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il TAR Lazio sulla nomina dei giudici tributari

 mercoledì, 9 maggio 2012

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 In calce la sentenza con la quale il TAR Lazio ha accolto il ricorso contro il silenzio del CPGT in materia di nomina dei giudici tributari, ritenendo non idonea ad esaurire la materia del contendere l'approvazione delle graduatorie (effettuata il giorno dell'udienza).

 

 

La dichiarazione di inammissibilità dell'azione di accertamento della qualità di giudice tributario ha natura formale e non preclude la sua riproposizione nel merito, poiché il collegio ha solo ritenuto che in materia di concorsi non si applica il principio generale del silenzio assenso. Pertanto agiremo nelle forme ordinarie perché venga dichiarata la nomina nei casi in cui ci sarà esclusione o nomina in soprannumero nonostante ci fossero i presupposti per la nomina in servizio effettivo.

 

Invito i numerosi colleghi che ci hanno contattato per segnalare problemi con le graduatorie (punteggi non riconosciuti, esclusioni, nomina in sedi non indicate come prime di aspiranti che estromette dalle funzioni chi le ha indicate per prime ecc.) a segnalare eventuali necessità di assistenza all'indirizzo

ufficiosindacalemagistrati@gmail.com

 

Aldo Morgigni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1473 del 2012, proposto da: 
Aldo Morgigni ed altri ... OMISSIS ..., tutti rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Petillo, con domicilio eletto presso Salvatore Petillo in Roma, via F. Ozanam, 69; 

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per la richiesta

1) dell’accertamento di intervenuto silenzio – assenso da parte del CPGT in relazione all’intervenuta idoneità dei Magistrati candidati come giudici tributari in organico o in soprannumero presso la prima Commissione Tributaria richiesta nella domanda ex art. 2 l. n. 241/90 e 4, comma 39, l. n. 183/2011;

2) di nomina di un Commissario ad acta per procedere alla formazione delle relative graduatorie ed alla trasmissione delle stesse al Presidente della Repubblica per l’emissione del decreto di nomina e la successiva immissione in servizio dei ricorrenti quali Giudici Tributari del Concorso a 960 posti di Giudice nelle Commissioni Tributarie provinciali e regionali (bando pubblicato sulla G.U., IV^ s.s., n. 65 del 16.8.2011);

e con riserva di successivi motivi aggiunti come per legge.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti rappresentano di essere tutti magistrati ordinari (requirenti, giudicanti, onorari), amministrativi e contabili, in servizio o a riposo alla data di pubblicazione del d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011.

L’art. 39, comma 4, d.l. n. 98/2011 (come modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111 e, successivamente, dall'art. 2, comma 35-quinquies, lett. b), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n. 148), ha previsto che: “Al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio di Presidenza provvede ad indire, entro due mesi dalla predetta data, apposite procedure ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, senza previo espletamento della procedura di cui all'articolo 11, comma 4, del medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie. Conseguentemente le procedure di cui al citato articolo 11, comma 4, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono revocate. I concorsi sono riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in servizio, che non prestino già servizio presso le predette commissioni. Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei concorsi”.

Con delibera approvata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il 3.8.2011 e pubblicata sulla G.U., IV^ s.s., del 16.8.2011, n. 65, è stato bandito il concorso a 960 posti di Giudice Tributario presso le Commissioni Tributarie di primo e secondo grado, riservato ai Magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Il predetto art. 39 d.l. n. 98/2011, surriportato, stabilisce che le procedure debbano (avrebbero dovuto) concludersi entro il 31.12.2011, al fine di procedere alla nomina dei Giudici Tributari il 1.1.2012.

Aggiungono i ricorrenti che, dopo l’indizione del concorso, si sono registrate proteste da parte dei liberi professionisti e delle altre categorie escluse dalla predetta tornata concorsuale, proteste condivise dallo stesso Organo di autogoverno della Giustizia tributaria, che ha espresso il proprio dissenso dalle scelte dell’Esecutivo con delibera n. 1999 del 25.10.2011

Tale sarebbe la ragione – a dire dei ricorrenti – per la quale il CPGT non ha ancora proceduto agli adempimenti, e alle conseguenti nomine, previsti dalla l. n. 183/2011.

Con il presente ricorso essi sostengono, in primo luogo, che sulle istanze presentate si sarebbe formato il silenzio – assenso, non essendo, nel frattempo, intervenuta alcuna dichiarazione di inidoneità da parte dell’Organo di autogoverno, nei termini di legge.

Ad ogni buon conto, l’amministrazione versa, ormai, in una situazione di inadempimento posto che lo stesso legislatore ha stabilito il termine del 31.12.2011.

Essi adiscono quindi questo Tribunale amministrativo, affinché – quantomeno - ordini all’amministrazione di formare le graduatorie e di immettere in servizio i ricorrenti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 39, l. n. 183/2011.

Chiedono, altresì, la nomina di un Commissario ad acta, affinché provveda in sostituzione dell’amministrazione.

Si sono costituiti, per resistere, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 18 aprile 2012.

2. In via preliminare reputa il Collegio che non sussista alcuna ragione per estromettere dal presente giudizio, così come dallo stesso richiesto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ed infatti, gli adempimenti prescritti dall’art. 39, comma 4, del d.l. n. 98/2011, nonché dall’art. 4, comma 39, della l. n. 183/2011, incombono sia al Consiglio di Presidenza che al Ministero.

In particolare, a quest’ultimo compete di proporre al Presidente dalla Repubblica (sia pure in conformità alla delibera del Consiglio di Presidenza), i giudici da nominare (art. 9, comma 1, d.lgs. n. 545 del 1992), di stabilire “con proprio decreto il termine e le modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi [...]” (comma 5, inserito dall'art. 39, comma 2, lett. d), d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n. 111), di decretare le “esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti” (ultimo comma, disp. ult.cit.).

Pertanto – atteso che l’oggetto del presente giudizio si estende all’accertamento dell’obbligo di provvedere alle nomine - reputa il Collegio che i ricorrenti abbiano correttamente intimato anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in qualità di parte necessaria del presente processo.

2.1. E’ invece fondato il rilievo della difesa erariale, secondo cui l’azione volta all’accertamento della formazione del silenzio – assenso alla stregua di quanto previsto, in via generale, dall’art. 20 della l. n. 241/90 (“1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.”), risulta inammissibile.

La norma appare infatti concepita per le attività private soggette ad autorizzazione (ai fini della prescritta semplificazione) e non è applicabile a selezioni concorsuali analoghe a quelle di cui si verte che non sono, ovviamente, finalizzate al “rilascio di provvedimenti amministrativi”.

2.2. Il ricorso è invece fondato nella parte in cui i ricorrenti si dolgono dell’inadempimento delle amministrazioni intimate.

Le norme surriportate, secondo cui “Al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio di Presidenza provvede ad indire, entro due mesi dalla predetta data, apposite procedure [...]” (art. 39, comma 4, d.l. n. 98/2011), e “Tutti i candidati risultati idonei all'esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a comporre l'organico della commissione tributaria prescelta a misura che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti e da tale momento sono immessi nelle relative funzioni [...] (art. 4, comma 39, l. n. 183/2011), configurano indubitabilmente la data del 31.12.2011 come il dies ad quem dei prescritti adempimenti, finalizzati alla completa copertura dell’organico della Commissioni tributarie locali.

Al riguardo, è poi irrilevante che il termine medesimo – come osservato dalla difesa erariale – sia meramente ordinatorio giacché il suo superamento, pur non “consumando” i poteri dell’amministrazione, colloca quest’ultima in mora, secondo il noto principio “dies interpellat pro homine”.

Nella fattispecie, è, altresì, irrilevante che, nel frattempo, siano state adottate dal CPGT “le prime delibere di approvazione” delle graduatorie, non essendovi prova del fatto che tanto sia avvenuto anche per le sedi di interesse dei ricorrenti.

In definitiva, nessun dubbio può sussistere in merito al dovere delle amministrazioni intimate di portare a termine le procedure selettive e di nomina, per tutti i posti vacanti e messi a concorso.

A tal fine, esse dovranno provvedere – per quanto di rispettiva competenza - nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza; in difetto sarà nominato, su richiesta di parte, un Commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, adottando tutte le determinazioni e tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari per l'integrale esecuzione della sentenza stessa.

3. Infine – in considerazione del complessivo esito della controversia e, segnatamente, dell’inammissibilità dell’azione di accertamento – vi sono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, così provvede:

1) accerta e dichiara l’obbligo delle amministrazioni intimate di completare le procedure concorsuali, con le relative nomine, per la copertura di 960 posti di giudice tributario presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali, di cu al bando pubblicato nella G.U.R.I., IV s.s., del 16.8.2011, n. 65;

2) ordina alle medesime amministrazioni di concludere tali adempimenti entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione e/o notificazione, se anteriore, della presente sentenza;

3) compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 
 
 
 
 
 

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