Risoluzione sulle attribuzioni del Consiglio in materia di collocamento a riposo e dimissioni:
delibera
di attenersi ai seguenti principi nell’esercizio delle proprie attribuzioni:
a) in materia di collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età: 1) adotta, qualora ravvisi la
sussistenza dei presupposti dell’istituto, delibere aventi natura ricognitiva, individuando il
momento della cessazione del rapporto nel giorno successivo a quello del compimento del
settantesimo anno di età o a quello fissato nel provvedimento di trattenimento in servizio,
ovvero nel giorno, intermedio tra questi due, che il magistrato indichi successivamente alla
delibera di trattenimento in servizio; 2) nel caso di eventuali revoche della richiesta di
collocamento a riposo prima della data fissata come termine del trattenimento in servizio, il
Consiglio ne prende atto, riconoscendo ad esse piena efficacia, salvo che sia stata già adottata
la delibera di collocamento a riposo, ovvero che la revoca sia stata presentata in data
successiva a quella fissata nella richiesta di collocamento a riposo;
b) in materia di cessazioni per anzianità di servizio: 1) adotta, qualora ravvisi la sussistenza
dei presupposti dell’istituto, delibere di presa d’atto, aventi natura ricognitiva, individuando il
momento della cessazione del rapporto nel giorno indicato dal magistrato, purché a tale data
si sia verificato il compimento dei quaranta anni di servizio; 2) nel caso di eventuali revoche
della richiesta di cessazione dal servizio, il Consiglio ne prende atto, riconoscendo ad esse
piena efficacia, salvo che sia stata già adottata la delibera di presa d’atto, ovvero che la revoca
sia presentata in data successiva a quella fissata nella richiesta di cessazione;
c) in materia di cessazioni dal servizio per dimissioni: 1) adotta, qualora ritenga di accettarle,
un provvedimento di accoglimento, individuando il momento della cessazione del rapporto
nel giorno in cui avviene la comunicazione al magistrato del decreto del Ministro della
Giustizia che recepisce la delibera di accettazione da parte del C.S.M., ovvero, se il magistrato
abbia indicato un data successiva al giorno di perfezionamento dell’iter procedimentale, in
tale data; 2) nel caso di eventuali revoche delle dimissioni, il Consiglio ne prende atto,
riconoscendo ad esse piena efficacia, purché le stesse siano presentate prima della
comunicazione al magistrato del decreto del Ministro della Giustizia che recepisce la delibera
di accettazione delle dimissioni da parte del C.S.M.