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CIVILE

La forma del negozio fiduciario in materia immobiliare.

  Civile 
 giovedì, 2 aprile 2020

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Corrado Mistri, Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione

 
 

 

 

L'autore, Sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, affronta i principali aspetti legati alla natura giuridica ed alla forma del negozio fiduciario in materia immobiliare alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione intervenuto con la pronuncia n. 6459 del 2020.

 

1. Nozione. Il negozio fiduciario si realizza quando un soggetto (detto fiduciante), trasferisce o fa trasferire ad un altro (detto fiduciario) una situazione giuridica ovvero un diritto reale o personale, e quest'ultimo si obbliga ad esercitarlo secondo le modalità ed i tempi stabiliti raggiungendo una finalità pratica diversa e ulteriore rispetto a quella propria dello schema causale utilizzato e piegando quindi il negozio traslativo al conseguimento di uno scopo ulteriore rispetto al mero trasferimento di un diritto o di una situazione giuridica soggettiva.

Il negozio fiduciario, come noto, è un istituto non positivizzato dal nostro ordinamento, ma è il risultato di una rielaborazione e di una ricostruzione operata sia a livello giurisprudenziale che dottrinario, e si presenta connotato dai seguenti caratteri:

- l'esistenza di un negozio tipico che, all'esterno, appare posto in essere per la sua finalità tipica;

- l'effettivo trasferimento del diritto al fiduciario;

- l'eccedenza del mezzo usato rispetto allo scopo dei contraenti.

Nella manualistica tradizionale si distinguono:

- la fiducia dinamica, caratterizzata dall'effettivo effetto traslativo, strumentale alla realizzazione dello scopo fiduciario, dalla fiducia statica, che si ha quando manca del tutto un atto di trasferimento perchè il soggetto è già investito, ad altro titolo, di un determinato diritto ed il relativo titolare, che sino a un dato momento esercitava il diritto nel proprio esclusivo interesse, si impegna ad esercitare le proprie prerogative nell'interesse altrui, in conformità a quanto previsto dal pactum fiduciae;

- la fiducia cum amico, ove la creazione della titolarità è funzionale alla realizzazione di una detenzione e di una gestione del bene nell'interesse del fiduciante ed in vista di un successivo, ulteriore trasferimento della titolarità allo stesso fiduciante ovvero ad un terzo, e la fiducia cum creditore, ove il contratto fiduciario intercorre tra debitore e creditore e l'interesse del fiduciante è quello di trasferire la proprietà di un suo bene al fiduciario, suo creditore, a garanzia del diritto di credito, con l'impegno del fiduciario a ritrasferire il bene al fiduciante se questi adempie regolarmente al proprio debito, fattispecie questa che esige nel nostro ordinamento una attenta e penetrante valutazione diretta ad accertare che non si realizzi un contratto in frode alla legge e precisamente in violazione del divieto di patto commissorio.

 

2. Natura giuridica - Tesi minoritarie. Plurime e variegate sono le posizioni sulla natura giuridica del negozio fiduciario: autorevole dottrina (Santoro-Passarelli, Carresi, Scognamiglio) sostiene che il negozio fiduciario sarebbe un negozio astratto avente causa diversa rispetto a quella prevista dalla legge, immeritevole di tutela in quanto la causa fiduciae non è una valida causa (o ragione) idonea al trasferimento di un diritto.

Alcuni autori (Visalli, Salvatore Romano) sostengono invece la tesi che spiega l’istituto della fiducia qualificandolo come fenomeno metagiuridico basato sull'affidamento che il fiduciante ripone nella correttezza del fiduciario e nel quale è ravvisabile un'eccedenza del mezzo rispetto allo scopo tipico.

Altri autori (Grassetti, Torrente), ancora, sostengono che il negozio fiduciario sia un negozio atipico, unitario, connotato da una causa atipica, la cosiddetta causa fiduciae, costituita dall'affidamento del fiduciante sul comportamento leale del fiduciario, la cui legittimità ed ammissibilità non può essere posta in dubbio in quanto le parti hanno, in virtù dell'articolo 1322 cod. civ., il potere di concludere contratti atipici col solo limite della meritevolezza degli interessi perseguiti, essendo soltanto ovviamente necessario che il negozio posto in essere non sia diretto a eludere una norma imperativa, perché altrimenti si ricadrebbe nella nullità dell'accordo, ai sensi dell'articolo 1344 cod. civ.

Più specificamente si è parlato, in materia immobiliare, di negozio atipico ad effetti reali, nel quale il diritto reale è strumentale e temporalmente limitato dalla funzione del negozio fiduciario, interpretazione questa che però contrasta con il numerus clausus dei diritti reali.

 

3. Natura giuridica - Tesi maggioritarie. Due sono le posizioni più accreditate.

Secondo la prima, seguita dalla prevalente giurisprudenza, il negozio fiduciario rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, ma in via indiretta: il negozio, che è realmente voluto dalle parti, viene infatti posto in essere in vista di un fine pratico (la c.d. causa concreta) diverso da quello suo tipico, e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso.

Conseguentemente, l'intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento del diritto in favore del fiduciario, limitato però dagli obblighi stabiliti inter partes, compreso quello del trasferimento al fiduciante, in cui si ravvisa il contenuto del pactum fiduciae; essenziale sottolineare che la intestazione al fiduciario è essa stessa nell'interesse del fiduciante e proprio per questo si parla di negozio indiretto.

In tal senso meritano di essere richiamate le sottoindicate due pronunce del giudice di legittimità:

- Cass. civ., sez. II, 25 maggio 2017, n. 13216: ritiene l’equiparabilità del negozio fiduciario al contratto preliminare ed afferma che <<il pactum fiduciae con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, allorché riguardi beni immobili, la forma scritta ad "substantiam", atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo>>;

- Cass. civ., sez. I, 17 settembre 2019, n. 23093: ritiene che il negozio fiduciario rientri nella categoria più generale dei negozi indiretti caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, bensì indiretta, nel senso che il negozio, che è realmente voluto dalle parti, viene posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico, e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso e che da ciò consegua, come necessario corollario, che se il pactum fiduciae riguarda beni immobili, occorre che questo risulti da un atto in forma scritta ad substantiam, in quanto sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare, per il quale l’articolo 1351 cod. civ., impone la stessa forma del contratto definitivo ed afferma che <<il "pactum fiduciae" con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, qualora riguardi beni immobili, la forma scritta ad substantiam>>;

La tesi che individua la natura giuridica del negozio fiduciario in quella del negozio indiretto, incontra il limite della equiparazione del negozio fiduciario - che, come ricordato, è istituto non positivizzato - al contratto preliminare, che è viceversa istituto giuridico espressamente normato a livello codicistico; per tale motivo altra posizione, che ad avviso di chi scrive merita maggiore condivisione, riconduce la figura del negozio fiduciario a quella del collegamento negoziale.

Secondo tale teoria il negozio fiduciario integra la tipica ipotesi di collegamento negoziale, con un primo negozio ad effetti reali di carattere esterno ed efficace verso i terzi, e con un secondo negozio, collegato all'altro e ad effetti obbligatori, che modifica il risultato finale del primo negozio comportando una eccedenza del mezzo rispetto allo scopo (che consiste in un fine ulteriore che trascende gli effetti tipici di ciascuno dei singoli negozi, in ragione del nesso teleologico tra di essi), meritevole di tutela in virtù del principio dell’autonomia privata e viziato da nullità nella sola ipotesi in cui l’operazione si connoti per la frode alla legge (articolo 1344 cod. civ.).

Al proposito Galgano parla di <<collegamento di due negozi, uno ad effetto reale e l’altro ad effetto obbligatorio, attraverso il quale si persegue uno scopo diverso dalla causa del negozio prescelto, avendo il pactum fiduciae la funzione di piegare il contratto prescelto alla realizzazione dello scopo perseguito>>; secondo tale opinione, in buona sostanza, il negozio fiduciario mette capo ad una operazione negoziale formalmente articolata in più negozi (elemento della pluralità negoziale), ma sostanzialmente a carattere unitario e diretta a realizzare il programma fiduciario nel ché si connota la causa fiduciae.

 

4. La forma del pactum fiduciae nei negozi aventi ad oggetto beni immobili. Sostanzialmente ambedue le posizioni richiamate al paragrafo che precede ritengono necessaria la forma scritta se il pactum fiduciae ha ad oggetto beni immobili: il negozio fiduciario, quando si riferisce a beni immobili, deve infatti rivestire necessariamente la forma scritta ad substantiam, in virtù del principio consolidato secondo cui ogni obbligazione che importa l’obbligo di trasferire un bene immobile deve seguire la forma prevista per la vendita (Cass. civ. Sez. II, 9 maggio 2011, n. 10163; Cass. civ. Sez. II, 7 aprile 2011, n. 8001; Cass. civ. Sez. II, 13 ottobre 2004, n. 20198; Cass. civ. Sez. II, 13 aprile 2001, n. 5565; Cass. civ. Sez. II, 19 luglio 2000, n. 9489; Cass. civ. Sez. II, 29 maggio 1993 n. 6024).

La necessità della forma scritta per i negozi fiduciari aventi ad oggetto beni immobili viene in particolare ritenuta giustificata dalla necessità di garantire la certezza del traffico giuridico, generandosi altrimenti inevitabili difficoltà, ad esempio per il notaio ai fini della redazione dell’atto e della successiva trascrizione, nonché in materia di trattamento fiscale e di rispetto della normativa antiriciclaggio.

La tesi del collegamento negoziale, peraltro, rimarca come appaia più aderente alla realtà sottesa alle spesso complesse operazioni sottostanti agli accordi fiduciari, staccarsi dalle risalenti ricostruzioni descrittive del pactum fiduciae come articolato in due negozi (uno esterno e reale, ed uno interno ed obbligatorio) per sostenere che, qualora tra due parti intercorra un accordo fiduciario, esso viene a comprendere l'intera operazione connotandola di una causa unitaria, quella appunto di realizzare il programma fiduciario, mentre per la sua realizzazione possono essere posti in essere diversi negozi giuridici, che comportano una pluralità di segmenti negoziali e che, a seconda dei casi e degli obiettivi che con l'accordo fiduciario ci si propone di realizzare, possono essere differenti sia nel numero che nella tipologia.

Da tanto consegue che l’impegno ad effettuare il ritrasferimento possa essere assunto anche mediante dichiarazione unilaterale che intervenga in un momento successivo rispetto a quello della conclusione del pactum fiduciae, in tal caso presentando l’atto unilaterale natura ricognitiva del precedente negozio fiduciario tra le parti e sostanziandosi nell’esecuzione di quell'accordo quale espressione di una articolata e complessa operazione negoziale rientrante nell’ambito della fiducia.

La pronuncia resa da Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2014, n. 10633, che costituisce espressione di tale orientamento, evidenzia infatti come non sia infrequente che l'accordo fiduciario non sia scritto, ma che il soggetto in quel momento beneficiario della intestazione si impegni unilateralmente a modificare in un futuro la situazione secondo gli impegni presi con l'altro soggetto; in tal caso, allora, si è in presenza di <<un impegno che nasce come unilaterale e che come atto unilaterale ha una propria autonoma dignità atta a costituire fonte di obbligazioni in quanto è volto ad attuare l'accordo fiduciario preesistente. La fiducia è la causa dell'intera operazione economica posta in essere, che si articola in diversi negozi giuridici e che colora di liceità e di meritevolezza l'impegno di ritrasferimento assunto dalla G. con la sottoscrizione del suo impegno unilaterale>>; si parla al proposito di collegamento evidente con il negozio fiduciario.

Abbracciando la tesi del collegamento negoziale e valorizzando quindi la natura giuridica del negozio fiduciario quale operazione unitaria costituita da una pluralità di segmenti negoziali che hanno quale obiettivo la realizzazione del programma fiduciario, si ritiene idonea anche una dichiarazione ricognitiva unilaterale, redatta per iscritto e sottoscritta, ove contenga l’impegno attuale del promittente e l’indicazione precisa degli immobili oggetto dell’impegno di ritrasferimento, che viene a qualificarsi come dichiarazione autonoma con effetti obbligatori volta ad attuare l’impegno fiduciario.

Tale dichiarazione non va peraltro confusa con le mera dichiarazione confessoria, come già insegna Cass. civ., sez. II, 9 maggio 2011, n. 10163, perché questa si limita a richiamare un accordo altrimenti concluso, essendo invece necessario che la dichiarazione unilaterale costituisca l’estrinsecazione formale diretta della volontà negoziale delle parti riferita alla causa fiduciae, da dimostrare mediante accertamenti di fatto riservati alla cognizione ed alla valutazione dei giudici del merito ed insindacabile in sede di legittimità.

 

5. La rimessione della questione alle Sezioni Unite: ordinanza n. 20934 del 2019. Con la sopraindicata ordinanza, la Seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo presidente rimarcando come, allorientamento prevalente che richiede per il negozio fiduciario, ove involga diritti immobiliari, la forma scritta a pena di nullità, si è andato da ultimo contrapponendo l’indirizzo che ritiene sufficiente, a fronte di un pactum fiduciae concluso oralmente, una dichiarazione unilaterale scritta con cui il fiduciario si impegna, in maniera attuale e precisa, a trasferire al fiduciante (ovvero ad un terzo da questo indicato) la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di detto precedente accordo fiduciario, dichiarazione che, nel realizzare la conservazione del preesistente rapporto, costituirebbe autonoma fonte di obbligazione per il soggetto che la sottoscrive, suscettibile di esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 cod. civ., purchè contenga l’esatta individuazione dell'immobile, con l’indicazione dei confini e dei relativi dati catastali.

Trattasi della posizione che dogmaticamente riconduce il negozio fiduciario non già al negozio indiretto, bensì all'istituto del collegamento negoziale, in relazione alla quale la Seconda sezione mostra perplessità sia perché il pactum fiduciae, laddove ha ad oggetto diritti reali immobiliari, non può e non deve sfuggire alla forma scritta; e sia perché la dichiarazione unilaterale del fiduciario non potrebbe avere funzione ricognitiva retrospettiva e ancor meno ridursi alla confessione di un diritto reale altrui, dovendo apparire, ad avviso della Sezione remittente <<e nitidamente, attraverso il compiuto esame della vicenda fattuale (nel quale anche il dato temporale assume un significato niente affatto secondario), il precipitato della causa fiduciaria concreta>>.

 

6. La posizione della Procura generale della Corte di Cassazione. Con memoria del 19 giugno 2019, presentata nel ricorso che ha dato origine allordinanza di rimessione indicata al precedente paragrafo, lufficio requirente presso il giudice di legittimità, ricordato come l’intestazione fiduciaria di un bene sia il frutto della combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante, di talché, ai fini della relativa configurabilità, è necessario che il trasferimento vero e proprio in favore del fiduciario sia limitato dall'obbligo, inter partes, del ritrasferimento al fiduciante o al beneficiario da lui indicato, in ciò esplicandosi il contenuto del pactum fiduciae, in adesione alla tesi del c.d. collegamento negoziale ha sostenuto che, qualora tra due parti intercorra un accordo fiduciario, esso comprende l’intera operazione e la connota di una causa unitaria, quella appunto di realizzare il programma fiduciario, mentre per la sua realizzazione possono essere posti in essere diversi negozi giuridici, differenti sia nel numero che nella tipologia, a seconda dei casi e degli obiettivi che con l'accordo fiduciario ci si propone di realizzare.

Conseguentemente, ove la Corte territoriale, con motivazione specifica e quindi incensurabile in sede di legittimità, abbia configurato in maniera argomentata e plausibile quale negozio fiduciario un rapporto inter partes, nessun dubbio vi deve essere in ordine alla ammissibilità dell’impegno a trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di un precedente accordo fiduciario assunto mediante dichiarazione unilaterale che intervenga in un momento successivo, alla quale dovrà attribuirsi non già valenza confessoria, bensì natura di dichiarazione di impegno al ritrasferimento del bene acquistato in esecuzione di un precedente accordo fiduciario.

In proposito, valorizzando al massimo lelemento del collegamento negoziale, viene anche negato rilievo dirimente alla mancata indicazione puntuale e specifica dei dati catastali dell’immobile nella dichiarazione unilaterale, ove sussista e sia accertato il collegamento negoziale tra il precedente atto di compravendita e la successiva dichiarazione unilaterale, risultando la stessa quale elemento dell’operazione fiduciaria e potendo, proprio per tale ragione, considerarsi superata la carenza dei dati catastali e l’indicazione dei confini nella scrittura unilaterale, stante il riferimento all’originario atto di compravendita contenente tali dati.

Neppure si è ritenuto debbano assumere rilievo necessitato altri elementi quali il richiamo espresso al pactum fiduciae ovvero la distanza temporale tra i negozi collegati, bastando che la dichiarazione unilaterale si inserisca quale elemento della pluralità dei segmenti negoziali che costituiscono l’operazione unitaria che ci si propone di realizzare con l'accordo fiduciario e venga quindi a rappresentare un sottosegmento del segmento negoziale che qualifica l'intera operazione e la connota di una causa unitaria, quella appunto di realizzare il programma fiduciario, con accertamento di fatto riservato alla cognizione ed alla valutazione dei giudici del merito ed insindacabile in sede di legittimità ove coerentemente e plausibilmente argomentato.

Non sussistono, infatti, nè principi generali dell'ordinamento, nè disposizioni di legge che consentano di negare la possibilità di attribuire efficacia all'atto scritto unilaterale ricognitivo di un precedente negozio fiduciario tra le parti che, in esecuzione di tale accordo raggiunto nel rispetto del principio di libertà delle forme, contenga l'impegno a trasferire un immobile: non i principi in materia di forma, dominati dal principio della libertà delle forme, le cui deroghe non sono suscettibili di applicazione analogica ex articolo 14 preleggi, e non la necessaria liceità causale e meritevolezza dell'impegno negoziale assunto dalle parti, poichè la prospettiva più favorevole alla libertà delle forme non impedisce tale apprezzamento da parte del giudice chiamato a dirimere le relative controversie.

 

7. La decisione delle Sezioni Unite: sentenza n. 6459 del 2020. Con la sentenza del 6 marzo 2020, n. 6459, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione prendono posizione in favore della tesi che riconduce il negozio e più in generale il fenomeno fiduciario all'istituto del collegamento negoziale, affermando il principio di diritto secondo cui <<per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario. La dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria>>.

Le Sezioni Unite, dopo aver diffusamente ed approfonditamente passato in rassegna gli indirizzi giurisprudenziali manifestatisi in proposito, ritengono debba essere rimeditato e superato l'orientamento dominante che, nel richiedere la forma scritta ad validitatem del patto fiduciario con oggetto immobiliare, muove da un'equiparazione del pactum fiduciae al contratto preliminare, stante l'evidente e marcata diversità della natura e degli di interessi perseguiti da tali figure.

Infatti, in disparte dalla circostanza che, comunque, il rimedio dell'esecuzione in forma specifica non è legato alla forma del negozio da cui deriva l'obbligo di contrattare, potendo l'articolo 2932 cod. civ., trovare applicazione anche laddove l'obbligo di concludere un contratto riguardi cose mobili, nel contratto preliminare l'effetto obbligatorio è strumentale all'effetto reale e lo precede, mentre nel contratto fiduciario l'effetto reale viene prima e su di esso s'innesta l'effetto obbligatorio, la cui funzione non è propiziare un effetto reale già prodotto, ma conformarlo in coerenza con l'interesse delle parti.

Il pactum fiduciae con oggetto immobiliare, in adesione al più recente orientamento - meritevole di piena condivisione, ad avviso di chi scrive - che riconduce il negozio fiduciario alla fattispecie del collegamento negoziale, va piuttosto assimilato, secondo la pronuncia delle sezioni Unite, all'istituto del mandato senza rappresentanza, approdo al quale i supremi giudici pervengono: da un lato, con il conforto della dottrina che evidenzia come mandato (in nome proprio) e negozio fiduciario si presentino entrambi come espressioni della interposizione reale di persona; dall'altro, richiamando l'insegnamento del giudice di legittimità secondo cui <<in ossequio al principio di libertà della forma, il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta e che il rimedio dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire al mandante l'immobile acquistato dal mandatario è esperibile anche quando il contratto di mandato senza rappresentanza sia privo di forma scritta>>[1].

 Sostiene quindi la Corte[2] come, analogamente a quanto avviene nel mandato senza rappresentanza, anche per la validità dal pactum fiduciae che preveda l’obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario per averlo questi precedentemente acquistato, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio, di talché l'accordo concluso verbalmente è fonte dell'obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quando il diritto acquistato dal fiduciario, per conto del fiduciante, abbia natura immobiliare.

Se le parti non hanno formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura, ma lo hanno concluso verbalmente, potrà al più porsi un problema di prova, ma non di validità del pactum, mentre l’osservanza del requisito della forma scritta è imposta, in base all'articolo 1350 cod. civ., unicamente per i singoli atti traslativi, ossia per il contratto iniziale di acquisto dell'immobile da parte del fiduciario e per il successivo atto di ritrasferimento da parte dello stesso in favore del fiduciante.

 

7.1. Affermato il principio secondo cui non è richiesta la forma scritta per la validità del patto fiduciario avente ad oggetto l'obbligazione del fiduciario di ritrasferire al fiduciante l'immobile dal primo acquistato da un terzo in nome proprio, la Corte affronta, in coerenza con le conclusioni raggiunte in tema di forma richiesta per la validità del pactum fiduciae avente ad oggetto beni immobili, la successiva e distinta questione relativa alla rilevanza della posteriore dichiarazione unilaterale scritta con cui l'interposto, riconosciuta l'intestazione fiduciaria, si impegna ad effettuare, in favore del fiduciante o di un terzo da lui indicato, il ritrasferimento del bene oggetto del pactum fiduciae.

Ammessa la validità del patto fiduciario immobiliare stipulato verbis, il fiduciario dichiarante è già destinatario di una obbligazione di ritrasferimento giuridicamente vincolante e tale patto non scritto è il titolo che giustifica l'accoglimento della domanda giudiziale di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento su di lui gravante; purtuttavia è evidente che, in tal caso, il fiduciante potrebbe incontrare ostacoli e difficoltà a provare in giudizio l'intervenuta stipulazione dell'accordo e ad ottenere la sentenza costitutiva nei confronti del fiduciario infedele.

In tal senso assume giustificazione la successiva dichiarazione scritta unilaterale di impegno del fiduciario: trattasi, insegna la pronuncia della Corte, di atto unilaterale riconducibile alla figura della promessa di pagamento, ai sensi dell'articolo 1988 cod. civ., la cui funzione è quella di dispensare colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, l’esistenza di questo presumendosi fino a prova contraria, determinando una astrazione meramente processuale della causa debendi che comporta unicamente la relevatio ab onere probandi con il dispensare il destinatario della dichiarazione dall’onere di provare quel rapporto, che invece si presume sino a prova contraria, rafforzando la posizione del fiduciante destinatario della dichiarazione unilaterale da parte del fiduciario che viene così esonerato unicamente dall’onere di dimostrare il rapporto fondamentale; tale dichiarazione, infatti, in quanto riconducibile, come ricordato, al fenomeno della astrazione processuale, non riveste natura confessoria, di talché il fiduciario promittente e dichiarante ben può dimostrare l’inesistenza della causa e la nullità della promessa.

 

8. Conclusioni. La pronuncia del giudice di legittimità resa a Sezioni Unite va accolta con estremo favore in quanto più aderente ad una concezione attuale e dinamica del fenomeno fiduciario, che, come già evidenziato, risponde ad una molteplicità di funzioni e di intenti pratici essendo diversi i tipi di interessi che possono sorreggere l'operazione basata sul pactum fiduciae; in tale ottica pare di tutta evidenza come la tesi che riconduce la natura giuridica del negozio fiduciario all’istituto del collegamento negoziale (si veda il precedente paragrafo 4., supra, pagine 4 e 5), appaia più aderente alla realtà sottesa alle spesso complesse operazioni sottostanti agli accordi fiduciari, laddove rimarca come, qualora tra due parti intercorra un accordo fiduciario, esso comprenda l'intero segmento della complessiva operazione connotata dalla causa unitaria diretta alla esecuzione del programma fiduciario, mentre per la sua realizzazione possono essere posti in essere diversi negozi giuridici che rappresentano una pluralità di sottosegmenti negoziali differenti, sia nel numero che nella tipologia, a seconda dei casi e degli obiettivi che con l'accordo fiduciario ci si propone di realizzare, in tale sequela comportamentale ben potendosi inserire la posteriore dichiarazione unilaterale del fiduciario che viene a rappresentare, allora, nulla più che un sottosegmento del complessivo segmento negoziale diretto a realizzare il programma fiduciario, con accertamento di fatto riservato alla cognizione ed alla valutazione dei giudici del merito ed insindacabile in sede di legittimità ove coerentemente e plausibilmente argomentato.



[1] In tal senso si vedano Cass. civ., sez. III, 2 settembre 2013, n. 20051 e 28 ottobre 2016, n. 21805.

[2] Lo specifico argomentare del giudice di legittimità si legge, in particolare, al paragrafo 6.3. della sentenza n. 6459 del 2020.

 

 
 
 
 
 
 

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