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Magistratura Indipendente sul ddl recante deleghe al Governo

 martedì, 16 luglio 2019

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A) Magistratura Indipendente sulla proposta riforma dell’ordinamento giudiziario

1. - Il disegno di legge recentemente presentato dal Ministro della giustizia per la riforma dell’ordinamento giudiziario - accanto a talune proposte condivisibili, come la riforma dell’accesso in magistratura, l’introduzione dell’istituto della riabilitazione, l’incremento del numero dei componenti del CSM o la previsione di una disciplina riguardante l’eleggibilità e il ricollocamento in ruolo dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di Governo - intende introdurre modifiche all’assetto vigente che finirebbero per minare, irrimediabilmente, l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.

Tra i numerosi punti della proposta ci preoccupano, tra gli altri, quelli riguardanti il meccanismo di elezione dei componenti del CSM, l’eliminazione delle funzioni semidirettive, l’abnorme incremento dei fatti disciplinarmente rilevanti, la previsione di meccanismi di delazione, l’introduzione della valutazione psicologica nell’ambito di quella di professionalità.

2. - Non è la prima volta che, nella storia del dibattito che verte sul CSM, si prospetta la possibilità di introdurre nel processo elettorale l’individuazione a sorte tra gli eleggibili, e da più parti si afferma che l’introduzione dell’elemento casuale nella designazione dei candidati sia l’unico rimedio veramente efficace per impedire condizionamenti da parte dei gruppi associativi nelle elezioni dell’organo di governo autonomo.

La disciplina costituzionale dell’elezione dei componenti togati e laici del CSM è descritta dall’art. 104 Cost.,che demanda al legislatore ordinario sia l’individuazione del numero dei componenti l’organo di autogoverno, che la disciplina elettorale con le eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Difficilmente la nozione di magistrati eletti “destinati a far parte del Consiglio superiore della magistratura a seguito di sorteggio o subentro” risulta compatibile con quella prevista nel dettato costituzionale, introducendo la proposta del Ministro la figura del magistrato selezionato, “aspirante” alla nomina, all’esito del sorteggio.

Il rischio inoltre è di favorire in ciascun distretto i gruppi maggiormente organizzati, in grado di selezionare il maggior numero di “aspiranti” da sorteggiare, in modo da assicurarsi maggiori chance di nomina.

Eccessivamente farraginoso risulta il meccanismo di individuazione dei magistrati appartenenti alle diverse categorie (giudici, pubblici ministeri e magistrati di legittimità), che finisce per introdurre ulteriori elementi di incertezza e di aporia del sistema.

Deve peraltro chiarirsi che nessun parallelismo può sussistere con il sorteggio dei componenti delle commissioni di concorso universitari perché, al di là dei limiti che il meccanismo ha riscontrato in questi anni, sulla base di quanto emerso dalle cronache giudiziarie, il CSM non si occupa esclusivamente di nomine: invero, a nessuno verrebbe in mente di individuare per sorteggio i membri di un consiglio dell’ordine, del CNF o del CUN.

La riforma, in definitiva, finirebbe per svilire il ruolo del Consiglio, riducendone la funzione riconosciutagli dalla Costituzione di organismo chiamato a concorrere alla definizione delle scelte di politica giudiziaria.

3. - L’eliminazione delle funzioni semidirettive rappresenta una misura non condivisibile che, per limitare l’intervento del CSM per il conferimento degli incarichi di responsabilità, finisce per attribuire un potere enorme nelle mani dei capi degli uffici, accentuando la gerarchizzazione delle procure della Repubblica e introducendo criteri gerarchici all’interno degli uffici giudicanti che mal si conciliano con l’autonomia e l’indipendenza riconosciute dalla Costituzione a ogni magistrato. Il rischio concreto è di favorire comportamenti conformistici nei confronti dei vertici degli uffici giudiziari, livellando verso il basso l’esercizio delle funzioni giudiziarie.

Magistratura Indipendente ha proposto durante la scorsa consiliatura di limitare la discrezionalità del CSM nel conferimento degli incarichi di responsabilità organizzativa, prevedendo l’espressa prevalenza degli indicatori specifici su quelle generali e su questo obiettivo intende ribadire il proprio impegno per una compiuta revisione del testo unico della dirigenza giudiziaria che consenta di attribuire preminente rilievo all’esercizio delle funzioni giudiziarie.

4. - Appare inaccettabile l’abnorme ampliamento dei fatti disciplinarmente rilevanti, non tutti dotati della necessaria tassatività, e la previsione di meccanismi di delazione, che manifestano l’intento di far gravare unicamente sui magistrati le criticità del sistema giustizia, tenuto altresì conto che già attualmente l’ordinamento consente la segnalazione di comportamenti scorretti e disciplinarmente rilevanti da parte degli utenti e dei consigli dell’ordine degli avvocati, nonché l’obbligo di segnalazione a carico dei capi degli uffici.

5. - Se condivisibile appare la semplificazione del procedimento riguardante le valutazioni di professionalità, non risulta rispettosa dei principi di autonomia e di indipendenza la previsione del possibile parere di uno psicologo di comprovata professionalità, appositamente nominato, con riferimento alla valutazione del parametro dell’equilibrio del magistrato.

Con l’intento di superare gli effetti negativi del “correntismo”, i rimedi proposti appaiono di gran lunga peggiori del male.

Ci auguriamo che il governo voglia avviare su questi temi un serio confronto.

In gioco non ci sono gli interessi corporativi di una categoria ma di tutti cittadini perché l’autonomia e l’indipendenza della magistratura rappresentano una delle pietre angolari del sistema democratico.

 

B) Magistratura Indipendente sulla deleghe al Governo in tema di efficienza del processo civile e penale

1.- Con riferimento alle proposte di miglioramento dell’efficienza del processo civile e di quello penale, sebbene alcune delle misure indicate appaiono utili o necessarie, molte sono superflue, o dal limitato impatto ed altre assai discutibili, pericolose o dannose.

2.- Per quanto riguarda il processo civile, se da un lato la semplificazione del rito è in linea generale da salutare con favore, dall’altro vi sono alcune criticità che richiedono attenzione, come il rischio di una eccessiva sommarizzazione del processo, e che, soprattutto, non tengono conto della “strettoia” costituita dalla fase decisionale, i cui ineludibili tempi di studio e di redazione della motivazione, per quanto concisa, non possono essere ridotti solo cambiando la “forma” e le modalità di emissione del provvedimento conclusivo. Occorrono più profonde misure deflattive e carichi di lavoro esigibili.

3.- In relazione al processo penale, fra le norme che presentano maggiore criticità, balza all’evidenza l’innovazione del procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, che prevede una prima udienza in cui il giudice verifica, ex actis, l’esistenza di cause di proscioglimento immediato, con l’inevitabile incompatibilità se poi si procede al giudizio: è come istituire una mini udienza preliminare anche per i processi che dovrebbero essere a citazione diretta. Si tratta di previsione totalmente irragionevole e realmente foriera di grave appesantimento procedurale, anche per le difficoltà organizzative connesse al regime d’incompatibilità rispetto alla fase del vero e proprio giudizio.

4.- Pericolosa appare poi la previsione che estende l’inappellabilità dei proscioglimenti ai delitti: si tratta di una misura utile a deflazionare i ruoli di appello, attualmente molto gravati, ma porta con se la gravissima controindicazione costituita dall’aggravio, in misura pressoché corrispondente, del contenzioso di legittimità.

   5.- Da segnalare come dannosa anche la norma (art. 31 del d.d.l. delega) che fissa i termini di durata ragionevole dei processi, anche penali: i termini indicati (quattro anni per il primo grado, tre per l’appello, due per la legittimità) pongono lo Stato italiano fuori dal sistema CEDU, perché la Corte di Strasburgo calcola siccome “eque” durate di un anno inferiore per ciascun grado.

6. - Quanto alla misura che rimette ai dirigenti degli Uffici requirenti di primo grado la selezione di criteri di priorità trasparenti nella trattazione delle notizie di reato, è evidente e preoccupante la frizione che viene a realizzarsi con il principio di obbligatorietà dell’azione penale.

7. -La riformulazione dei termini di durata delle indagini preliminari, e la ridefinizione della loro proroga, con riduzione dei tempi per le fattispecie di reato meno gravi, si scontra, ancora una volta, con la cronica carenza di mezzi, personale e risorse della giustizia italiana (si badi che, in base all’art. 51, la riforma dovrà essere, ancora una volta, “a costo zero”).

8.- Viene poi tipizzato uno specifico illecito disciplinare per la mancata adozione, da parte del singolo magistrato, delle misure atte ad assicurare il rispetto dei termini, nonché, per l’omessa segnalazione dell’illecito da parte del capo dell’ufficio: in assenza di rimedi strutturali, che consentano di accelerare i tempi di definizione dei processi, tali previsioni appaiono illusorie rispetto all’obiettivo, e ingiustamente gravatorie nei confronti dei soli appartenenti all’ordine giudiziario.

Auspichiamo che il Governo apra ulteriori momenti di confronto anche su tali temi: ogni riforma processuale comporta in prima applicazione rallentamenti e assestamenti, ma se la riforma è lungimirante l’obiettivo della maggiore efficienza sarà raggiunto comunque in tempi relativamente brevi.

                                                                                                                                

                                                                                                               Magistratura Indipendente

                                                                                                           Il Presidente Maria Grazia Arena

                                                                                                             Il Segretario Paola D’Ovidio

 
 
 
 
 
 

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