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Il "nuovo " giudizio direttissi​mo

 giovedì, 23 febbraio 2012

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Al link che segue il testo della legge di conversione del DL "salva-carceri" (il soprannome è sul sito del ministero della giustizia...):

http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp%3Fcodice%3D16PDL0056650&back_to=http%3A//www.camera.it/126%3FPDL%3D4909%26leg%3D16%26tab%3D2

La novità principale è che viene indicata una procedura articolata per le modalità di custodia delle persone arrestate in flagrante (ma non dei fermati) per reati di competenza monocratica. La procedura, è sostanzialmente, facoltativa a causa delle innumerevoli eccezioni che possono dar luogo alla ordinaria custodia dell'arrestato in camera di sicurezza o in carcere.

In pratica, se dopo l'arresto non si procede immediatamente a giudizio direttissimo, il PM dispone che:
- l'arrestato sia custodito presso la sua abitazione;
- se questa è indisponibile, fuori dal circondario o l'arrestato è "pericoloso", sia custodito in camera di sicurezza;
- se anche questa è indisponibile o ci sono ragioni di "necessità o urgenza", sia custodito in carcere.

Per i furti in abitazione o con strappo, le rapine semplici e le estorsioni semplici la custodia dell'arrestato è sempre in camera di sicurezza o, in caso di indisponibilità o necessità, in carcere.

La presentazione all'udienza deve avvenire entro 48 ore dall'arresto. Il procuratore "capo" della Repubblica (c'è scritto proprio così) predispone le misure organizzative per garantire il rispetto dei termini di cui all'art. 558 cpp. La mancata adozione di apposita disposizione organizzativa costituisce illecito disciplinare.

Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo davanti al GIP e tutti gli interrogatori di detenuti "fuori udienza" (anche quelli del PM) si fanno al carcere. Solo il giudice - non il PM - può emettere decreto motivato per necessità o urgenza e fare tradurre il detenuto davanti a sé. La violazione della norma è illecito disciplinare.

Tutti i detenuti devono di norma essere sentiti come testimoni in videoconferenza.

Alcune (evidenti ed immediate) "criticità":
- l'arrestato in flagrante "ai domiciliari" deve essere tradotto in udienza dalla pol. pen., non essendo i alcuna disposizione che consenta di autorizzalo a comparire personalmente;
- l'udienza per il direttissimo può essere fissata fino a 48 ore dopo la presentazione al giudice del direttissimo, perché l'arresto resta comunque efficace ai sensi dell'art. 391 CPP, non essendo imposta la lettura o l'emissione dell'ordinanza di convalida in 48 ore dall'arresto, ma in 48 ore dalla "presentazione" dell'arrestato (l'atto di presentazione è una citazione con ordine di traduzione e imputazione, ma il potere di fissare l'udienza spetta comunque al giudice);
- non è chiaro come possa il Procuratore organizzare il rispetto dei termini dell'art. 558 CPP per quanto di competenza del tribunale; inoltre se non lo fa, commette un illecito disciplinare, se lo fa ne commette un altro (indebita interferenza, tra l'altro commessa da una parte nei confronti del giudice);
- continua a non essere sanzionata disciplinarmente la presentazione dell'arrestato "in vinculis" senza che venga richiesta alcuna misura cautelare (l'art. 121 disp. att. CPP ne imporrebbe la liberazione, secondo me anche per i casi in cui il PM intenda chiedere misure non custodiali);
- l'illecito disciplinare per "ordine di traduzione abusivo" ai fini della convalida o dell'interrogatorio non fa salva l'impossibilità di sindacare il merito del decreto motivato di traduzione, aprendo in ulteriore "vulnus" nella autonomia delle decisioni giurisdizionali;
- continua a non essere indicato alcun criterio in base al quale presentare gli arrestati in convalida al GIP (e poi in giudizio direttissimo) oppure subito in giudizio direttissimo; la conseguenza è che per evitare tutto macchinoso sistema di valutazioni casa-cella-carcere il PM può disporre la custodia in carcere e limitarsi a chiedere la convalida al GIP.

Quest'ultima evenienza, peraltro, elimina tutte le criticità precedenti. Il rischio concreto, quindi, è che il numero di arrestati ristretti in carcere aumenti, dolo la pubblicazione della legga, invece di diminuire. Con buona pace delle intenzioni del legislatore.

È appena il caso di dire che non viene destinato nemmeno un euro al potenziamento dei servizi di trasporto dell'amministrazione giudiziaria o al potenziamento delle aule per le video conferenze.

Per gli OPG la soppressione si sostanzia in un trasferimento degli stessi dall'amministrazione penitenziaria al SSN, essendo ovviamente prevista la sorveglianza perimetrale e il divieto di allontanamento. Non mi pare vi sia, invece, alcuna disposizione specifica per garantire la sicurezza degli operatori sanitari da eventuali atti di violenza.

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Aldo Morgign

 
 
 
 
 
 

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