinamento nazionale.

 

                 Infine la legge in questione ha introdotto il coordinamento nazionale sui procedimenti concernenti la criminalità terroristica, affidandolo alla nuova figura del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

 

                  L’esigenza di individuare, così come era stato già fatto per i procedimenti in materia di criminalità organizzata, una Autorità sovraordinata alla quale fosse demandato il coordinamento dei procedimenti in materia di Antiterrorismo era da tempo avvertita dalle varie Procure Distrettuali Antiterrorismo; tuttavia, in mancanza di tale figura, il relativo coordinamento investigativo era di fatto affidato alle spontanee iniziative dei singoli Uffici che però potevano esercitarlo solo in forma orizzontale.

 

                  In seguito all’attentato di Parigi del 7 gennaio 2015 alla sede del settimanale Charlie Hebdo le Autorità di Governo hanno valutato che fosse giunto il momento di istituire il coordinamento nazionale anche nella materia dell’Antiterrorismo ritenendo oramai necessario un tale Ufficio per poter meglio fronteggiare le nuove modalità di manifestazione del terrorismo internazionale.

 

                 A quel punto si presentavano due opzioni: la prima era quella di creare ex novo una autonoma Autorità, mentre la seconda era quella di avvalersi della positiva ultraventennale esperienza della Direzione Nazionale Antimafia estendendone le competenze anche alla materia dell’Antiterrorismo.

 

                 E’ opportunamente prevalsa la seconda opzione con l’istituzione della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo; in tal modo si sono accelerati i tempi di entrata in vigore del nuovo coordinamento potendosi immediatamente sfruttare una collaudata struttura già esistente.

 

 

                 5. LA LEGGE 28 luglio 2016 n. 153

 

               La legge in questione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016 ed è entrata in vigore il 24 agosto 2016; come già evidenziato, contiene alcune nuove fattispecie penali che rafforzano il contrasto al terrorismo internazionale.

 

                  E’ stato introdotto l’art. 270 quinquies.1 cp ( Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo ) che punisce con la reclusione da sette a quindici anni chiunque, al di fuori dei casi di cui agli artt. 270 bis e 270 quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo indicate nell’art. 270 sexies cp; la norma precisa che ai fini della consumazione del  reato non è necessario l’effettivo utilizzo dei fondi raccolti, erogati o messi a disposizione.

 

                 Il comma 2 dell’art. 270 quinquies prevede pure la punibilità di chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro sopra indicati (reclusione da cinque a dieci anni).

 

                  L’art. 270 quinquies.2 cp ( Sottrazione di beni sottoposti a sequestro ) punisce chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il  finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo previste dall’art. 270 sexies; la struttura della  norma richiama in qualche modo quella di cui all’art. 334 cp ma ha la particolarità di riferirsi ai fondi destinati al terrorismo.

 

                 Di grande rilievo è infine l’introduzione dell’art. 280 ter cp  ( Atti di terrorismo nucleare ) che punisce al comma 1 con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con finalità di terrorismo, procura a se’ o ad altri materia radioattiva ovvero crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso; il successivo comma  2 prevede la punibilità con la reclusione non inferiore ad anni venti di chiunque, sempre con l’anzidetta finalità, utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare ovvero utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

                 

                 Il comma 3 per ultimo precisa che la punibilità è prevista anche quando le condotte prima descritte abbiano per oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

 

                 

             

 

                 6. LA RECENTE GIURISPRUDENZA IN TEMA DI ART. 270 BIS      C.P.

 

               L’interpretazione della nozione della finalità di terrorismo  ha spesso presentato problemi con oscillazioni giurisprudenziali anche all’interno della stessa Corte regolatrice tanto è vero che il legislatore, come si è prima osservato, ha sentito il bisogno di intervenire direttamente fornendo agli operatori del diritto una interpretazione autentica mediante  l’introduzione di un’apposita norma (    l’art. 270 sexies cp    -  Condotte con finalità di terrorismo ).

 

                  In tema di finalità di terrorismo internazionale si è di recente pronunciata ancora una volta la Corte di Cassazione ( V^ Sezione penale – sentenza n. 48001/2016  del 14 luglio 2016, depositata il 14 novembre 2016 )  indicando i requisiti per poter ritenere  la sussistenza  del reato associativo di cui all’art. 270 bis cp.

 

                  La vicenda processuale è quella relativa all’arresto avvenuto nell’anno 2013 di quattro cittadini tunisini ideologicamente radicalizzati poi condannati sia in primo che in secondo grado per il reato associativo in parola .

 

                  La corte territoriale di merito aveva ritenuto sufficiente per la sussistenza del reato l’attività, posta in essere da costoro, di proselitismo e indottrinamento finalizzata ad indurre i destinatari a fornire una disponibilità ad unirsi ai combattenti per la causa islamica ed anche ad immolarsi per la stessa.

 

                  La Corte di legittimità  ha invece valutato come insufficienti tali elementi ritenendoli solo una precondizione ideologica per la costituzione di un’associazione effettivamente funzionale al compimento di atti terroristici che però necessita, in ossequio ai criteri indicati dall’art. 270 sexies cp, anche di ulteriori concreti elementi quali l’individuazione quanto meno della tipologia degli atti terroristici obiettivo dell’organizzazione e la capacità operativa  della struttura a dare agli stessi effettiva realizzazione; ha, altresì osservato che la mancanza di tali ulteriori elementi era desumibile anche dalla circostanza che le ultime conversazioni intercettate risalivano a quattro anni prima.

 

                  Alla luce dei suindicati principi la sentenza in esame, avendo  quindi ritenuto gli elementi acquisiti nel procedimento di merito adeguati solo per l’ eventuale  applicazione di una misura di prevenzione ma non per una condanna in sede penale, ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la conseguente liberazione degli imputati che sino a quel momento si trovavano in stato di custodia cautelare.

 

                 Come si può ben notare, la pronuncia in esame è indicativa di come non sia affatto facile nei procedimenti in materia di terrorismo internazionale acquisire adeguati elementi probatori  tali da poter resistere al rigoroso vaglio del giudice di legittimità tenuto conto che spesso non vi è una chiara demarcazione  fra le pulsioni ideologiche di proselitismo e indottrinamento e la concreta operatività terroristica di un gruppo di persone.

 

           

            

 7. RELAZIONI FRA WEB E TERRORISMO 

 

 

Le relazioni tra la rete Internet e le organizzazioni terroristiche sono particolarmente fitte essendo lo strumento telematico quello più utilizzato per il proselitismo e la propaganda ideologica e per veicolare istruzioni e messaggi; a tal proposito come si è evidenziato prima , la legge n.43/2015 ha opportunamente introdotto una circostanza aggravante quando determinati fatti di terrorismo sono compiuti avvalendosi di strumenti informatici o telematici. 

 

La stessa legge, come si è visto, ha anche previsto agili strumenti di pronto contrasto alla propaganda terroristica a mezzo Internet mediante l’introduzione dei nuovi provvedimenti della richiesta di inibizione, dell’ordine di rimozione e del sequestro preventivo nel caso di inadempimento al predetto ordine.

 

                 Nell’ambito della prevenzione alle varie forme di terrorismo internazionale si ritiene decisivo un efficace monitoraggio della rete Internet a cura di personale specializzato avente ottima conoscenza della lingua araba poiché è attraverso tale strumento che vengono veicolate il più delle volte istruzioni generiche, ma talvolta anche specifiche, a soggetti più o meno ideologicamente radicalizzati che poi si prestano alla esecuzione di attentati anche a costo della propria vita.

 

                 I soggetti che vengono raggiunti da tali indicazioni non necessariamente hanno contatti diretti con le strutture verticistiche dell’organizzazione terroristica, potendo anche decidere di agire autonomamente ( cc.dd. Lupi solitari ).

 

                 Nel nostro ordinamento il monitoraggio della rete internet con finalità preventive della minaccia  terroristica sia interna che internazionale è affidato al Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo ( C.A.S.A. ) istituito presso il Ministero dell’Interno e che è presieduto dal Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione.

 

                 L’attività di prevenzione si presenta più difficoltosa proprio con riferimento ai sopra richiamati Lupi solitari la cui individuazione non è affatto agevole trattandosi di soggetti non formalmente aderenti all’organizzazione terroristica che anzi, il più delle volte, conducono un tenore di vita apparentemente regolare senza dare evidenti segni esterni della loro avvenuta radicalizzazione.

 

                 Uno degli strumenti di diffusione del credo terroristico, di istruzioni pratiche e in genere di comunicazione più usati dai vertici delle organizzazioni è quello delle riviste on line pubblicate in più lingue; in particolare nelle riviste in questione, alcune delle quali vengono menzionate più avanti, possono essere indicati obiettivi generici da colpire, suggerimenti circa le modalità di esecuzione degli attentati, in taluni casi anche obiettivi specifici.

 

                 INSPIRE è un  magazine on line riconducibile alla nota organizzazione terroristica AL QAEDA pubblicato in inglese dal mese di luglio del 2010 a beneficio dei lettori residenti in Occidente; in esso, oltre ad una massiccia campagna a favore della radicalizzazione ideologica, sono state riportate anche  istruzioni per la fabbricazione fai da te di bombe ed esplosivi ( significativo a tal proposito è il titolo dell’articolo “ Come costruire una bomba nella cucina di vostra mamma” ).

 

                 Si ritiene che tali istruzioni siano state utilizzate nell’esecuzione dell’attentato alla maratona di Boston del mese di aprile 2013 allorquando gli attentatori si sono avvalsi di due pentole a pressione opportunamente trasformate in ordigni esplosivi proprio sulla base delle indicazioni contenute nella rivista in questione; analogo strumento pare sia stato utilizzato anche in occasione del recente attentato di New York dello scorso 18 settembre 2016.

 

                 DABIQ è il magazine on line ufficiale dell’ISIS ( l’autoproclamato Stato Islamico ) pubblicato in più lingue occidentali dal mese di luglio 2014 ( cioè immediatamente dopo l’autoproclamazione che è avvenuta il 29 giugno 2014 ) e prende il proprio nome dalla città siriana situata non molto lontano dal confine con la Turchia, conosciuta secondo la tradizione islamica quale “ Villaggio della profezia “ in ragione del posto ove dovrebbe avere luogo la battaglia finale fra Cristiani e Musulmani ; anche esso si contraddistingue per la campagna in favore della radicalizzazione, indicando pure obiettivi occidentali da colpire e pronunciando colorite minacce contro Roma e la Chiesa cattolica.

 

                 Gli articoli pubblicati tendono ad evidenziare le grandi disponibilità economiche del cd. Stato  Islamico e la conseguente possibilità di acquisto di qualsiasi cosa; in particolare in un articolo intitolato  “ Una tempesta perfetta “ viene fatto riferimento alla intenzione di dotarsi di armamenti atomici e comunque di distruzione di massa acquistabili in Asia per vie illecite e al successivo catastrofico attacco all’Occidente  ( viene usata la terminologia biblica Armageddon ).

 

                 RUMIYAH  è il magazine on line più recente, essendo stato pubblicato il primo numero all’inizio del  mese di settembre 2016  con edizioni in sette lingue diverse ( inglese, francese, tedesco, turco, indonesiano, pashtun e uyguro ); non intende sostituirsi a DABIQ ma rispetto a questo si presenta in un formato più agile e leggero con circa la metà di pagine.

 

 

                 Significativo è il titolo del magazine ( in lingua araba RUMIYAH vuol dire Roma ) per evocare in modo inquietante che l’obiettivo finale è proprio la conquista della capitale italiana, sede principale della cristianità.

 

                 Già dal primo numero si intravedono chiaramente gli scopi della pubblicazione che sono sempre  quelli della radicalizzazione, degli stili di vita occidentali da colpire con l’indicazione di obiettivi specifici; eloquente a tal proposito il titolo dell’articolo “ Il sangue del miscredente è lecito per voi, quindi spargetelo”.

 

                 Si  ritiene che l’autore dell’attentato terroristico posto in essere a Berlino lo scorso 19 dicembre 2016  si sia giovato del numero di RUMIYAH pubblicato nel mese di novembre 2016 al fine di individuare il veicolo più idoneo da utilizzare nell’esecuzione;  in particolare nel servizio apparso alla pagina 10 e ss., con il corredo di numerose fotografie,  venivano fornite dettagliate informazioni sulle caratteristiche dei mezzi pesanti che meglio si prestavano a rendere più gravi le conseguenze di un attentato da eseguire in una zona affollata.

 

                 KOSTANTINIYYE  è il magazine on line dell’ISIS pubblicato in lingua turca e rivolto appunto alle popolazioni turche con contenuti ricchi di propaganda e di proselitismo.

 

                 Anche in questo caso il titolo è altamente simbolico perché KOSTANTINIYYE vuol dire Costantinopoli, sede dell’Impero Romano d’ Oriente; così come è parimenti simbolica anche la data di pubblicazione del primo numero (29 maggio 2015) che, non a caso, evoca quella del 29 maggio 1453, giorno in cui, dopo un lungo assedio, le truppe dell’Impero Ottomano conquistarono Costantinopoli.

 

                 E’ altamente plausibile che anche l’autore dell’attentato realizzato ad Istanbul all’interno di una discoteca nella notte di capodanno 2017 abbia trovato ispirazione proprio dagli articoli pubblicati nella rivista in parola.

 

                 Sul terreno della prevenzione viene quindi ritenuto assolutamente necessario uno scrupoloso monitoraggio della rete Internet da affidare a personale particolarmente esperto che sia in grado di analizzare i contenuti delle  riviste on line unitamente ed in comparazione con  altri dati sia sempre reperibili sul Web tradizionale ( blog e forum specializzati d’area, agenzie di stampa, social network, ebook, chat, etc…) che su quello sommerso ( cd. Deep web ) ma anche desumibili da altre fonti ( spostamenti di persone, movimentazione di denaro, mappatura di quartieri ad alta densità islamica e altro ).

 

                 In tale contesto sarebbe di grande utilità individuare prima le strategie complessive delle organizzazioni terroristiche internazionali in un dato momento storico e poi le attività preparatorie  poste in essere in ragione degli obiettivi specifici che le  stesse intendono colpire.

 

 

                  8. I FOREIGN FIGHTERS

 

                 Fra le nuove forme di terrorismo internazionale è particolarmente significativa la figura dei  foreign fighters, letteralmente combattenti stranieri; costoro sono soggetti che, pur non appartenendo geograficamente ai paesi nei quali è sorto e opera l’ISIS, decidono di affiliarsi all’autoproclamato Stato Islamico condividendone l’ideologia e i metodi di combattimento con la prospettiva del  miglioramento e della valorizzazione della propria vita.

 

                 Secondo gli studi sociologici svolti i foreign fighters  provengono dai più diversi strati sociali (indifferentemente da famiglie povere o benestanti ), possono essere sia uomini che donne, possono avere diversi livelli di istruzione scolastica ( il tasso di scolarità è irrilevante ) e possono essere sia musulmani di nascita che convertiti alla religione islamica in età adulta; quello che comunque li accomuna è il processo di radicalizzazione ideologica che li porta a considerare la jihad quale unica ragione della propria esistenza.

 

                 Nei loro confronti è stata coniata l’espressione inglese “ from zero to hero” che lascia ben intendere quale sia il loro atteggiamento psicologico in relazione all’arruolamento e al conseguente per loro salto di qualità della propria vita; in sintesi ritengono che l’adesione alla jihad comporti il passaggio da un tenore vita assolutamente grigio e anonimo ad uno in cui sarà possibile acquisire alta stima e grande considerazione da parte della comunità alla quale hanno aderito.

 

                 In virtù di tali ideali i foreign fighters accettano quindi  senza riserve di allontanarsi dalla propria famiglia, di essere arruolati fra le fila dell’ISIS, di essere sottoposti a severi  addestramenti e conseguentemente di combattere al fianco dello Stato Islamico in Medio Oriente; non è comunque escluso, anzi si è spesso verificato, il ritorno dopo un certo periodo di tempo in Occidente con la finalità di preparare ed eseguire attentati terroristici.

 

                 Secondo le statistiche fornite dal Ministero dell’Interno con dati aggiornati al 5 gennaio 2017  sono stati individuati 110 soggetti riconducibili al nostro territorio nazionale (non necessariamente quindi tutti cittadini italiani) che hanno scelto di diventare foreign fighters; di questi 99 sono uomini e 11 donne.

 

                 Sempre secondo dati forniti dal Ministero dell’Interno ed aggiornati al 5 gennaio 2017 i foreign fighters rientrati in Italia sono 17; come è intuitivo, trattasi di soggetti estremamente pericolosi per aver acquisito nel periodo in cui sono rimasti nelle zone teatro di guerra elevate conoscenze in ordine alle tecniche di esecuzione di attentati terroristici.

 

                  In relazione al fenomeno dei foreign fighters la legge n. 43/2015 ha aggiunto un comma all’art. 270 quater cp  prevedendo la pena della reclusione da cinque a otto anni per la persona arruolata con finalità di terrorismo internazionale; lo stesso articolo già prevedeva al primo comma la pena della reclusione da sette a quindici anni  per la figura dell’arruolatore.

 

                 Sempre sullo stesso tema è rilevante l’introduzione con la legge n. 43/2015 del nuovo reato  di organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo ( art. 270 quater.1 cp)  che prevede la pena della reclusione da cinque a otto anni per chi organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento di condotte aventi scopo di terrorismo.

 

                 Infine la citata legge ha reso applicabili le misure di prevenzione personali  anche ai foreign fighters ed anzi il legislatore ha fornito una interpretazione autentica della relativa nozione giuridica definendoli testualmente come coloro che prendono parte “ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione terroristica che persegue le finalità terroristiche di cui all’articolo 270 sexies del codice penale” ( art. 4 comma 1 lettera d del decreto legislativo n. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

 

                  In tale contesto è stata pure introdotta la facoltà per il Questore competente di disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatrio di altro documento equipollente in relazione ai soggetti indicati nell’appena citato art. 4 comma 1 lettera d) nei confronti dei quali sia stata presentata proposta di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; a garanzia dei soggetti interessati è comunque previsto il successivo intervento dell’Autorità giudiziaria ( Pubblico ministero distrettuale e Presidente del Tribunale capoluogo di provincia ) che, ricorrendone i presupposti, dovrà provvedere alla convalida del provvedimento  d’urgenza al massimo entro novantasei ore dall’emissione.

 

                  A sostegno dei suindicati provvedimenti d’urgenza la legge in questione ha pure introdotto una nuova fattispecie di reato ( art. 75 bis decreto legislativo n. 159/2011 ) prevedendo la pena della reclusione da uno a cinque anni per chi viola il divieto di espatrio imposto in via d’urgenza.

 

 

             

 

                  9. I LUPI SOLITARI

 

               L’autorevole rivista statunitense di politica internazionale Foreign Policy ha condotto uno studio accurato in ordine alle varie modalità di reclutamento, di preparazione e di esecuzione degli attentati terroristici jihadisti degli ultimi anni ed ha enucleato quattro possibili diversi scenari  che così possono essere sintetizzati:

1) organizzazione di attentati con obiettivi specifici già individuati e con precise istruzioni agli esecutori ( rientrano in questa tipologia  l’attentato alla sala di concerto Bataclan e agli altri locali di Parigi del 13 novembre 2015 e quelli di Bruxelles del 22 marzo 2016 all’aeroporto e alla stazione della metropolitana  Maalbeek );

               2) reclutamento attraverso la rete internet ad opera di soggetti appositamente            

               addetti al monitoraggio del web che attraverso un’attenta osservazione riescono

                 ad individuare potenziali esecutori ai quali indicare obiettivi da colpire e modalità di esecuzione;

                  3) soggetti già reclutati che hanno dunque già contatti con i referenti dell’Isis ai quali però non viene impartita alcuna istruzione ne tantomeno indicati obiettivi: godono pertanto della più ampia autonomia operativa;

                 4) infine,  soggetti estremamente radicalizzati che non hanno alcun tipo di contatto con i vertici dell’Isis e che quindi possono agire a loro discrezione e in totale autonomia dallo Stato Islamico che poi, nel caso in cui l’attentato venga compiuto,  rivendica comunque come propria l’azione.

 

                 In quest’ultima categoria rientrano quelli che vengono comunemente chiamati Lupi solitari e l’esempio più eclatante di come costoro possano imprevedibilmente  agire risale al 14 luglio 2016, data in cui è stato compiuto l’attentato di Nizza sulla Promenade des Anglais; anche la strage compiuta a  Orlando ( USA ) il 12 giugno 2016 all’interno di un locale frequentato dalla comunità gay è attribuibile all’azione di “ lupo solitario “.

 

                 Come già accennato, a differenza del foreign fighter che lascia necessariamente qualche traccia della propria condotta ( i rapporti con l’arruolatore, i rapporti con l’addestratore, il trasferimento verso i luoghi teatro di guerra, eventuali rimesse di denaro, etc…), l’attività di prevenzione si presenta più difficoltosa proprio con riferimento ai sopra richiamati Lupi solitari la cui individuazione non è affatto agevole trattandosi di soggetti non formalmente aderenti all’organizzazione terroristica che anzi, il più delle volte, conducono un tenore di vita apparentemente regolare senza dare evidenti segni esterni della loro avvenuta radicalizzazione se non proprio a ridosso del compimento dell’attentato terroristico.

 

                 A questa categoria di persone si rivolge  spesso la campagna di incitamento dello Stato Islamico a compiere attentati, così come peraltro è stato fatto nel mese di agosto 2016 allorquando tramite il network jihadista Al-Thabaat è stato diffuso un video di propaganda denominato “ Come on rise “ contenente l’esplicito invito a colpire con qualsiasi mezzo negli Usa e in Europa, ivi compreso il nostro paese; ancora più di recente, il 3 novembre 2016, è stato diffuso un file audio dello stesso tenore attribuibile personalmente al Califfo dell’autoproclamato Stato Islamico.

 

                 Gli esperti di terrorismo internazionale ritengono oramai sufficientemente provato il dato secondo cui l’attività dell’ISIS di individuazione e di reclutamento di soggetti da utilizzare per il compimento di attentati terroristici è demandata ad una struttura denominata EMNI riconducibile in tutto e per tutto ad un servizio segreto; la struttura in questione è ben organizzata e si articola in diverse aree territoriali essendo previsti un servizio “affari europei”, un servizio “affari asiatici” e un servizio “affari arabi”.

 

                  Per contrastare il fenomeno dei “Lupi solitari” sono state anche apportate integrazioni al reato di cui all’art. 270 quinquies cp  (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale ) che già puniva con la pena della reclusione da cinque a dieci anni sia la figura dell’addestratore che quella del soggetto addestrato; in particolare, sulla falsariga del modello francese che già prevede la fattispecie di impresa terroristica individuale, viene ora anche punito con la medesima sanzione il soggetto che, avendo anche autonomamente acquisito istruzioni ( quindi senza entrare in contatto con alcun addestratore), si autoaddestra ponendo in essere comportamenti univocamente finalizzati al compimento di condotte di terrorismo così come indicate nell’art. 270 sexies cp

 

 

 

                 10. I MEZZI UTILIZZATI PER LE COMUNICAZIONI

 

                 Altro aspetto meritevole di approfondimento è quello delle modalità adottate  dai vari aderenti alle organizzazioni terroristiche per comunicare tra di loro , modalità che privilegia la segretezza dei contenuti e la impossibilità di captazione da parte di terzi estranei.

 

                 E’ risaputo che i vertici dell’ISIS consigliano e incoraggiano l’uso di applicazioni che consentono comunicazioni che non possono essere intercettate da terzi in modo da garantire la segretezza dei dati trasmessi.

 

                 In esecuzione di tale direttiva i soggetti riconducibili all’organizzazione terroristica fanno  ampiamente uso dell’applicazione di messaggistica denominata Telegram di creazione russa; in detta applicazione è prevista in particolare una funzione chiamata “chat segreta” che garantisce appunto la segretezza delle comunicazioni, essendo basata su una cifratura end to end aperta esclusivamente al mittente e al destinatario della comunicazione.

 

                 Il contenuto delle comunicazioni non viene dunque salvato nel server dei gestori dell’applicazione e a maggior tutela della segretezza è  pure prevista la funzione di autodistruzione che può essere programmata temporalmente dall’utente e che consente appunto di eliminare definitivamente la comunicazione su entrambi i dispositivi di mittente e destinatario.

 

                 

                 La tecnologia sopra descritta comporta una grave menomazione alle investigazioni in quanto impedisce di norma di procedere alle intercettazioni delle comunicazioni per cui l’auspicio è che la scienza telematica possa al più presto individuare le eventuali vulnerabilità della chat segreta di Telegram in modo da consentire la captazione delle comunicazioni; sin da ora appare tuttavia possibile in certe condizioni favorevoli acquisire il dato trasmesso  mediante la procedura dello screenshot, cioè la cattura istantanea della schermata del dispositivo utilizzato.

 

 

                 Gli ideatori di Telegram, i fratelli russi Durov, confidano comunque ciecamente sulla impenetrabilità della chat segreta tanto da  aver messo a disposizione la somma di 200.000 dollari in bitcoin in favore di chi riuscirà a decifrare le comunicazioni criptate di una chat segreta; ebbene, ad un anno di distanza nessuno è riuscito nell’impresa tanto è vero che i Durov hanno rilanciato elevando la ricompensa a 300.000 dollari in bitcoin.

 

 

 

 

                 11. OSSERVAZIONI FINALI

 

              Come già evidenziato,  un’efficace opera di prevenzione alle nuove forme di terrorismo internazionale non può prescindere da uno scrupoloso monitoraggio della rete Internet e questo viene già svolto in modo attento dal C.A.S.A..

 

                 Altro aspetto fondamentale nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto è quello relativo al coordinamento sia nazionale che internazionale delle varie Autorità che si occupano della materia e che dovrebbe garantire un puntuale e tempestivo scambio di informazioni.

 

                 Se il problema può dirsi definitivamente risolto a livello nazionale con l’istituzione della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, lo stesso non può dirsi per il profilo internazionale ove manca un’analoga struttura in grado di svolgere le delicate funzioni di raccordo investigativo e di sollecita circolazione delle notizie.

 

                 E’ noto infatti che in tempi recenti e soprattutto in occasione della consumazione  di gravi attentati terroristici in Europa alcuni paesi particolarmente esposti non hanno condiviso o comunque hanno fatto circolare in ritardo dati e informazioni che sarebbero stati utili sia sotto il profilo della prevenzione dei reati che sotto quello della individuazione degli spostamenti di soggetti in qualche modo coinvolti od anche sotto quello della movimentazione di somme di denaro destinate alla causa terroristica.

 

                 La soluzione di tale problema potrebbe essere quella di istituire la Procura Europea di cui si discute da diversi anni ma il cui varo non si presenta affatto facile soprattutto per l’atteggiamento e le resistenze di più di uno Stato che  teme di perdere parte della propria sovranità in seguito  alla costituzione di una simile struttura.

 

                 Una spinta per incentivare il coordinamento e la cooperazione internazionale potrà comunque derivare dalla nuova direttiva europea in materia di contrasto al terrorismo in corso di approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea  che, fra le altre disposizioni, prevede pure norme rafforzate per garantire lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri.

                

 

                 In tema di contrasto al terrorismo internazionale quello che bisogna evitare è comunque l’associare con una superficiale equivalenza l’intero mondo islamico alle organizzazioni terroristiche poiché ciò costituirebbe un grave errore di impostazione e di metodo.

 

                 E’ risaputo infatti che la gran parte dell’ Islam, a tutti i livelli, ha preso le distanze dagli autori dei gravi attentati verificatisi negli ultimi anni partecipando anche  alle manifestazioni organizzate in solidarietà alle vittime e respingendo comunque fermamente con chiarezza ogni forma di violenza.

 

 

 

                

 

                 

                 

 

                

 

                 

                  

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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