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PENALE

Il matrimonio forzato (forced marriage) dei minori e il c.d. codice rosso.

  Penale 
 martedì, 7 maggio 2019

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Maristella Cerato, sostituto procuratore generale Corte d’appello di Venezia

 

 

Sommario: 1. Il matrimonio forzato (forced marriage) dei minori: definizione e necessarie distinzioni - 2. Alcuni dati statistici - 3. Le norme vigenti - 3.1. Il c.d. codice rosso (XIII legislatura – disegno di legge n.1455-A ) - 4. Uno sguardo sull’Europa - 5. Conclusioni: dalla protezione alla prevenzione.

 

1. Il matrimonio forzato (forced marriage) dei minori: definizione e necessarie distinzioni.

La vicenda di Nojoud Ali (1), costretta a sposarsi a nove anni con un partner trentenne, raccontata nel libro autobiografico Moi Nojoud, 10 ans, divorcée (Io, Nojoud, dieci anni, divorziata, tradotto in 15 lingue) ha richiamato l’attenzione dei media sul fenomeno dei matrimoni forzati (forced marriage). La sua storia ha però indotto a ritenere che il fenomeno delle c.d. spose bambine (e, in misura inferiore, sposi bambini) sia circoscritto ad alcune aree geografiche e culturali.

In realtà, il fenomeno dei matrimoni forzati esiste anche in Italia, come drammaticamente evidenziato dal caso della ventenne Hina Saleem, uccisa dal padre a Brescia nel 2006, dopo aver rifiutato lo sposo imposto dalla famiglia. Il fenomeno presenta caratteristiche trasversali, correlate alle condizioni socio-economiche in cui versano le famiglie, piuttosto che alle specificità culturali dei singoli contesti.

Molteplici possono essere le motivazioni dei genitori dei minori per costringerli ad un precocissimo matrimonio forzato. I familiari dei minori possono esservi indotti da schemi culturali di protezione, con la finalità di assicurare loro mantenimento e integrazione sociale. Oppure, e in questi casi vi è un’ulteriore violenza, possono costringervi i minori per assicurarsi un profitto economico o per conseguire per via indiretta altri benefici (quali l’integrazione in un paese straniero o simili).

Come osservato dalla giurista Anu Sivaganesan, responsabile in Svizzera del Servizio nazionale contro i matrimoni forzati (2), l’appartenenza religiosa può svolgere un ruolo, ma non è la causa principale dei matrimoni forzati. Le ragioni sono diverse. Il matrimonio può essere visto come uno strumento per mantenere un legame forte con la cultura del proprio paese di origine o un modo per "proteggere" i giovani da stili di vita più aperti, soprattutto per quanto riguarda il rapporto alla sessualità .E può essere anche considerato un atto di solidarietà nei confronti della comunità di origine.

La pluralità di motivazioni sottese alla costrizione dei minori al matrimonio non elude, tuttavia, la natura profondamente lesiva di tale imposizione e non consente di ignorare le gravissime conseguenze per i minori di un matrimonio forzato. Oltre a subire infatti una relazione non voluta e non adeguata alla loro età, interrompono il percorso formativo e dell’istruzione scolastica, così restando privi di capacità utili per un inserimento lavorativo e il conseguimento di una autonomia economica. Inoltre, le minori sono esposte a reiterate gravidanze precoci (spesso prive di adeguata assistenza sanitaria), Un minore costretto ad un matrimonio forzato affronta conseguenze che lo segneranno per tutta la vita.

 

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul, 7.4.2011 ratif. con l. 27.6.2013, n. 77 ) indica nell’art. 37 i matrimoni forzati tra le forme di violenza da combattere.

Spesso il fenomeno dei matrimoni forzati viene accomunato a quello dei matrimoni combinati e dei matrimoni precoci. La distinzione, anche se non agevole è necessaria proprio per garantire tutela alle situazioni effettivamente connotate da violenza e prevaricazione della libertà matrimoniale. E’ opportuno, infatti, distinguere:

a-matrimonio combinato: i genitori degli sposi o comunque persone estranee e di fiducia della famiglia svolgono un ruolo guida nel rispetto della volontà (decisiva) dei nubendi;

b-matrimonio precoce: è contratto, nel rispetto della normativa vigente, prima del compimento del 18° anno di età;

c-matrimonio forzato (forced marriage): viene concluso senza il libero consenso degli interessati. La coartazione del consenso costituisce il criterio differenziatore dalle altre forme e integra una violazione dei diritti umani. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sancisce infatti che: «il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi» (Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, Art. 16 §2).Di solito, le vittime sono bambine/preadolescenti (le c.d. spose bambine), costrette al matrimonio con partners che hanno molti più anni di loro.

Rientrano nella categoria dei matrimoni forzati anche le situazioni in cui uno dei coniugi è costretto a permanere nel vincolo matrimoniale (3).

 

2. Alcuni dati statistici.

In Italia non esistono studi e statistiche ufficiali sul fenomeno dei matrimoni precoci.

Si ricorda la ricerca dell’Associazione 21 luglio, anche se limitata ad uno studio svolto nelle baraccopoli di una grande metropoli (4). La ricerca ha riguardato un campione di 3 mila persone che abitano in sette baraccopoli e ha preso in considerazione i matrimoni avvenuti tra il 2014 e il 2016 all’interno di questi contesti. Dai dati raccolti è emerso che nel periodo considerato, su un totale di 71 matrimoni riscontrati, nel 77% gli sposi erano minorenni di età compresa tra i 16 e i 17 anni. E nel 28% dei casi i contraenti avevano tra i 12 e i 15 anni; una ragazza su due si era sposata tra i 16 e i 17 anni e una su cinque ha tra i 13 e i 15 anni.

Secondo altra ricerca, in Italia ogni anno sono circa duemila le minori che già a partire dai cinque anni, si ritrovano “oggetto” di veri e propri contratti: vengono cedute come spose dalle loro famiglie in corrispettivo del mantenimento a vita delle proprie figlie, come una sorte di dote al contrario, versata dai futuri mariti ai genitori delle ragazzine.

Questo dato, elaborato dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l’adolescenza (5) , tiene conto anche delle situazioni sommerse ed evidenzia che in Italia non ci sono progetti specifici per contrastare i matrimoni forzati, né tanto meno studi statistici. L'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha provato a contare i casi accertati, quelli nei quali c'è stata una denuncia e la relativa messa in sicurezza della vittima: sono non meno di 150 ogni anno.

Gli esperti di Telefono Azzurro (6) hanno definito i matrimoni forzati una piaga in aumento nel nostro Paese, dove rischia di restare un fenomeno sommerso.

Secondo dati Unicef sono circa 12 milioni le spose bambine ogni anno. In generale, 25 milioni di matrimoni in meno rispetto a quelli previsti 10 anni fa a livello mondiale. Tuttavia la previsione fino al 2030 è preoccupante: si stima che oltre 150 milioni di ragazze si sposeranno ancora minorenni.

 

 

2. Le norme vigenti in Italia

Il matrimonio precoce del minore è regolamentato dall’art. 84 c.c., che disciplina la richiesta dell’autorizzazione per contrarre matrimonio formulata da minorenne (che abbia compiuto i sedici anni) al Tribunale per i Minorenni. Fermo restando il disfavore con il quale il legislatore vede i matrimoni precoci (“I minori di età non possono contrarre matrimonio” - art. 84, co.1, c.c.), il Tribunale per i Minorenni, accertata la maturità psico-fisica dell’istante, la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio. Il decreto è reclamabile entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione alla Corte d’Appello che decide con ordinanza non impugnabile.La verifica dell’assenza di costrizioni per i minori nella scelta matrimoniale è rimessa al vaglio del giudice minorile.

In tema di unioni civili, si è osservato in dottrina che “la l. n. 76/2016, a differenza dell’art. 84 c.c., non annovera espressamente la minore età tra gli impedimenti alla costituzione dell’unione civile. Ciò nondimeno, non vi è dubbio che l’unione civile contratta dal minore sia annullabile attraverso l’azione disciplinata dall’art. 117, comma 2, c.c. (norma non espressamente richiamata dalla legge, ma che in dottrina si ritiene preferibile applicare rispetto all’art. 1, comma 6, l. n. 76/2016). Semmai, la mancanza di una previsione ad hoc sull’età si segnala per la scelta del legislatore di non riservare al minore che abbia almeno sedici anni la possibilità – invece prevista dal secondo comma dell’art. 84 c.c. nell’ambito del matrimonio – di essere ugualmente ammesso al compimento dell’atto, previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni, là dove vengano accertate la maturità psicofisica dell’interessato, la fondatezza delle ragioni addotte e ricorrano altresì gravi motivi”(Azzari F.).

Per quanto concerne i matrimoni forzati, attualmente nella legislazione italiana non vi sono previsione specifiche di contrasto al fenomeno. I riferimenti normativi sono allo stato:

-Convenzione del Consiglio d’Europa di Istanbul (del 7.4.2011 ratifi. con l. 27.6.2013, n. 77 ) che disciplina nell’ art. 32 le conseguenze civili dei matrimoni forzati (Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima) e l’art. 37 che contiene una definizione del matrimonio forzato e le azioni di contrasto ( 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio).

-Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione

- leggi regionali in Lombardia (L.R. 3.7.2012, n. 11), Molise (L.R. 10.10.2013, n. 15), Emilia-Romagna (L.R. 27.6.2014, n. 6) e Piemonte (L.R. 24.2.2016, n. 4).

 

3.1. Il c.d. codice rosso –Disegno di legge n. 1455-A - XIII° legislatura

La Camera dei deputati ha approvato in prima lettura il 3 aprile 2019 il disegno di legge n. 1455-A, ora all'esame del Senato con il n. S. 1200, ("Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere"). È indicato dai media con l’espressione 'codice rosso', perché prevede un percorso preferenziale e d'urgenza per la trattazione dei procedimenti in materia, funzionale alla tutela delle vittime.

Oltre alla previsione di nuove norme incriminatrici in tema di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583- quinquies c.p.) e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.) nell’art. 7 viene, in particolare, proposta l’introduzione nel nostro codice penale del reato di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.), da porre nel titolo XI (delitti contro la famiglia) – Capo I (delitti contro il matrimonio).

Nel testo approvato dalla Camera il delitto di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.), è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso in danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia. La norma contempla anche il caso in cui la vittima sia costretta a contrarre una unione civile.

L’art. 19 del disegno di legge, inoltre, apporta modifiche al d.l.vo 9.11.2007, n. 204 recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato. Individua nella procura presso il tribunale, in luogo dell’attuale procura generale presso la Corte d’Appello, l’autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all’indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea e il richiedente l’indennizzo sia stabilmente residente in Italia.

È indifferibile colmare il vuoto normativo, come ricordato dalla presidente di 'Mete Onlus', Giorgia Butera, convocata il 7 marzo 2019 in audizione in Senato insieme ai rappresentanti delle associazioni A.I.D.O.S. (Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo) e Differenza donna: proprio il vuoto legislativo rende difficile soccorrere le vittime potendo contare solo sull’aiuto dei volontari (7).

Anche la recente sentenza della Corte Costituzionale 14.12.2018, n. 236, che ha dichiarato illegittima la norma che attribuisce al giudice di pace la competenza sul reato, tentato o consumato, di lesioni volontarie lievissime in danno del figlio naturale, ha fornito una chiarissima indicazione in ordine all’esigenza di offrire la più ampia tutela alle vittime di violenza in ambito familiare. La decisione della Corte costituzionale consente ora ai Tribunali ordinari l’allontanamento dalla casa familiare anche di chi è indagato o imputato per lesioni volontarie lievissime nei confronti di chi è vittima di violenza domestica, che siano figli, coniuge, anche separato o divorziato, o altra parte dell’unione civile.

Nell’attuale situazione di vuoto normativo, numerose associazioni di volontariato hanno individuato e attuano modalità di sostegno per le vittime di matrimoni forzati.

Ai minori viene offerta un’opportunità di fuggire da casa, insieme a un nome nuovo e una residenza protetta dove nascondersi dai parenti. Questo servizio non è regolato da alcuna legge, ma è sorto in modo spontaneo tra centri antiviolenza, assistenti sociali e funzionari pubblici volonterosi.

 In prima linea vi è sempre l’associazionismo. Save The Children ha sollecitato, con l’uso dei social, una riflessione collettiva in occasione dell’11 ottobre, Giornata internazionale delle bambine, e avverte che saranno nel mondo 134 milioni le minorenni che si sposeranno entro il 2030 se il trend non dovesse interrompersi. L’associazione Trama di Terre, dopo aver dato alle stampe – e alla rete – un vademecum che traccia Linee guida per la prevenzione ed il contrasto ai matrimoni forzati ha realizzato uno specifico programma di protezione in difesa delle minorenni abusate (8).

 

4. Uno sguardo sull’Europa

Nel 2005, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa con la Raccomandazione n. 1723 ha invitato i Paesi membri ad adottare politiche di contrasto al fenomeno dei matrimoni precoci e forzati. Tra gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, adottati nel settembre 2015, è inclusa l’eliminazione del fenomeno dei matrimoni con minorenni entro il 2030.

Il codice penale svizzero non vieta il matrimonio con un coniuge minorenne. Dal 1 luglio 2013 costituisce reato (perseguibile d’ufficio) la costrizione al matrimonio, punibile con una pena sino a cinque anni di reclusione. Con la nuova legge, anche le unioni contratte all’estero con dei minorenni non sono più riconosciute in Svizzera, «salvo interessi preponderanti dello stesso». L’esecutivo intende anche valutare meglio il riconoscimento dei matrimoni conclusi all’estero di persone poi trasferitesi in Svizzera. Il programma nazionale di lotta ai matrimoni forzati, avviato nel 2013 (Programma federale di lotta contro i matrimoni forzati 2013-2017- Rapporto del Consiglio federale –Berna 25 ottobre 2017), ha finanziato 18 progetti, di cui sette proposti da ONG. I programmi sono finalizzati anche a promuovere l’informazione, la sensibilizzazione e la formazione.

Nel quadro del programma federale svizzero sono stati rilevati casi, tra 2015 e agosto 2017, 83% di donne vittime di matrimonio forzato e 17% di uomini; per quanto riguarda l’età, si è riscontrata una forte percentuale di minorenni: dal 2015 al 31 agosto 2017 il rilevamento dei casi ha evidenziato 257 casi di minorenni, pari al 28,4 per cento dei casi.

Nel Regno Unito, è stato emanato il Forced Marriage (civil Protection) Act 2007 che prevede la possibilità per le vittime di matrimonio forzato di chiedere tutela al tribunale. La legge consente alle vittime, e anche alle terze parti che le rappresentano, di ottenere degli “ordini di protezione dal matrimonio forzato” – Forced Marriage Protection Order (FMPO) – e ha introdotto linee-guida vincolanti sul matrimonio forzato, finalizzate a una maggior efficienza e coordinamento fra gli enti e i soggetti coinvolti, tra i quali polizia e servizi sociali. In base ai dati forniti dalla “Forced marriage unit” del Ministero dell’Interno inglese (Home Office), sono state circa 1.200 le segnalazioni relative a possibili casi di matrimoni forzati. Quasi otto casi su dieci (il 78%) riguardano donne e ragazze, per un totale di 930 casi segnalati su 1.196. In 355 casi, le vittime hanno meno di 18 anni (di cui 186 di età inferiore a 15).

In Belgio, la costrizione al matrimonio è punibile dal 2007 con una pena detentiva fino a due anni e con la multa fino a 2.500 euro.

 La Norvegia, invece, ha modificato il suo codice penale nel 2003. Ora il forced marriage è un reato punibile fino a sei anni di carcere, ma è anche vietato contrarre matrimonio con una persona di età inferiore ai 16 anni.

La Germania è stata l'ultimo paese europeo, in ordine di tempo, a vietare il matrimonio forzato. Nel marzo 2011 il governo tedesco lo ha reso crimine punibile fino a cinque anni di carcere.

Anche la legge francese vieta i matrimoni forzati. Nel 2016 il Ministero federale degli interni ha individuato 1457 minori coinvolti in matrimoni forzati, di questi 1100 erano ragazze (per una più ampia e puntuale disamina delle normative vigenti negli Stati, si rimanda al volume Female Genital Mutilation and Forced Marriage - Consiglio d’Europa, 2018).

5. Conclusioni: dalla protezione alla prevenzione.

Il matrimonio forzato costituisce una violazione dei diritti umani e in tale ottica richiede una regolamentazione normativa e la previsione di una sanzione penale per gli autori della violazione.

In proposito, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, in occasione dell’audizione 13.2.2019 davanti alla Commissione Giustizia del Senato sui disegni di legge in materia di costrizione matrimoniale nei confronti dei minorenni, ha condiviso la proposta di introdurre in Italia il reato di matrimonio forzato e ha evidenziato che anche il matrimonio precoce, pur in caso di consenso espresso dal minore, deve essere oggetto di attenta valutazione per assicurare ai minori il diritto ad una libera e serena scelta di vita.

Nel nostro sistema esistono già numerose norme a tutela delle vittime di violenza. Una disciplina specifica consentirebbe una trattazione più immediata dei casi e l’avvio di una riflessione nella collettività in ordine alle gravi conseguenze del fenomeno.

Gli Stati europei sono stati sollecitati a sviluppare piani d'azione e strategie nazionali e a promuovere gli scambi al fine di combattere queste violazioni dei diritti umani (cfr. la Guida alle buone e promettenti pratiche volte a prevenire e combattere le mutilazioni genitali femminili e il matrimonio forzato, finalizzata a fornire una guida strategica sugli standard, i principi e le caratteristiche della necessaria risposta integrata per porre fine al fenomeno- nota 9).

È, comunque, necessaria una maggiore sensibilizzazione delle autorità e delle agenzie educative affinché imparino a riconoscere le situazioni a rischio. In particolare, appare necessario potenziare il lavoro di prevenzione nelle scuole, che rappresentano un luogo in cui le vittime hanno la possibilità di esprimere i loro dubbi e le loro paure. Il primo allarme può arrivare per esempio da un’insegnante, una bidella o dal referente di uno stage. Un primo campanello d’allarme è rappresentato dall’alta dispersione scolastica. Se le potenziali vittime sono minori devono essere contattati i servizi sociali e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per eventuali provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale e di collocamento eterofamiliare della minore. Se la potenziale vittima è maggiorenne, potrà decidere, con l’assistenza dei servizi sociali. Il sostegno psicologico è, comunque, sempre necessario per rispettare il legame affettivo delle vittime con gli adulti di riferimento e per evitarne l’isolamento sociale.

Come osservato da Maria Grazia Panunzi (A.I.D.O.S.), il solo approccio penale rischia di tradursi in una ‘non soluzione’: serve un intervento integrato, che tenga conto dei fattori legati alla povertà e al basso livello di istruzione … e della necessità di far emergere le cause profonde che si nascondono dietro al fenomeno».

Essenziale, ai fini di adeguata prevenzione, è anche il monitoraggio del fenomeno. L’art. 11 della Convenzione di Istanbul prevede la raccolta di dati affidabili e sistematici di tutte le forme di violenza per acquisire un condiviso know-how specifico di intervento, fornendo informazioni generali, scambi di esperienze e offerte formative.

 

NOTE

1. Nojoud Ali Moi Nojoud, 10 ans, divorcée (Io, Nojoud, dieci anni, divorziata, ed. Piemme, 2009), da cui è stato tratto il film La sposa bambina

2. Matrimoni forzati: quando in gioco c'è la vita di una persona, /www.swissinfo.ch/ita/intervista-_matrimoni-forzati--quando.../43692250, intervista a cura di Stefania Summermatter, 27.11.2017.

3. Cfr. il volume Female Genital Mutilation and Forced Marriage - Consiglio d’Europa, 2018

4. Report Spose bambine: la prima indagine italiana registra record mondiale, di Gaetano De Monte, www.osservatoriodiritti.it, 27.11.2017.

5. Pubblicato in Minori.it – Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza (www.minori.it), 5.8.2014.

6. Alessandra Benignetti, 18.9.2018, il Giornale.it.

7. Perché è necessaria una legge sui matrimoni forzati in Italia di Luisa Rizzitelli, in www.letteradonna.it, 28.6.2018.

8. Linee guida per operatori dei CPSA, 19.12.2017, www.tramaditerre.org/tdt/indices/index_276.

9. Cfr. pubblicazione Female Genital Mutilation and Forced Marriage - Consiglio d’Europa, 2018.

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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