ultimo aggiornamento
mercoledì, 10 aprile 2024 10:27

La "frontiera mobile" del massimale. Quanti gli euro ?

 venerdì, 22 febbraio 2019

Print Friendly and PDF

Il presente scritto vuole essere al tempo stesso:

- un ripasso della “questione massimale”, volto a chiarire le idee a chi non ha avuto tempo ancora di informarsi al riguardo, e

- un divertissement, con il quale ci si arrischia per la prima volta a parlare di soldi, tentando una quantificazione monetaria degli effetti stipendiali dell’assoggettamento a massimale.

Neppure si tenta la realizzazione di un vademecum, che resta un’illusione a fronte della assoluta varietà delle posizioni previdenziali dei singoli magistrati. Per tutti i casi personali il consiglio è quello di rivolgersi all’Ufficio Sindacale ANM, solidissima struttura che ho l’orgoglio di aver ideato e immaginato; e poi creato e cresciuto insieme a non più di un paio di colleghi.

Si tratta di una struttura alla cui esistenza sono così affezionato da aver visto con estremo fastidio il sorgere, in questi ultimi giorni, di plurime iniziative individuali e/o di gruppo - chi organizza incontri esplicativi, improvvisandosi esperto, chi pubblica risposte a quesiti o vademecum fornendo indicazioni con letture normative divergenti e personalissime - da parte di soggetti che nel corso di lunghi anni mai hanno pensato, pur invitati, di contribuire alla faticosa gestione quotidiana di questo dinamico ufficio.

Si tratta di iniziative che di fatto rischiano di depotenziare l’attività unitaria dell’Ufficio Sindacale a vantaggio della quale il sottoscritto, e tutta Magistratura Indipendente, hanno fino a ora lealmente limitato ogni iniziativa autonoma che pur sarebbe stata del tutto connaturata a lunghi anni di pregressa attività nel settore specificamente sindacale.

Pasquale Grasso

Che cosa è il massimale contributivo

Che cosa è il massimale contributivo, ormai dovrebbe essere noto. E in questa sede non si vuole indulgere in tecnicismi. Sia sufficiente ricordare che:
- la L.n.335/95 (c.d. Riforma Dini), ha previsto per i lavoratori privi di contribuzione anteriore al 1.1.1996 il c.d. regime contributivo puro (tale per cui la provvista pensionistica di ciascun lavoratore - anche dei magistrati - è data dai contributi previdenziali versati di anno in anno a mezzo trattenuta stipendiale pari al 9,80% dello stipendio lordo, contributi ai quali si aggiunge una quota integrativa versata dallo Stato datore di lavoro e pari al 24,20%, così definendosi il trattamento pensionistico complessivo);
- detti contributi previdenziali sono individuati come frazione del trattamento stipendiale e, come ricordato, vengono versati dal lavoratore sotto forma di trattenuta stipendiale;
- la legge sopra indicata ha previsto un tetto contributivo, il c.d. massimale: quale che sia l’ammontare dello stipendio percepito dal lavoratore, ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale esso viene considerato non superare mai la soglia di 132 milioni di lire, soglia periodicamente aggiornata per conservarne nel tempo il valore economico; ai fini che seguono può essere interessante ricordare che la soglia in questione era di € 88.669,00 nel 2008, ed è cresciuta nel tempo fino a essere, per il 2019, pari a € 102.543,00.

Quando si raggiunge il massimale

La soglia in questione, posta attenzione alla progressione stipendiale fissata per legge, viene raggiunta mediamente dai magistrati intorno al dodicesimo anno di anzianità lavorativa. Non è possibile fissare un momento valido per tutti i magistrati, essendo la soglia del massimale soggetta a evoluzione non ancorata alle dinamiche stipendiali dei magistrati.
Ad esempio, considerata la progressione dell’imponibile previdenziale dei magistrati nominati con DM del maggio 1996 (i primi soggetti all’applicazione della normativa di cui si tratta), può osservarsi che la soglia del massimale era superata per circa 10.000,00 euro già nel 2008, e dunque a 12 anni di anzianità, dunque prima dell’aumento stipendiale connesso alla vecchia qualifica di appello. Allo stesso modo, se si considerano i magistrati nominati con DM del gennaio 2002, si può apprezzare il fatto che già al decimo anno di servizio, nel 2012, la soglia del massimale era stata superata di circa 2.500 euro.
Ciascun magistrato potrà valutare la propria posizione comparando, da un lato, la propria retribuzione a fini pensionistici (ricavabile dalla Certificazione Unica ovvero dall’estratto contributivo), dall’altro la soglia del massimale rilevante anno per anno, di cui alla tabella che segue, riferita agli anni di possibile interesse per i magistrati nominati successivamente al 1996.

2009 € 91.507 2013 € 99.034 2017 € 100.324
2010 € 92.147 2014 € 100.123 2018 € 101.427
2011 € 93.622 2015 € 100.324 2019 € 102,543
2012 € 96.149 2016 € 100.324

Qual è l’effetto del massimale e a chi si applica

Come noto, dal momento del raggiungimento della soglia del massimale, anche se il magistrato guadagna di più, le trattenute a titolo di contributo previdenziale vengono effettuate considerando lo stipendio come pari, comunque, al ricordato massimale. Ciò comporta che sulla restante parte di retribuzione non viene applicato prelievo contributivo, a ciò conseguendo un trattamento stipendiale netto maggiore, a fronte della creazione di una minore provvista pensionistica, e dunque con prospettiva di trattamento pensionistico di importo minore.

Questa situazione, come più volte ripetuto, vale solo per i lavoratori che NON abbiano contribuzione anteriore al 1.1.1996. Nelle intenzioni del legislatore, l’incremento stipendiale determinato dal meccanismo sopra descritto avrebbe dovuto/potuto essere utilizzato dal lavoratore per la partecipazione a forme di previdenza integrative (ovvero essere immediatamente utilizzato per altri liberi fini, a seconda del personale approccio del lavoratore).
Forme di previdenza integrativa previste dalla legge ma non realizzate per i magistrati.

Ultimo fattore da portare alla memoria di tutti è, poi, quello del riscatto degli anni di studio universitario o di servizio militare o civile effettuato ante 1.1.1996 (quest’ultimo figurativo, cioè senza oneri a carico del lavoratore). Chi abbia operato detto riscatto, anche nella misura minima di 1 mese, è considerato avere contribuzione anteriore al 1.1.1996, e dunque NON è assoggettato al sopra descritto tetto contributivo.

Nella situazione sopra delineata, un punto dolente è stato costituito dal fatto che fino a oggi il nostro datore di lavoro, Ministero della Giustizia, aveva continuato a calcolare le trattenute contributive sull’intero stipendio (dunque anche oltre l’importo del massimale) nei confronti di tutti i magistrati, e dunque anche di coloro i quali non avessero contribuzione previdenziale anteriore al 1.1.1996.
Ciò ha comportato che la “naturale” suddivisione dei magistrati in differenti “categorie” con riferimento al trattamento previdenziale (e, anche, stipendiale) abbia individuato di fatto anche una lesione economica per alcuni di essi.
Si possono infatti distinguere:
- Magistrati che non hanno contribuzione di alcun tipo anteriore al 1.1.1996: costoro hanno subito trattenute previdenziali indebite;
- Magistrati che hanno contribuzione, effettiva o da riscatto (anche solo richiesto e non ancora pagato), anteriore al 1.1.1996: a costoro non si applica il massimale, e pertanto non hanno subito prelievi indebiti;
- Magistrati, privi di contribuzione ante 1.1.1996, che hanno presentato domanda di riscatto degli anni di studio universitari, ma che potranno decidere di cambiare idea e rinunciare prima del pagamento degli oneri di riscatto: costoro allo stato attuale sono esenti da massimale per il semplice fatto di aver presentato domanda di riscatto; ove rinunciassero alla stessa, avrebbero diritto in tale momento alla restituzione della quota di contribuzione applicata oltre soglia massimale.

La ricognizione ministeriale dello status previdenziale di ciascun magistrato. Conseguenze.

L’ANM, per il tramite del proprio Ufficio Sindacale, ha come noto ottenuto che:
- il Ministero della Giustizia provvedesse a una ricognizione dello status previdenziale di ciascuno magistrato;
- il Ministero della Giustizia iniziasse, conseguentemente, ad applicare a ciascun magistrato la normativa in tema di massimale sopra delineata;
- il Ministero dell’Economia procedesse alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di contribuzione previdenziale nei confronti dei magistrati assoggettati al meccanismo del massimale; detta restituzione verrà operata, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica, a partire dal mese di marzo 2019.

Novità normativa: l’esenzione opzionale gratuita

Nella situazione sopra descritta si è inserita l’importante novità normativa costituita dall’art.21 del d.l. n.4/19, ancora in attesa di conversione.
La norma in questione consente, a domanda, di essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo anche ai magistrati c.d. “nuovi iscritti” alla gestione previdenziale (cioè coloro i quali non hanno contribuzione – né effettiva, né da riscatto o figurativa – anteriore al 1.1.1996) che, in forza del disposto dell’art.18 L.n.335/95, invece sono ordinariamente assoggettati all’applicazione di detto massimale. Per la presentazione della domanda ci sono 6 mesi di tempo, con plurimi termini alternativi di decorrenza: per quello decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legge, va considerata la data del 2 gennaio 2019; in difetto di espressi criteri di “preferenza” tra gli ulteriori termini alternativi in questione si ritiene che (salva diversa indicazione in sede di conversione) per i magistrati non ancora in servizio i sei mesi decorreranno certamente dalla data di assunzione in servizio; considerazioni di prudenza inducono a consigliare i colleghi già in servizio ad assumere come decorrenza del proprio termine la data di pubblicazione del decreto legge, sebbene la formulazione letterale della norma consenta di ipotizzare una decorrenza successiva (dalla data di superamento del massimale) per i colleghi che non abbiano ancora raggiunto il livello retributivo “inciso” dal meccanismo del massimale.
La norma in questione, che certamente favorisce i colleghi che non avrebbero avuto, per motivi anagrafici, la possibilità di operare il riscatto di anni di università svolti ante 1.1.1996 per acquisire la qualifica di vecchio iscritto a gestione previdenziale, pone una possibile opzione favorevole anche per i colleghi che, avendo presentato domanda di riscatto degli anni di laurea e non avendo ancora esaurito con il pagamento il relativo iter, possano avere interesse o convenienza - al limitato fine dell’esenzione dal massimale - a rinunciare a detta domanda, che comporta oneri economici, per utilizzare il nuovo meccanismo, del tutto gratuito; al riguardo pare utile evidenziare che il nuovo “meccanismo” di esenzione dal massimale avrà effetto, evidentemente, solo per il futuro, mentre l’efficacia del riscatto oneroso retroagisce al momento della presentazione della domanda.
E’ ovvio che queste indicazioni preliminari sono condizionate dalla conversione del decreto legge, oltre che dalla possibile emanazione, da parte dell’INPS, di una circolare esplicativa.

Il massimale in termini monetari

Tutto ciò premesso, la domanda che i colleghi continuamente si pongono è quella relativa alle differenze retributive conseguenti all’applicazione, o meno, del meccanismo del massimale.
Richiamate le considerazioni svolte in precedenza in ordine al momento, non univoco, di raggiungimento della soglia da parte dei magistrati, si può al riguardo osservare quanto segue.
- le trattenute a fini contributivi sono pari al 9,80 % dell’imponibile a fini previdenziali (lo Stato, quale datore di lavoro, versa alla gestione previdenziale una ulteriore somma pari al 24,20%);
- in caso di applicazione del massimale, quindi, la retribuzione del magistrato sarà maggiore per un importo corrispondente al 9,80% dell’imponibile previdenziale oltre soglia massimale.
Il quantum esatto, per quanto esposto in premessa di questo scritto, può essere calcolato solo dai singoli magistrati, comparando il proprio imponibile previdenziale e la soglia massimale anno per anno.
Tuttavia, in termini assolutamente approssimativi si può ipotizzare che la retribuzione del magistrato imponibile a fini pensionistici si attesta su valori superiori alla soglia del massimale quanto meno a partire dal 12esimo anno di lavoro, inizialmente in misura trascurabile e con uno scarto sensibile a partire dal 13esimo anno, in coincidenza con lo scatto stipendiale connesso alla III valutazione + 1 anno.
Pertanto, volendo proprio a tutti i costi “giocare con i numeri”, è bene ripeterlo, ed esaminati a grana grossa gli imponibili previdenziali medi, si può giungere ad affermare che la quota di retribuzione annuale oltre soglia è di circa 1500 euro al 12esimo anno, di circa 15/18.000 euro a partire dal 13esimo anno, per arrivare a circa 30mila euro al 20esimo anno. Mantenendo detti parametri orientativi, la considerazione del 9,80% individua minori trattenute che vanno dai circa 140 euro annui del 12esimo anno, per passare ai circa 1600/1900 degli anni successivi, giungendo ai circa 2900/3000 degli anni successivi al 20esimo e così via. Mensilmente, dunque, dai poco più di 10 euro del 12 anno, ai circa 230 euro del 20esimo anno, e così via. Si ripete, le somme indicate costituiscono un divertissement, e non un serio calcolo economico.

Conviene dunque, o no, andare esenti da massimale ?

E’ evidente che, economicamente, manca un termine della questione, costituito dal binomio costituito dalla risposta a due domande: 1) quanto aumenta la pensione ?; 2) per quanti anni prenderò la pensione ?
Se alla domanda 1) è possibile rispondere che la provvista pensionistica aumenta di una somma corrispondente ai contributi versati dal lavoratore sull’intero imponibile previdenziale, e che a detti contributi vanno sommati quelli versati dallo Stato in misura più che doppia rispetto al lavoratore (24,20% contro 9,80%), con una sorta di investimento a redditività non comune, sia pure a lungo termine, tuttavia alla domanda 2), non è possibile rispondere. E’ per questo motivo che, come vado avanti a ripetere a tutti da anni, si tratta di una scelta “umorale, psicologica, caratteriale”.
LASCIATE DUNQUE CHE LA PARTE ANCESTRALE DEL VOSTRO ESSERE PRENDA IL SOPRAVVENTO, è l’unico consiglio serio che si possa al riguardo dare.

Ma insomma che fare ?

Vado per punti:
- dimenticatevi, per il momento, della questione riscatto low cost anni universitari; è un istituto che SAREBBE posto dall’art.20 del d.l. n.4/19; norma secondo me scritta non bene e che comunque non prevede quello che era stato anticipato dagli organi di stampa; sperando in una migliore formulazione in sede di conversione, è comunque istituto che non interferisce con la questione massimale;
- se avete già riscattato qualcosa (1 mese, 1 anno, 4 anni …) o se, maschietti, avete fatto il militare, mettetevi comodi: non dovete fare nulla; siete e sarete esenti da massimale. Anzi, qualcosa dovete fare, e cioè controllare su NOIPA se c’è l’indicazione che siete esenti da massimale. Se non c’è tale indicazione, comunicate l’errore con il modulo allegato alla circolare ministeriale 1.2.2019, relativa al massimale;
- se avete fatto domanda di riscatto degli anni di studio universitario e non avete ancora pagato, SIETE COMUNQUE ESENTI DA MASSIMALE, sotto “condizione risolutiva” del mancato pagamento quando vi verrà chiesto o della rinuncia o revoca della domanda. Si pongono poi diversi “profili soggettivi”: a) se la domanda è stata finalizzata ad aumentare il numero degli anni “lavorati” a fini previdenziali, e dunque se avete intenzione di riscattare tutti e 4 gli anni, la valutazione è vostra; analizzandosi costi e benefici, consiglio, più sotto il profilo psicologico che prettamente economico; b) se la domanda è stata finalizzata solo ad evitare il massimale (e dunque tendenzialmente intendete riscattare solo 1 mese; e segnalo che detta decisione può essere assunta anche al momento in cui ci fanno i conti, pur avendo chiesto il riscatto di 4 anni), allora si pone il problema di valutare se conviene tener ferma detta domanda oppure usare il nuovo strumento gratuito posto dall’art.21 d.l.n.4/19;
- in relazione al punto b) osservo che i termini della questione sono i seguenti: se si revoca la domanda di riscatto, si diventa “nuovo iscritto” e sorgerebbe il diritto alla restituzione delle trattenute previdenziali oltre massimale eventualmente fatte (tutto dipende dal momento in cui si era fatta la domanda di riscatto: se prima di raggiungere la soglia, ovviamente le trattenute fatte sull’intera retribuzione dal momento di raggiungimento della soglia “diventano”, con la revoca del riscatto, indebite per la parte sopra soglia, con conseguente diritto alla restituzione; se la domanda è stata fatta DOPO il raggiungimento della soglia, è evidente che la restituzione riguarderebbe solo il periodo intercorrente tra domanda e revoca … andiamo, non è complicato, basta leggere con attenzione); una volta diventati in questo modo “nuovi iscritti”, si potrà decidere di ARIDIVENTARE “vecchi iscritti”, con efficacia ex nunc, esercitando, nei termini, l’opzione di cui all’art.21 dl.n.4/19 più volte citato;
- EVIDENZIO comunque l’opportunità di ATTENDERE LA LEGGE DI CONVERSIONE prima di esercitare alcuna delle facoltà previste dalla nuova normativa.

 

 
 
 
 
 
 

© 2009 - 2024 Associazione Magistratura Indipendente
C.F.: 97076130588
Via Milazzo, 22 - CAP 00165 - Roma, Italia
segreteria@magistraturaindipendente.it

 
 

Magistratura Indipendente utilizza cookies tecnici e di profilazione. Alcuni cookies essenziali potrebbero già essere attivi. Leggi come poter gestire i ns. cookies: Privacy Policy.
Clicca il pulsante per accettare i ns. cookies. Continuando la navigazione del sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies essenziali.