ultimo aggiornamento
mercoledì, 10 aprile 2024 10:27

EUROPA

Le nuove proposte di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla vendita online ed a distanza, e sulla fornitura di contenuti digitali

  Europa 
 lunedì, 1 febbraio 2016

Print Friendly and PDF

Paolo Bruno
JHA Counsellor - Judicial Cooperation in civil matters
Permanent Representation of Italy to the EU

 
 


Il 9 dicembre scorso la Commissione Europea ha presentato una proposta di DIRETTIVA del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni [COM (2015) 635 final], ed una proposta di DIRETTIVA del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale [COM (2015) 634 final].
Le due iniziative, che si inquadrano nel contesto della Strategia per il Mercato Unico Digitale della Commissione [COM (2015) 192 final], mirano a facilitare gli acquisti transfrontalieri liberando il potenziale delle imprese europee, eliminando l’incertezza costituita dalla diversità delle legislazioni nazionali in materia ed al tempo stesso elevando il livello di tutela dei consumatori nei rispettivi ambiti di applicazione attraverso una armonizzazione massima delle norme ivi contenute. Quanto alla fornitura di contenuti digitali, va rilevato che si tratta della prima normativa a livello europeo e che nel suo ambito di applicazione sono compresi non solo i dati prodotti e forniti in formato digitale (software, file audio, video, apps, etc.) ma anche l’accesso ai social networks ed al cloud nonchè i contratti di fornitura in cui il prezzo è costituito dalla cessione di dati (personali e non) dell’acquirente. Il negoziato è iniziato il 28 gennaio 2016 e proseguirà a ritmi serrati, essendo intenzione della Presidenza olandese di turno progredire quanto più possibile nell’esame di entrambi i testi.
Gli ambiti interessati sono quelli della conformità dei prodotti (per stabilirla è dato primario rilievo alle previsioni contrattuali ma anche ad un mix di criteri soggettivi ed oggettivi), dei rimedi in caso di non conformità (il consumatore può chiedere il ripristino, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto), delle modalità di esercizio di tali rimedi (secondo una gerarchia prefissata, e con limitata scelta per il consumatore), nonché – limitatamente alla sola proposta sui contenuti digitali – il risarcimento del danno (unicamente quello cagionato all’hardware del consumatore), la modifica e la risoluzione dei contratti di fornitura a lungo termine (maggiore di 12 mesi).
Quanto ai rapporti con la normativa europea vigente (in particolare la Direttiva 1999/44, che disciplina conformità, rimedi e garanzie nei beni acquistati non a distanza, e la Direttiva 2011/83 che disciplina il recesso e le informazioni nei contratti a distanza e non) ad una prima lettura può rilevarsi come emergano delle sovrapposizioni ed una certa disarmonia, che potrebbe portare alla ingiustificata coesistenza di regole diverse a seconda che la vendita di uno stesso bene avvenga offline od online, ed una certa incoerenza di fondo tra la massima armonizzazione prevista dalle proposte e la derogabilità contrattuale di taluni requisiti di conformità; sono dunque prevedibili – a testo invariato – difficoltà interpretative ed incertezza per i consumatori, nonché una diminuzione di tutele negli Stati membri in cui i consumatori godono di livelli di protezione più elevati.
Quanto invece ai rapporti con la normativa italiana (ovvero il D.Lgs. n.206/2005, c.d. Codice del Consumo) le proposte sono per lo più coincidenti con la stessa. Le differenze più evidenti risiedono nella minore libertà per il consumatore di scegliere il rimedio più confacente (attualmente quelli del Codice del consumo si “cumulano” con quelli del Codice Civile sulla vendita in generale, negli ambiti in cui ciò è consentito, grazie al rinvio di cui all’art.135 del Cod. Cons.); nell’eliminazione dell’obbligo per il consumatore di comunicare al venditore l’esistenza di un vizio del prodotto; nell’estensione da 6 mesi a 2 anni del periodo entro cui un difetto si presume fosse sussistente già al momento della consegna; nella disciplina del risarcimento del danno (che nella vendita di beni non è previsto, mentre nella fornitura di contenuti digitali è limitato al solo danno economico cagionato all’hardware dell’acquirente); nel fatto che le parti non possono più rinunciare né derogare pattiziamente al diritto di regresso nei confronti del responsabile nella catena commerciale dei venditori o fornitori.
Si tratta dunque di due iniziative estremamente importanti, presentate in adempimento di un impegno che la Commissione Juncker aveva assunto sin dalla presentazione della propria Strategia avvenuta a maggio 2015, il cui valore aggiunto dipenderà tuttavia dall’esito del negoziato in Consiglio ed in Parlamento nonché dai risultati della procedura di REFIT (il programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione della Commissione europea) lanciata – tra l’altro – con riferimento alle Direttive 2005/29/EC  (pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori), 1999/44/EC (su taluni aspetti della vendita e delle garanzie nei beni di consumo) e 93/13/EEC (clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) tuttora in corso ed il cui compimento è previsto per la fine del 2016.

Paolo Bruno
JHA Counsellor - Judicial Cooperation in civil matters
Permanent Representation of Italy to the EU

 
 
 
 
 
 

© 2009 - 2024 Associazione Magistratura Indipendente
C.F.: 97076130588
Via Milazzo, 22 - CAP 00165 - Roma, Italia
segreteria@magistraturaindipendente.it

 
 

Magistratura Indipendente utilizza cookies tecnici e di profilazione. Alcuni cookies essenziali potrebbero già essere attivi. Leggi come poter gestire i ns. cookies: Privacy Policy.
Clicca il pulsante per accettare i ns. cookies. Continuando la navigazione del sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies essenziali.