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MALATTIE E INFORTUNI SUL LAVORO - ASSICURAZIONE INAIL ANCHE PER I MAGISTRATI

 martedì, 24 gennaio 2012

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MALATTIE E INFORTUNI SUL LAVORO - ASSICURAZIONE INAIL ANCHE PER I MAGISTRATI


 
Trasmetto in calce la circolare INAIL CHE RICONOSCE LA TUTELA
ASSICURATIVA AI MAGISTRATI E SUPERSTITI PER INFORTUNI E MALATTIE SUL
LAVORO.

A seguito di questo nuovo orientamento i colleghi che dopo il
07/12/2011 (data di entrata in vigore del DL 201/2011) hanno subito un
infortunio o malattia per causa di servizio devono presentare
richiesta di prestazione economica (indennità o rendita vitalizia)
all'INAIL attraverso l'ufficio di appartenenza. Ne consegue che
Presidenti e Procuratori sono obbligati alla denuncia di infortunio o
malattia anche per i magistrati, essendo stati individuati quali
"datori di lavoro" con decreto del ministro della giustizia ai senso
del D. Lgs. 626/1994.

Segnalo che il CSM (non competente in materia) si era espresso in
senso contrario alla copertura assicurativa INAIL, con delibera del
2008 che allego in calce.
Insomma, come al solito, siamo stati più realisti del Re.

La Direzione centrale INAIL che si occupa di "Gestione per Conto dello
Stato" si è espressa nel 2010 nel senso della assicurabilità dei
magistrati in tale speciale forma di gestione, che differisce da
quella ordinaria perché i dipendenti dello Stato non pagano il premio
ma se si infortunano l'Istituto eroga la prestazione e ne chiede il
rimborso all'Amministrazione di competenza.
Si è ritenuto che per il personale di magistratura si fosse in
presenza del requisito oggettivo di cui all'art 1 T.U. n. 1124/1965,
individuato nell'uso (anche volontario) del personal computer. Tra
l'altro è stato preso in esame e disatteso proprio il parere del CSM
(di senso contrario): la circolare INAIL, infatti, è stata inviata
proprio per risolvere i dubbi espressi da alcune strutture
territoriali che erano "disorientate" a seguito della delibera del
CSM.

L'UFFICIO SINDACALE DI MAGISTRATURA INDIPENDENTE È A DISPOSIZIONE DI
TUTTI I COLLEGHI PER L'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN CASO DI MALATTIE O
INFORTUNI SUL LAVORO.

Rammento che - sebbene equo indennizzo e pensione privilegiata siano
stati soppressi - infortunio e malattia sono sempre una delle ragioni
per ottenere il congedo straordinario e l'aspettativa (per un massimo
di 18 mesi). In detto periodo si perde il diritto all'indennità
giudiziaria (sul punto intendiamo sollevare uno specifico contenzioso)
e si ha diritto a stipendio ed indennità integrativa speciale per
intero per 12 mesi e al 50% per altri 6 mesi. Se l'aspettativa è per
causa di servizio la decurtazione non opera e anche per i successivi 6
mesi stipendio ed IIS sono pagate per intero. Ai fino del computo
dell'aspettativa i periodi si cumulano se non vengono interrotti da
almeno tre mesi di servizio (le ferie sono equiparate al servizio e
spettano per ciascun anno). Il periodo massimo di aspettativa per
malattia in un quinquennio, incluse le interruzioni, non può eccedere
due anni e sei mesi, ma il CSM può autorizzare altri sei mesi di
aspettativa per malattia "senza assegni", ossia senza alcuna
retribuzione.

Aldo Morgigni
Responsabile dell'Ufficio sindacale

 

 
 
 
 
 
 

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