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LA LEGGE ELETTORALE DEL CSM

 domenica, 14 novembre 2021

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Angelo Piraino sul sistema del voto singolo trasferibile

Il “sistema Luciani” aumenta l’influenza di alcune correnti, escludendone altre.
di Angelo Piraino

 
 
Il sistema del voto singolo trasferibile si presta ad agevolare la realizzazione di patologiche aggregazioni di interessi, incentivando accordi che potrebbero condurre a distorsioni del voto e a un risultato elettorale tale da escludere dal CSM la pluralità di idee che caratterizza il panorama della magistratura.
 
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio sono ormai prossime, ma il fronte delle riforme sul sistema elettorale, sebbene registri fibrillazioni e un dibattito serrato tra le correnti della magistratura, ancora attende degli sviluppi.
L’attività riformatrice è stata molto intensa nel campo del processo penale e di quello civile, legati a filo doppio all’erogazione dei fondi europei “Next Generation”, mentre rimane su un binario più lento nel campo dell’ordinamento giudiziario, dove pure si attendono importanti modifiche.
 
I tempi si prolungano, dunque, mentre si avvicina sempre più la scadenza dell’attuale Consiglio Superiore della Magistratura, e tutto fa presagire una improvvisa accelerazione dei lavori parlamentari, mediante l’uso della fiducia, che non consentirebbe alcun approfondimento e impedirebbe il dibattito parlamentare.
 
La scelta dei sistemi elettorali è materia ostica, intrisa di tecnicismo, e in essa, più che in altre, il diavolo si nasconde nei dettagli.
 
Ma è una scelta ineludibile, soprattutto tenuto conto dell’obiettivo fallimento della precedente riforma, introdotta nel 2002 sotto la guida del Ministro Castelli, che si prefiggeva di estromettere le correnti della magistratura dal C.S.M. e che, invece, gliene ha consegnato definitivamente le chiavi.
 
Il Gruppo di Magistratura Indipendente, tuttavia, a differenza di altri, crede che l’associazionismo giudiziario abbia trascurato troppo a lungo la sua originaria vocazione sindacale, che comporta necessariamente una più efficace separazione tra attività associativa e attività istituzionale, perché l’associazione deve fungere da contraltare all’autogoverno, per stimolarlo e anche criticarlo, all’occorrenza.
 
IL CSM COME ORGANO DI GARANZIA
Uno dei maestri del diritto costituzionale italiano, il professor Paolo Barile, ci ha insegnato che il C.S.M. è un organo di garanzia dalla politicità intrinseca, perché persegue il fine istituzionale di tutelare l’indipendenza della magistratura, ma tale politicità non richiede affatto uno schieramento sistematico di parte, ma, semmai, un confronto volto ad individuare il modo di attuare le leggi e la Costituzione più regolare, coerente ed efficace, e Magistratura Indipendente ritiene che il Consiglio Superiore deve riacquistare la sua funzione originaria di organo di garanzia e non di governo.
 
Ecco perché riteniamo del tutto inadeguato qualsiasi sistema elettorale il cui scopo sia quello di dividere gli elettori in una maggioranza e una minoranza precostituite, come blocchi contrapposti e stabili, e siamo fortemente contrari a un Consiglio che agisca e ragioni come un piccolo Parlamento.
 
Il sistema elettorale del C.S.M., dunque, deve essere fatto in modo da rendere impraticabili accordi preventivi fra le correnti, cosa che costituirebbe un’evidente contraddizione rispetto all’obiettivo di limitarne l’influenza, e, anzi, un vero e proprio arretramento rispetto al sistema attuale, che, tendenzialmente, non agevola tali accordi.
 
NO AL DISEGNO LUCIANI
Queste considerazioni ci hanno condotto a ritenere non adatto allo scopo il disegno elaborato dalla Commissione presieduta dal professor Massimo Luciani, che, invece di ridurre il peso delle correnti rischia solo di escluderne alcune, aumentando l’influenza delle altre.
 
Il sistema del voto singolo trasferibile, prevede che il candidato più votato trasferisca il suo surplus di voti sui candidati che sono indicati nella sua stessa scheda elettorale come seconde e terze preferenze.
 
Col voto singolo trasferibile, infatti, l’elettore, anziché esprimere una scelta secca, ordina le proprie preferenze secondo una graduatoria, che verrà utilizzata in sede di assegnazione dei seggi qualora – come il più delle volte accadrà – non sia possibile attribuire tutti i seggi sulla base dei primi voti, ma il trasferimento dei voti viene operato dall’alto, ossia a partire dai candidati più votati verso quelli che sono più vicini a raggiungere il quorum, e questo si presta a favorire accordi preventivi, facilmente attuabili mediante uno scambio reciproco delle seconde e terze preferenze.
 
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