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CIVILE

Su alcuni profili problematici della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato in materia civile [1]

  Civile 
 lunedì, 18 dicembre 2017

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Antonio Mondini, Consigliere della Corte di cassazione

 
 

Su alcuni profili problematici della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato in materia civile 

 

 

Sommario: Premessa - 1. L'ambito di applicazione del beneficio sotto il profilo oggettivo (l'attività stragiudiziale; la mediazione; la procedura di negoziazione); 2. Il presupposto legato al reddito (il reddito risultante dall'ultima dichiarazione; elementi inclusi ed esclusi dal reddito); 3. Il compenso del difensore (le modalità della liquidazione del compenso; forma e tempo della liquidazione; la prescrizione del credito del difensore; compenso del difensore e credito dello Stato verso il non ammesso soccombente; la liquidazione delle spese a seconda dell'esito della lite); 4. La revoca dell’ammissione.

Premessa.

Questo incontro è finalizzato a fare una panoramica, dal punto di vista della concreta esperienza giurisprudenziale, su alcuni profili problematici della disciplina, dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in tema di patrocinio a spese dello Stato.

1. L'ambito di applicazione del beneficio sotto il profilo oggettivo (l'attività stragiudiziale; la mediazione; le procedure di negoziazione).

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di ogni processo civile,  incluse le procedure di volontaria giurisdizione ed eccettuate solo le cause relative a cessioni di crediti e ragioni altrui, purché le cessioni non appaiano indubbiamente fatte in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Tanto si evince dagli artt. 74, 75 e 121 del d.P.R. 115/2012 ([2])

Le prime due disposizioni, così come quelle di cui agli artt. 22 e 124 ([3]), hanno specifico riferimento al processo; si pone quindi l'interrogativo se l'istituto del patrocinio a spese dello Stato possa valere anche per attività stragiudiziali ed eventualmente in quali limiti.

Per rispondere occorre muovere da quanto detto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 10 luglio 2017, n. 16990 ([4]) in riferimento ad un processo di danni da fatto illecito, in cui erano state chieste come spese del giudizio le spese per l'attività svolta dal legale prima dell'inizio del processo per ottenere il risarcimento dalla compagnia assicuratrice del danneggiante: “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”.

Se dunque le spese di assistenza stragiudiziale non sono spese giudiziali vere e proprie, tanto meno sono spese giudiziali addossabili allo Stato.

In questa quadro si colloca l'affermazione fatta dalle stesse Sezioni Unite, con sentenza 19 aprile 2013, n.9529 ([5]): “L'attività professionale di natura stragiudiziale, che l'avvocato si trovi a svolgere nell'interesse del proprio assistito, non è ammessa, di regola, al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in quanto esplicantesi fuori del processo, sicché il relativo compenso si pone a carico del cliente”.

In questa sentenza vi è un'importante precisazione: allorché detta attività [stragiudiziale] venga espletata in vista di una successiva azione giudiziaria, essa è ricompresa nell'azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato ed il professionista non può chiederne il compenso al cliente ammesso al patrocinio gratuito” ([6]).

La sopraddetta precisazione ricorre anche nella sentenza della Corte di Cassazione 23 novembre 2011 n. 24723, nella quale viene dapprima escluso -sulla base del richiamo alla già citata lettera degli art. 74, comma 2°, 75, 122 e 124 d.P.R. n. 115/2002- che il patrocinio a spese dello Stato sia utilizzabile per attività diverse dalla difesa in giudizio, e viene poi affermato che “devono considerarsi giudiziali anche quelle attività stragiudiziali che, essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè di quelle attività che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio”([7]).

In conclusione quindi all'interrogativo iniziale deve rispondersi che l'attività stragiudiziale che sia legata da un vincolo di stretta strumentalità alla promozione o allo svolgimento del giudizio, può essere considerata, in ragione di tale vincolo, ai fini del patrocinio a spese dello Stato, come l'attività giudiziale.

Nel quadro così ricostruito trova precisa collocazione la fattispecie della mediazione obbligatoria ex lege o disposta dal giudice, di cui all’art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. 28 marzo 2010, n. 28.

La mediazione obbligatoria è infatti una fase stragiudiziale strumentale e necessaria al giudizio e quindi dà luogo al diritto al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Sul punto non vi sono pronunce di legittimità ma vi sono pronunce di merito, tra le quali si segnala per ampiezza argomentativa quella resa dal Tribunale Firenze, il 13 gennaio 2015 ([8]).

Il Tribunale richiama le due pronunce della Corte di Cassazione n. 24723/2011 e n. 9529/2013, rileva che, facendo applicazione di tali sentenze, si giunge immediatamente alla conclusione per cui, nei casi nei quali la mediazione obbligatoria preceda o si inserisca in un procedimento giudiziario, senz'altro l'attività dell'avvocato rientra nella nozione lata di attività giudiziale adottata dalla Corte e quindi è ricompresa nell'ambito di operatività del patrocinio a spese dello Stato.

La pronuncia fiorentina contiene anche un'altra affermazione di rilievo e cioè che “sarebbe paradossale” non considerare ricompresa in quell'ambito anche l'attività del difensore che ha assistito la parte in mediazione quando alla mediazione non segua una fase processuale perché la mediazione stessa ha avuto esito positivo e quindi l'attività difensiva ha prodotto il risultato maggiore.

L'affermazione è senz'altro condivisibile perché il rapporto di strumentalità necessaria dell'attività di mediazione rispetto al giudizio si valuta ex se cioè a prescindere dall'esito; del resto, opinare altrimenti significherebbe disincentivare l'istituto in contrasto con la chiara volontà legislativa di incentivarlo.

Né può essere validamente opposto che quando alla mediazione non segue una fase contenziosa, manca una norma che autorizzi l'avvalimento del patrocinio a spese dello Stato, né che manca il presupposto dell'esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio che, secondo quanto chiarito dalla Cassazione con la sentenza 24723/2011, permetterebbe di considerare giudiziali alcune attività stragiudiziali, né, infine, (può essere opposto) che l'assenza della fase giudiziale deve far presumere che la mediazione avrebbe potuto svolgersi anche in via informale tra le parti, senza l'assistenza di un legale ([9]): la mancanza di una norma specifica è superabile in virtù degli argomenti di interpretazione logica in precedenza ricordati e per argomenti sistematici di ordine costituzionale e convenzionale ([10]), “la necessità che il difensore sia munito di procura alle liti non pare determinante, anche alla luce della successiva sentenza della Suprema Corte n. 9529/2013 nella quale si valorizza il nesso teleologico fra l'attività stragiudiziale e la successiva azione giudiziaria”; la presunzione è solo un assunto apodittico basato su “una non condivisibile svalutazione … della funzione del mediatore quale professionista specificamente formato per favorire la riattivazione della comunicazione tra le parti e facilitare il raggiungimento di un'intesa [e,] a veder bene, anche sulla svalutazione dell'intero sistema introdotto in Italia in tema di mediazione, strutturato in modo articolato e posto sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia”([11]) ([12]).

In definitiva deve dirsi che è consentito l'avvalimento del beneficio del patrocinio a spese dello Stato per esperire la mediazione quando questa, per legge o per decisione del giudice, sia condizione di procedibilità ed a prescindere dall'esito che la mediazione abbia.

Alcune decisioni ([13]) estendono ulteriormente l'ambito di applicabilità del patrocinio a spese dello Stato ricomprendendovi anche il caso di mediazione non obbligatoria.

In tema accordi di negoziazione assistita frutto di scelta volontaria della parte ([14]), è previsto che (art. 3, comma 6°del d.l. 132/2014) che “quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione  al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di  giustizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni”.

Tale disposizione, che esclude il beneficio per le procedure negoziali facoltative, dà un'indicazione contraria anche rispetto all'estensione del beneficio alle procedure di mediazione non obbligatoria ([15]).

Non vi sono infine dubbi sul fatto che l'istituto del patrocinio a spese dello Stato possa trovare impiego per procedure in cui l'assistenza del difensore non è necessaria ma facoltativa: l'art. 75, comma 2, ultima parte del d.P.R. 115/2002 stabilisce che l'istituto si applica quando “l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore”; e l'art. 74 co. 2 assicura il patrocinio anche negli affari di volontaria giurisdizione ossia per affari che la parte può in teoria curare anche senza l'assistenza di un legale.

A questi principi si è richiamato il Tribunale di Torino, Sez. VI, 16 novembre 2017 (in www.leleggiditalia.it), laddove, dopo avere affermato che “l'istituto del gratuito patrocinio trova applicazione anche in relazione alle procedure di sovraindebitamento, giacché la legge sancisce in via generale il diritto del cittadino che abbia i requisiti di reddito ad essere assistito da un difensore a spese dello Stato in tutti i procedimenti civili e di volontaria giurisdizione, senza eccezione alcuna, tranne quella prevista dall' art. 121, D.P.R. n. 115 del 2002”, ha ritenuto l'istituto in parola operativo non solo con riferimento alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ma anche con riferimento alla procedura di volontaria giurisdizione -pacificamente esperibile senza l'assistenza di un difensore-, prevista dal comma 9 dell' art. 15 della legge n. 3 del 2012, di “nomina di un professionista con funzioni di organismo per la composizione della crisi”.

2.Il presupposto legato al reddito (il reddito risultante dall'ultima dichiarazione; elementi inclusi ed esclusi dal reddito).

Altri profili problematici della disciplina contenuta nel d.P.R. 115/2002 riguardano le condizioni economiche subordinatamente alle quali l'istituto del patrocinio a spese dello Stato può trovare impiego e che il giudice è chiamato a verificare allorché debba decidere dell'istanza di ammissione, eventualmente rivalutando la decisione negativa del competente consiglio dell'ordine, o della eventuale revoca del beneficio  e, in ogni caso, prima della liquidazione del compenso al difensore dell'ammesso ([16]).

L'ammissione (così come la persistenza del beneficio) è condizionata ad una soglia del reddito stabilita in cifra fissa e assoluta, senza riferimento ai costi dei vari tipi di processo da instaurare o a cui partecipare, senza riferimento alle ragioni per cui una persona si trova al di sotto della soglia di non abbienza, senza riferimento al costo della vita nel luogo in cui l'istante vive o ad altre sue condizioni personali.

Riguardo a quest'ultimo aspetto, la Corte Costituzionale, con sentenza del 20 ottobre 2017, n. 219 ([17]), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 31, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui l'art. 76 prevede che, nelle controversie civili, per il calcolo della soglia oltre la quale è precluso l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, vengano in rilievo i redditi percetti da ciascun familiare convivente, oltre quello dell'istante, mentre invece i componenti del nucleo familiare privi di reddito non incidono sulla determinazione del parametro reddituale. La Corte ha ritenuto che “la prospettata questione di costituzionalità così come formulata, e cioè con la previsione dell'obbligo di tenere in considerazione l'incidenza dei fattori indicati sulla capacità di spesa del nucleo familiare, è inammissibile, in quanto rimetterebbe la concessione del beneficio alla discrezionale determinazione del singolo giudice, quando invece la determinazione dei presupposti di accesso a tale provvidenza è riservata alla competenza del legislatore”.

Attualmente la soglia è pari a € 11.528,41  (dm 7.5.2015).

Non si tiene conto del patrimonio ([18]).

I limiti reddituali valgono anche ai fini della ammissione al beneficio -prevista dall’art. 119- di “enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro” ([19]).

Il primo comma dell'art. 76 fa sorgere un dubbio in rifermento alla parte in cui esso parla di reddito imponibile “risultante dall’ultima dichiarazione” Irpef ([20]) ([21]).

L'ultima dichiarazione non sempre è quella relativa all'anno immediatamente precedente quello di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio ma può anzi essere una dichiarazione anche molto risalente nel tempo.

Si pone il problema di stabilire se possono avere rilievo variazioni, in aumento o in diminuzione, intervenute tra la data dell'ultima dichiarazione e la data dell'istanza.

Sul punto appare fondamentale un passaggio della motivazione dell'ordinanza 23 giugno 2016, n. 153 ([22]), con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili -perché il rimettente, oltre ad altri errori ed omissioni nell'ordinanza di rimessione, aveva richiesto alla Corte un intervento manipolativo che non rivestiva i caratteri della soluzione costituzionalmente obbligata- le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non dispongono che il giudice debba tenere conto, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, del reddito degli ultimi 12 mesi (anziché di quello dell'anno precedente risultante dalla dichiarazione dei redditi) oppure, in subordine, nella parte in cui non dispongono la possibilità di un'ammissione graduata e parziale al beneficio in ragione di fasce o scaglioni reddituali.

Il passaggio è il seguente: “[rilevato] che il giudice rimettente non ha adeguatamente sperimentato la praticabilità di una lettura della disposizione censurata, tale da assicurarne la conformità ai parametri costituzionali evocati; che, infatti, il giudice a quo non tiene alcun conto del costante orientamento della Corte di cassazione ... secondo il quale anche le diminuzioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione possono essere prese in esame ai fini dell'ammissione al beneficio, ancorché tale ipotesi non sia espressamente disciplinata; che, ad avviso della Corte di cassazione, "né la lettera della legge né lo scopo da essa perseguito autorizzano a ritenere esclusa la possibilità per il richiedente di dimostrare l'intervenuta variazione di reddito a suo sfavore anche perché una diversa interpretazione inciderebbe negativamente sull'effettività della difesa dell'imputato" (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenze 23 giugno-22 settembre 2011, n. 34456, 11 novembre 2010-26 gennaio 2011, n. 2620 e 16 novembre 2005-8 marzo 2006, n. 8103); che, pertanto, l'ultima dichiarazione dei redditi può "essere integrata da altri elementi, sia per negare il beneficio nonostante il reddito dichiarato sia inferiore al limite legale, qualora emerga aliunde un tenore di vita tale da consentire all'istante di sostenere gli esborsi necessari per l'esercizio del diritto di difesa, sia per concederlo, qualora una dichiarazione reddituale di valore superiore al limite legale sia messa in discussione dalla prova di un decremento reddituale sopravvenuto" (da ultimo, Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 19 gennaio-2 febbraio 2016, n. 4353; nello stesso senso, Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenze 16 aprile-14 maggio 2015, n. 20053, 10 ottobre-17 novembre 2014, n. 47343 e 14 ottobre-10 novembre 2014, n. 46382).

Alle sentenze citate dalla Consulta va aggiunta la sentenza della Corte di Cassazione, sez. 2, sentenza n. 4429 del 21 febbraio 2017 ([23]): “La previsione dell'art. 76 comma l, che, come detto, individua il limite di reddito per essere ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi antecedente all'istanza di ammissione, va interpretata in correlazione con le disposizioni di cui all'art. 76 comma 3, secondo cui, "ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'art. 79, lett. d), d.P.R. citato, che grava il beneficiario dell'obbligo di rendere note, alle scadenze determinate, le variazioni di reddito rilevanti ai fini della spettanza del beneficio”. Ne consegue che “il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito (come determinato ai sensi dell'art. 76 d.P.R. citato, commi 2, 3 e 4) effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi al riguardo tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultati di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione. Da ciò discende che se la variazione di reddito si verifica prima della presentazione dell'istanza e dell'instaurazione del procedimento, per argomento a fortiori, viene meno il presupposto per l'ammissione e, conseguentemente, una volta che il superamento della soglia nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza sia stato accertato, deve disporsi la revoca dell'ammissione”.

In precedenza, sempre al fine di tener conto della situazione effettiva e più prossima al momento della presentazione della domanda di ammissione al beneficio, si era mossa sulla stessa linea parte della giurisprudenza di merito ([24]).

Per concludere, il problema in esame deve essere risolto nel senso che hanno rilevanza tutte le variazioni, sia in aumento che in diminuzione, intervenute tra la data dell'ultima dichiarazione e la data di presentazione dell'istanza.

Deve aggiungersi che dare rilievo ad un reddito non ancora attestato dalla dichiarazione Irpef, significa, per l'istante, dover dimostrare rigorosamente che il proprio reddito, benché sopra soglia in base all' ultima dichiarazione, ha poi subito una diminuzione a seguito della quale è, al momento del deposito dell'istanza, sottosoglia.

Sempre con riferimento al limite reddituale, un secondo fronte problematico attiene a ciò che nel reddito deve esser computato e a ciò che da esso deve essere escluso.

Vanno richiamate le previsioni dell'art. 76 del testo unico ([25]).

Nel reddito complessivo dell’istante devono essere computati:

-i redditi facenti capo al convivente more uxorio ([26]), i redditi di tutti coloro che, pur non facendo parte della famiglia anagrafica del soggetto aspirante o ammesso al beneficio e anche se non a lui legati da rapporti di sangue, fanno tuttavia parte in modo stabile del suo nucleo familiare di fatto e, più in generale, i redditi di coloro che con tale soggetto convivono in una situazione di mutua e non episodica assistenza ([27]), posto che i redditi in questione, sebbene non menzionati espressamente dall'art.76, devono essere tenuti in conto, avuto riguardo alla ratio della norma che è quella di considerare tutte le disponibilità del richiedente, derivanti da vincoli familiari e della normale condivisione delle risorse e suddivisione delle spese all'interno della famiglia tanto di diritto tanto di fatto ([28]);

-i redditi per legge esenti dall’Irpef (ad es.: assegni familiari) o che sono soggetti a regimi sostitutivi oggettivi -cioè a un regime diverso da quello ordinario, ossia ad imposta sostitutiva- o a regimi sostitutivi soggettivi -cioè a un regime per cui l'obbligazione tributaria fa capo ad un soggetto diverso da quello che realizza il presupposto ossia a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;

-i redditi assoggettati a tassazione separata, quali, ad esempio, la somma di denaro percepita a titolo di risarcimento di danni o di t.f.r. ed indennità di disoccupazione, e che, venendo percepiti una tantum malgrado abbiano o fonte in un fatto eccezionale oppure in un processo produttivo pluriennale, sono sottratti all'ordinaria tassazione per evitare gli effetti distorsivi della progressività quali si verificherebbero se fossero cumulati con gli altri redditi IRPEF;      

-i redditi di tipo agrario e dominicale connessi alla disponibilità di terreni agricoli ([29]) o da beni mobili o immobili, anche di origine illecita ([30]);

-i redditi provenienti da attività criminosa in genere ([31]).

Al contrario, nel reddito rilevante ai fini del beneficio, non sono computabili:

-gli oneri deducibili, trattandosi di oneri che individuano la parte di reddito di cui, per ragioni di politica legislativa, non si deve tener conto per determinare il livello di contribuzione del singolo alle spese della collettività e che quindi non possono rilevare neppure ai fini dell' attivazione dei meccanismi giudiziari, che comportano un costo per la collettività cui devesi far fronte con i prelievi riferibili ai redditi realmente espressivi della capacità contributiva del soggetto interessato ([32]);

-i redditi facenti capo al coniuge in stato di separazione di fatto, giacché quest’ultimo, pur coabitando, non compie alcuna attività concreta di contribuzione alla vita familiare ([33]);

-il reddito del familiare non convivente fiscalmente a carico (perché la situazione reddituale da considerare non è quella di familiare a carico bensì quella di familiare convivente) ([34]);

-le somme di denaro versate a titolo di assegno di mantenimento all’ex coniuge, atteso che tali somme non vengono godute dall’obbligato, ma da colui che ne beneficia ([35]);

-i redditi dell'ex coniuge giacché il divorzio fa venire meno quella presunzione di convivenza dei coniugi cui è correlata la cumulabilità dei rispettivi redditi ([36]);

-i redditi derivanti da occasionali ed episodici contributi di persone legate all’interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare ([37]).

-la indennità di accompagnamento, in quanto si tratta di sussidi destinati a far fronte agli impegni di spesa indispensabili per la persona disabile ([38]);

-le eventuali perdite subite nell'esercizio dell'impresa da un componente del nucleo familiare del beneficiario del patrocinio, il cui reddito ove positivo viene invece computato ([39]).

Merita infine evidenziare che, nell'affrontare le questioni riguardanti la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio (e tra essi, per quanto qui in esame, il presupposto dei limiti reddituali), l'approccio deve essere rigoroso, perché il giudice è garante della salvaguardia dell'interesse economico dello Stato, ma non formalistico perché occorre evitare di precludere a chi ne ha titolo l'utilizzazione di un servizio rivolto a rendere effettivo il diritto di difesa ([40]).

3. Il compenso del difensore (le modalità della liquidazione del compenso; forma e tempo della liquidazione; la prescrizione del credito del difensore; compenso del difensore e credito dello Stato verso il non ammesso soccombente; la liquidazione delle spese a seconda dell'esito della lite)

Per effetto dell' ammissione al beneficio, alcune voci di spesa (quelle previste dall’art. 131, secondo e terzo comma) sono prenotate a debito, ossia, secondo la definizione contenuta nell’art. 3, lettera s), sono annotate a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero.

Altre voci di spesa (previste dall’art.131, comma quarto) sono “anticipate dall' erario” ossia, secondo la definizione contenuta nell’art. 3, lettera t), sono pagate dallo Stato e successivamente, ove ve ne siano i presupposti, recuperate.

Principale effetto dell'ammissione è l'anticipazione del compenso al difensore della parte ammessa.

Va notato che l’ammissione retroagisce alla data della domanda: se gli effetti dell'ammissione fossero fatti decorrere della delibera di accoglimento dell’istanza di ammissione, verrebbe pregiudicato il diritto dell'istante e il funzionamento del sistema del patrocinio a spese dello Stato per un fatto -la necessità di un lasso di tempo, di durata variabile, necessario all'espletamento della procedura di ammissione- su cui l'istante medesimo non può incidere ([41])

Sono dunque a carico dello Stato le spese che vengono prenotate a debito o anticipate -segnatamente gli onorari e le spese vive relativi all’attività difensiva- del periodo successivo al deposito dell’istanza e anteriormente al  provvedimento di ammissione ([42]).

Le spese anticipate dall'erario o prenotate a debito tra la data del deposito dell'istanza di ammissione e la data del provvedimento sull'istanza di ammissione sono recuperate nel caso in cui il provvedimento sia invece negativo.

Nell'ipotesi eccezionale in cui la situazione reddituale che consente l'ammissione sia mutata successivamente al momento della richiesta superando la soglia della “non abbienza”, l'ammissione deve essere delimitata temporalmente al periodo tra la data della presentazione della domanda e la data che nel decreto con cui l'ammissione è disposta e, allo stesso tempo, revocata, è stabilita come la data del verificarsi del superamento della soglia reddituale.

Il compenso del difensore è liquidato ai sensi dell'art. 82.

L'art. 82 prevede che il compenso debba attestarsi sui valori medi delle tariffe professionali; l’art. 130 stabilisce che gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del giudice ed al consulente tecnico di parte siano ridotti della metà.

Il giudice liquida il compenso in questo modo:

individua il valore della causa in base all'art. 5, comma 2, del d.m. 55 del 2014, con riferimento quindi all’entità della domanda, salvo il caso di valore effettivo della controversia manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti ([43]);

determina i compensi sulla base del valore medio definito nelle tabelle allegate al citato d.m. 55, ed in misura non superiore a tale valore;

valuta la natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa e in ragione di ciò, può scendere scendere sotto i parametri di normale riferimento se l'attività svolta dal difensore è stata di grado modesto, avuto riguardo alla sua incidenza sulla posizione processuale del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato o all'effettiva consistenza della lite ([44]);

applica poi le maggiorazioni e le riduzioni derivanti dai parametri di cui all'art. 4, commi 1-4 e 9, del d.m. 55, potendo anche -con adeguata motivazione- superare i limiti delle percentuali con cui tali maggiorazioni e riduzioni devono essere calcolate;

riduce infine l'importo del 50% ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 115/2002;

Oltre al compenso spettano al difensore che ne fa richiesta, le spese generali, nella misura media del 7,5% sull'importo dei compensi ridotti della metà ai sensi dell’art. 130 d.P.R. 115/2002 ([45]).

Va precisato che  nessun compenso deve essere liquidato al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per la redazione delle istanze di ammissione al suddetto patrocinio e di liquidazione dei propri onorari, essendo la prima istanza un atto personale della parte e sia la prima che la seconda istanza non espressive dell'esercizio della difesa del non abbiente nel processo ([46]).

Nel caso in cui il difensore abbia assistito una parte plurisoggettiva o più soggetti nella stessa posizione processuale, composta di uno o più soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e di uno o più soggetti non ammessi, il compenso deve essere liquidato “garantendo il disposto di cui agli artt. 130-134 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, senza che abbia rilievo il fatto che il professionista abbia ricevuto mandato anche da un litisconsorte non ammesso” ([47]): al difensore va quindi riconosciuto, a carico dello Stato, il compenso in misura ridotta e con la maggiorazione per la difesa di più soggetti o più parti (fermo restando che il difensore, ottenuta questa liquidazione, può pretendere la differenza dagli altri consorti in lite).

Con riguardo al compenso del legale per l'assistenza in fase di mediazione, il compenso è liquidato sulla base dei parametri indicati negli artt. 18,19,20 e 21 del dm 55/2914, relativi alla attività stragiudiziale.

Ai sensi dell'art. 83 del d.P.R. 115/2002, alla liquidazione del compenso si procede al termine di ciascuna fase o grado del processo o, quando il difensore ha cessato di svolgere la propria attività, salvo, da un lato, che si tratti di compensi relativi al giudizio di cassazione riguardo ai quali provvedono alternativamente il giudice di rinvio o quello che ha emesso la pronuncia impugnata, a seconda che il ricorso sia accolto o rigettato o, se la Corte decide nel merito, il giudice a cui la causa sarebbe stata rinviata ove non vi fosse stata decisione nel merito ([48]) e salvo, dall'altro lato, che si tratti di compensi per attività espletata in ipotesi di ammissione al patrocinio c.d. sopravvenuta giacché allora la liquidazione avviene ad opera del giudice che procede anche per le fasi e i gradi anteriori; la liquidazione presuppone una richiesta e non può avvenire d'ufficio ([49]).

Alla richiesta deve essere allegata l'istanza di ammissione e la nomina e, se questi documenti mancano, il giudice chiede al difensore di produrli e in caso non li riceva, rigetta la richiesta; il giudice, prima di liquidare le spese all'avvocato, non potendo ritenere bastante l'obbligo dell'interessato di comunicare qualunque variazione del proprio reddito rispetto al reddito dichiarato ai fini del diritto al beneficio, deve  pretendere dalla parte ammessa la documentazione necessaria ad attestare la persistenza delle condizioni reddituali (art. 79 comma 3°) e, in caso di inottemperanza, revoca il provvedimento di ammissione ([50]); può inoltre chiedere all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza di verificare la effettività ab origine e la permanenza delle condizioni suddette (art. 127 comma 4°) senza con ciò andare in contrasto né con la valutazione sull'esistenza del diritto al beneficio effettuata dal Consiglio dell'Ordine -che è una valutazione solo “anticipata e provvisoria”- né con quella fatta dal giudice al momento in cui abbia egli stesso disposto l'ammissione ex art. 126 -che è anch'essa una valutazione in termini provvisori e sommari.

La liquidazione avviene con decreto nel quale deve essere precisato che il pagamento delle spese avviene a favore dello Stato([51]); ove, per qualsiasi ragione, questa formula manchi, l'unica strada prospettabile per evitare che lo Stato non possa recuperare le spese è quella di consentire la correzione dell' errore materiale su istanza del PM -intendendo il PM come “parte” in quanto soggetto avente il ruolo di tutore dell'interesse della legge- o anche d'ufficio su segnalazione della Cancelleria.

L'eventuale condanna della parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato a pagare le spese alla parte ammessa e non allo Stato non può essere letta come un'implicita revoca dell'ammissione al beneficio, posto che la revoca necessita di un provvedimento espresso ([52]): va letta invece come un errore materiale suscettivo di correzione, ancora, o su istanza del PM  o d'ufficio su segnalazione della Cancelleria.

Il decreto è separato e distinto dal provvedimento che definisce la fase processuale ed è soggetto ad un percorso diverso da questo provvedimento sia per quanto concerne le eventuali impugnazioni sia per quanto concerne 1'esecutività.

Il decreto deve essere emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.

Questo implica che la richiesta di liquidazione deve essere presentata nell'ultima udienza di discussione se la causa è decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c. ovvero nel termine per il deposito della memoria di replica ex art. 190 c.p.c. ovvero nell'udienza di precisazione delle conclusioni se vi è rinuncia ai termini per comparse e repliche ex art. 190 c.p.c.; nel rito del lavoro, la richiesta deve essere presentata entro l'udienza di discussione e nei procedimenti di volontaria giurisdizione entro il termine eventualmente fissato dal giudice o previsto dai protocolli predisposti in molti Uffici giudiziari d'intesa con l'Avvocatura, qualche giorno prima dell'udienza in camera di consiglio.

Sorge il problema dell' istanza presentata dopo la scadenza di questi termini.

La giurisprudenza è divisa.

Il Tribunale di Agrigento, con decreto in data 25 maggio 2017 ([53]), ha affermato che, stante il disposto dell'art. 83, comma 3bis, del d.P.R. n.115/2002, che “ha il chiaro intento di accelerare le procedure di erogazione dei compensi da liquidarsi da parte dei magistrati a favore dei difensori di coloro che sono ammessi al patrocinio statale (incidendo sulla “cronologia” della presentazione delle istanze di liquidazione e sulla conseguente attività del magistrato), … il magistrato, in caso di eventuale presentazione della richiesta di liquidazione successivamente alla definizione della relativa “fase” processuale, è tenuto a considerare la richiesta medesima come tardiva e, pertanto, dichiarare la stessa inammissibile”; dal riferimento al fatto che la norma “incide sulla cronologia della presentazione dell'istanza di liquidazione” e dall'uso del termine “tardiva”, potrebbe arguirsi che il Tribunale -pur non dicendolo espressamente- ritenga che l'art. 83 bis abbia introdotto una decadenza a carico del difensore; se così fosse, il difensore, che non avesse presentato la domanda per tempo, non potrebbe ottenere la liquidazione dei compensi in alcun modo.

La Corte di  Appello di Catania, con provvedimento 19 Ottobre 2016 e il Tribunale di Milano, con decreto 22 marzo 2016 ([54]), hanno affermato che è inammissibile l’istanza di liquidazione dei compensi avanzata dal difensore al giudice del procedimento cui inerisca la prestazione difensiva, dopo la definizione del medesimo, stante che, in forza dell’art. 83 comma 3-bis del d.P.R. 115/2002 (come modificato dall'art. 1, comma 783, Legge 28 dicembre 2015, n. 208), dopo la definizione del procedimento viene meno, per detto giudice, anche la potestas decidendi sull’istanza di liquidazione (l'eventuale decreto di liquidazione del compenso emesso a fronte di istanza di liquidazione tardiva è un decreto abnorme), fermo tuttavia rimanendo che il difensore non decade dal diritto di ottenere il compenso attraverso un giudizio ordinario, sommario ex art. 702 bis, o per ingiunzione di pagamento. Nel provvedimento milanese è precisato che l'eventuale giudizio deve essere proposto nei confronti del Ministero della Giustizia e davanti al Tribunale adito per la causa riguardo alla quale il patrocinio è stato prestato.

Il Tribunale di Mantova, con il provvedimento del 29 settembre 2016 ([55]), ha affermato che può procedersi alla liquidazione del compenso in favore del legale della parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato che abbia presentato la relativa istanza dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta perché la norma è solo tesa ad accelerare e semplificare il procedimento di liquidazione ma non pone alcuna decadenza; nello stesso senso il Tribunale di Paola, decreto, 14 ottobre 2016 ([56]), laddove è altresì evidenziato che la tesi per cui, una volta emessa la decisione, il giudice perde la potestà di liquidare le spese del difensore, è errata perché si basa sull'estensione al difensore di quanto vale per il c.t.u., senza considerare che la liquidazione del compenso del c.t.u. attiene alla regolamentazione degli oneri processuali tra le parti in giudizio, le quali devono farsi carico delle spese per gli importi riconosciuti al c.t.u. stesso, mentre, al contrario, la liquidazione degli onorari del difensore patrocinante non ha alcuna incidenza rispetto al governo delle spese di lite.

La tesi del Tribunale di Milano suscita anche perplessità quanto alla individuazione del giudice competente a decidere dell' ipotizzato giudizio sul credito del difensore, perché l'individuazione di tale giudice con il tribunale adito per la causa riguardo alla quale il patrocinio è stato prestato contrasta la regola sul Foro dello Stato.

Va poi richiamata la pronuncia del Tribunale di Verona, 8 aprile 2016 ([57]) nella quale, da un lato, in linea generale, è ribadita l'impostazione per cui il difensore che deposita la richiesta di liquidazione oltre la chiusura della fase non incorre in decadenza e il giudice che è stato investito del procedimento può liquidare il compenso, dall'altro lato, è eccettuato il caso in cui il giudizio è stato dichiarato estinto per inattività della parte ammessa perché allora il giudice non avrebbe il potere di provvedere sull’istanza presentata dopo la estinzione.

Per tutti i casi in cui si ritenga che il difensore possa chiedere la liquidazione del compenso anche  dopo la definizione del processo o l'abbandono della difesa, diviene rilevante il tema della prescrizione: precisamente, il giudice, prima di liquidare il compenso, deve controllare se si è verificata la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2936 c.c. ([58]), avendo riguardo, come dies a quo, alla data del provvedimento conclusivo del procedimento o, se anteriore, alla data di cessazione dell'attività del difensore.

Secondo una parte della giurisprudenza la prescrizione è, come per regola ordinaria (art.2938 c.c.), non rilevabile d'ufficio ([59]); in senso opposto è stato osservato che tale tesi non tiene conto né del fatto che il credito di cui si tratta è un credito verso lo Stato e ricadente nell’ambito delle obbligazioni cd. Pubbliche, caratterizzate cioè dalla presenza di interessi non di parte ma della collettività tutta che spetta al giudice tutelare, né del fatto che non è predicabile una “eccezione” di prescrizione poiché il Ministero della Giustizia che dovrebbe in ipotesi sollevare tale eccezione, non è parte della procedura di liquidazione; l'osservazione appare, sotto il primo profilo, solida e convincente; appare meno solida sotto il secondo profilo perché potrebbe essere eccepito che lo Stato ha la possibilità di sollevare la questione di prescrizione in sede di opposizione alla liquidazione ex art. 170 TU.

Il diritto al compenso spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è soggetto al regime di prescrizione presuntiva, cioè alla presunzione di avvenuto pagamento, di durata triennale di cui all’art. 2956, comma II, c.c. ([60]).   

Va infine precisato che il decreto, una volta emesso, non può più essere revocato o modificato dal giudice che lo ha emesso perché questi, emettendolo, ha consumato il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa ([61]).

Alla liquidazione delle competenze in favore del difensore e a carico dello Stato, fa riscontro la pronuncia sulle spese a carico del soccombente in favore dello Stato.

Ai sensi dell’art. 133, il provvedimento, che condanna la parte non ammessa al beneficio a pagare le spese, dispone che esso sia eseguito a favore dello Stato.

Si tratta di stabilire se tali spese debbano essere quantificate nei modi ordinari, oppure se esse coincidano con quelle liquidate a favore del difensore: rispondere nel primo senso significa avvantaggiare o pregiudicare lo Stato perché l'erario può ricevere più o meno di quanto è tenuto a pagare; rispondere nel secondo senso può avvantaggiare la parte non ammessa soccombente perché  questa può essere costretta a pagare di meno di quanto pagherebbe se la controparte non fosse stata ammessa al beneficio.

La Corte di Cassazione è orientata nel secondo senso: le spese dovute dal soccombente allo Stato ai sensi dell'art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 103 del medesimo decreto, devono essere uguali al fine di evitare che l'eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale ([62]).

L'applicazione del criterio dettato dall'art. 83 di contestualità tra provvedimento che definisce il giudizio e provvedimento di liquidazione delle spese è utile anche a garantire che la liquidazione delle spese dovute dal soccombente allo Stato e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, siano effettivamente uguali.

L'ipotesi a cui finora si è avuto riguardo è quella in cui la parte ammessa vince la causa: le spese sono liquidate e poste a carico della parte soccombente nella decisione che chiude la fase processuale e, con separato decreto, è disposto che il relativo pagamento avvenga a favore dello Stato (artt. 82, 83 e 133 dpr 115/2002).

Nell'ipotesi inversa, cioè nell'ipotesi in cui la parte ammessa perda la causa, fermo restando che lo Stato deve pagare i compensi al difensore del non abbiente salva poi la facoltà di recupero ai sensi dell'art. 134, il non abbiente deve pagare le spese della controparte.

In altri termini, l’ammissione al patrocinio non esonera l’ammesso soccombente dalla condanna alle spese a favore della controparte vittoriosa ([63]), perché gli “onorari e le spese” di cui all’art. 131, D.P.R. n. 115/2002 sono quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare.

Il giudice, in caso di soccombenza della parte ammessa, deve quindi condannare la parte stessa a pagare le spese della controparte (liquidate in sentenza secondo le regole ordinarie ossia facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014).

Nel caso in cui tutte le parti siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato, secondo una tesi, visto che l'art. 133 del testo unico suppone che vi sia una parte ammessa e una parte -soccombente- non ammessa, la norma non può essere applicata e va applicata invece quella dell'art. 91 c.p.c. con la conseguenza che la parte non abbiente, soccombente, va condannata a pagare le spese a favore non dello Stato ma dell'altra parte; per Cass. 18 giugno 2014, n. 13925, invece, anche nel caso in esame, la condanna va disposta a favore dello Stato; la prima soluzione esclude che lo Stato debba agire per il recupero delle spese nei confronti di una parte non abbiente.

Come sotto-ipotesi va ricordato che, se la parte ammessa ha rifiutato senza giustificato motivo una proposta conciliativa, la stessa parte può, ove la domanda sia accolta in misura non superiore a tale proposta, essere condannata al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta (salvo il caso di soccombenza reciproca); lo Stato anche in questo caso paga tutte le spese della parte ammessa mentre è quest'ultima che deve pagare le spese della controparte.

Nell' ulteriore ipotesi in cui la causa si chiuda con la compensazione delle spese (cosa che è possibile solo in caso di soccombenza reciproca o in caso di di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), come nell'ipotesi precedente, il giudice deve liquidare le spese al difensore dell'ammesso al patrocinio a spese dello Stato, mentre niente deve essere disposto a carico della parte non ammessa.

Ultima ipotesi è quella in cui la causa si estingue per rinuncia o per inattività: è stato precisato che se la rinuncia o l'inattività sono della parte ammessa, non vi è “una pronuncia sulle spese a carico della parte non ammessa al patrocinio [e ciò] comporta l’impossibilità di procedere alla liquidazione dei compensi del procuratore, la cui spesa sarà sostenuta dal soggetto assistito” ([64]); la precisazione è conseguente  al fatto che la rinuncia o l'inattività sono causa di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; al di fuori di questo caso, il giudice liquida all'avvocato della parte ammessa il compenso; i termini della rivalsa sono disciplinati dall'art. 134.

Merita precisare che, ove si ritenga che la liquidazione delle spese da parte del giudice procedente, presupponga la tempestività del deposito dell'istanza, il deposito deve avvenire entro la data dell'udienza alla quale viene dichiarata l'estinzione e dunque, se si applica l'art. 309 c.p.c., entro l'udienza fissata con il “primo 309”, mentre, se non vi è un'udienza deputata alla dichiarazione di estinzione (esempio: dichiarazione di interruzione del processo; mancata riassunzione entro il termine di tre mesi dalla dichiarazione), prima che la pronuncia abbia luogo.

Un tema particolare -di congiunzione tra quello del diritto del difensore al compenso nei confronti dell' erario e quello della revoca del beneficio- è il tema delle conseguenze della nomina di un secondo difensore.

L'art. 75, l'art. 80 e l'art. 82 parlano di patrocinio del non abbiente da parte di “un” difensore.

Il Tribunale Trapani, con sentenza 9 Giugno 2005, e la Corte App. Venezia, con sentenza 20 marzo 2006 ([65]), hanno statuito che dall'art. 80, secondo cui l'ammesso può nominare “un” difensore, si desume che la presenza di un secondo avvocato rende superflua la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio e impone il rigetto della richiesta di liquidazione del compenso al difensore a carico dell’Erario.

Il  Trib. Milano, con ordinanza 5 maggio 2015 ([66]), ha deciso che “se, nel procedimento civile, la parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato designa, per la sua rappresentanza in giudizio, più di un avvocato (nel caso di specie, due), l’ammissione stessa deve essere revocata dovendosi presumere che la persona beneficiaria non goda dei presupposti per la fruizione del gratuito patrocinio”.

Per questa tesi, la nomina di un secondo difensore è in contrasto con la sussistenza o la permanenza della situazione di non abbienza e, dunque, non è compatibile con il beneficio in questione perché, considerato che le spese liquidabili a carico dello Stato sono per un solo difensore, la nomina di altro difensore è una sorta di attestazione, che la parte ammessa fa, di essere in grado di pagare il secondo difensore e ciò dà luogo ad una presunzione ex lege di abbienza con conseguente revoca del beneficio.

Accedendo a questa tesi, dovrebbe ritenersi che gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia mentre, sino alla data della nomina del secondo difensore, i compensi del primo difensore resterebbero a carico dell’Erario.

Il fondamento della riferita presunzione è dubbio ed in mancanza di una norma per il processo civile identica a quella contenuta nell'art. 91 del d.P.R. per il processo penale, si è concluso che la nomina di più di un difensore non comporta il rigetto dell'istanza di ammissione né la revoca dal beneficio ma comporta solo che non possa liquidarsi che il compenso di un difensore.

4. La revoca del beneficio.

L’art. 136 del d.P.R. prevede che il giudice che procede revoca il provvedimento di ammissione nelle seguenti ipotesi: quando, nel corso del processo, viene superata la soglia di reddito rilevante ai fini dell'ammissione o viene accertato che le condizioni reddituali non erano quelle dichiarate dal richiedente; quando viene rilevata l'assenza delle condizioni soggettive necessarie per l’ammissione ([67]); quando risulta che l'ammesso ha agito con dolo o colpa grave.

La lettera dell'art. 136 fa riferimento alla revoca del solo provvedimento di ammissione emesso dal consiglio dell’ordine; la norma tuttavia si applica estensivamente all’ammissione disposta dal giudice.

La revoca, sia per riscontrata insussistenza ab origine della condizioni sia per sopravvenuta perdita delle condizioni reddituali, può essere richiesta dall'ufficio finanziario (art. 127); la Corte di Cassazione, Sez. 6-2, ord. 15 dicembre 2011, n. 26966 ([68]), ha affermato che la revoca può essere anche disposta su richiesta della Guardia di Finanza perché, se è vero che al provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili, in mancanza di espressa previsione normativa, sono applicabili per analogia le norme dettate in materia di procedimenti penali dall' art. 112, primo comma, lettera d), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, le quali non prevedono che la revoca possa essere disposta su istanza della Guardia di Finanza, tuttavia, l'art. 112 deve necessariamente coordinarsi con il successivo art. 127, comma 4, secondo cui la effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di Finanza, dacché la legittimazione di quest'ultima.

La revoca è possibile anche d'ufficio ([69]) allorché i dati emergenti dalle produzioni richieste dall'ufficio stesso alla parte ([70]) oppure dal materiale istruttorio della causa ([71]) ne evidenzino i presupposti.

Competente è il giudice che procede; ove 1'insussistenza ab origine delle condizioni per 1'ammissione al beneficio venga rilevata in appello, competente è il giudice di appello anche rispetto alla ammissione relativa al primo grado di giudizio.

Le cause di revoca sono state definite tassative dalla Corte di Cassazione: con sentenza 30 maggio 2008 n. 14594 ([72]), la Corte ha affermato che “in tema di revoca d'ufficio dell'ammissione al gratuito patrocinio per i non abbienti, l'art. 112 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 limita l'esercizio di tale potere di autotutela ai soli casi ivi previsti, da interpretarsi in senso restrittivo, senza che alla medesima autorità giudiziaria, che ha assunto il provvedimento di ammissione, sia riservato il potere di rimozione dell'atto ove ne ravvisi l'illegittimità per altra causa, né tale intervento può configurarsi quando il provvedimento abbia ormai esaurito i suoi effetti e nessuna impugnazione vi sia stata; ne consegue l'illegittimità della revoca dell'ammissione e della liquidazione dei compensi per l'opera prestata dal difensore in caso di espletamento dell'incarico già avvenuto, quando si riscontri successivamente che l'iscrizione del predetto professionista negli appositi elenchi (di cui agli artt. 80 e 81 d.P.R. citato) sia avvenuta solo dopo la nomina e la liquidazione del compenso da parte del giudice.”; con ordinanza 31 luglio 2014, n. 17461 ([73]), la Corte ha affermato ancora che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del provvedimento di ammissione, ai sensi dell'art. 136 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può essere disposta solo qualora non sussistessero in origine o siano venute meno le condizioni reddituali oppure se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave” ([74]).

Diversamente si è espresso il Tribunale di Locri, con la già citata ordinanza 30 settembre 2017, in riferimento ad un caso in cui la parte era stata ammessa al patrocinio nonostante che la domanda mancasse di alcune delle indicazioni previste dall'art. 122 del d.P.R. e la causa si era estinta per sua rinuncia; il Tribunale ha correttamente affermato che il patrocinio a spese dello Stato deve sempre essere revocato quando la parte ammessa ha rinunciato al giudizio perché in tale caso, in cui è addebitabile alla parte stessa il fatto che il giudizio non addivenga ad una conclusione di merito e che non sia di conseguenza possibile una disamina piena della domanda, circoscrivere la revoca ai profili inerenti ai presupposti reddituali ed alla mala fede o colpa grave, senza consentire di estenderla anche ai casi di assenza, nell’originaria istanza di ammissione, delle indicazioni previste dall'art. 122 a pena di inammissibilità, significherebbe sminuire evidentemente la funzione sanzionatoria della disposizione.

Nella fattispecie di revoca per superamento del limite reddituale in corso di causa, il giudice deve indicare il momento in cui la modifica reddituale si è verificata: la revoca ha effetto dal momento indicato.

Sia ai fini della revoca per sopravvenuto superamento del limite di reddito sia ai fini della revoca per originaria mancanza delle condizioni di reddito, occorre che il mutamento sia accertato; la revoca disposta sulla base di accertamenti ancora in corso non è legittima ([75]).

Prima di procedere alla revoca sul motivo della insussistenza dei requisiti reddituali, il giudice deve consentire alla parte ammessa di interloquire, il ché può essere fatto dando termine per deposito di note in cancelleria: così, se il giudice si prospetta di dover revocare il beneficio sulla base di dati acquisiti da parte della amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza o anche di dati forniti dalla parte invitata a produrli ove si tratti di dati suscettivi di varia valutazione e non invece in caso di inottemperanza della parte all'invito rivoltole.

La revoca può essere disposta con apposito provvedimento o con la sentenza che definisce il giudizio; spesso è disposta con il provvedimento che rigetta l'istanza di liquidazione del compenso presentata dal difensore.

Occorre un provvedimento espresso; la Corte di Cassazione ha precisato che, in difetto di un provvedimento espresso, la condanna pronunciata a carico della parte non ammessa a rifondere direttamente alla prima -e non allo Stato- le spese di giudizio non integra una revoca del provvedimento di ammissione al beneficio ([76]).

La parte che subisce la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha l’obbligo di sostenere tutti gli esborsi connessi alla sua difesa a partire dal momento indicato dal magistrato oppure, laddove la revoca sia disposta per assenza originaria delle condizioni, fino dalla data del provvedimento di ammissione.

La revoca, infatti, non incide mai, neanche quando ha effetto retroattivo, sulla procura conferita al difensore ([77]) e pertanto, restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo, che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, impone a quest'ultimo di pagare il propio difensore ([78]).

La parte che subisce la revoca è anche obbligata verso l' erario per le spese prenotate a debito o anticipate (con retroattività variabile a seconda dei presupposti del provvedimento di revoca).

La fattispecie della revoca per responsabilità processuale aggravata si verifica quando il soggetto ammesso ha agito o resistito con dolo, cioè sapendo di avere torto, o con colpa grave cioè ignorando per manifesta e inescusabile negligenza di aver torto.

I presupposti della revoca sono stati ravvisati:

nel caso di azione possessoria esperita oltre l'anno dallo spoglio o dalla turbativa ([79]);

nel caso di controversia di sfratto per morosità in cui l'ammesso ha chiesto la concessione del termine di grazia e non ha poi sanato la morosità  ([80]);

nel caso di appello manifestamente inammissibile e nel caso di appello manifestamente infondato ([81]);

nel caso di convenuto in una causa di sfratto per morosità, il quale, costituitosi, si opponeva allo sfratto, si opponeva altresì al compimento di opere necessarie alla messe in sicurezza dell'immobile, medio tempore disposte dal Comune, e rifiutava le ripetute proposte di definizione transattiva della lite ([82]).

E' stato, al contrario, detto che la revoca non può essere disposta:

nell'ipotesi di azione diretta ad ottenere dal convivente il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi familiari, sul solo rilievo della "insussistenza sia normativa che giurisprudenziale dell'ipotesi di violazione degli obblighi familiari in ipotesi di persone unite dal solo vincolo more uxorio", dovendosi, per contro, verificare in concreto la sussumibilità di tale posizione nell'ambito della categoria dei diritti fondamentali della persona, senza che assuma rilievo il tipo di unione al cui interno la lamentata lesione si sarebbe verificata ([83]);

nell'ipotesi -in cui è stata esclusa la colpa grave della parte ricorrente- di proposizione di istanza a giudice incompetente per territorio, in quanto non può escludersi che, a seguito di riassunzione, la domanda possa essere ritenuta fondata dal giudice che la deve conoscere ([84]);

nell'ipotesi -in cui è stata parimenti esclusa la colpa grave dell'attore- di azione con la quale viene chiesto un contributo al mantenimento del figlio minore agli ascendenti del genitore sistematicamente inadempiente ai suoi obblighi di contribuzione, in quanto l'art. 148 cod. civ. pone loro l'onere di concorrere in solido con il genitore che provvede al mantenimento qualora l'altro genitore non possa o non voglia farvi fronte ([85]).

 

ANTONIO MONDINI



[1]             Relazione tenuta in Torino, il 1 dicembre 2017, in occasione del primo incontro del Corso “Il gratuito patrocinio in materia civile”, organizzato dalla Struttura Territoriale di Torino, della Scuola Superiore della Magistratura.

[2]        L'art. 74 assicura il patrocinio per la difesa del cittadino non abbiente nel "processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione"; l'art. 75 chiarisce che l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, e che essa, in quanto compatibile, è altresì valida nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo; l'art. 121, infine, sancisce l'eccezione.

[3]             Ai sensi dei quali, rispettivamente, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato contiene, a pena di inammissibilità, tra l'altro, "la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione"; l'istanza è presentata al Consiglio dell'Ordine degli avvocati del "luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito".

[4]             La sentenza si legge in www.italgiure.we

[5]             La sentenza si legge in www.italgiure.web.

[6]        Nella fattispecie si discuteva del provvedimento sanzionatorio adottato dal CNF nei confronti di un avvocato che aveva chiesto compensi alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per attività, quale ad esempio quella di ricerca di documenti, propedeutica al procedimento da instaurare e in relazione al quale era stata deliberata l'ammissione

[7]             La sentenza, pubblicata in www.dejure.it, si riferiva ad un ricorso presentato da un avvocato contro la decisione con la quale la Corte di Appello di Torino, in data 13 luglio 2106, aveva respinto il reclamo proposto dall'avvocato avverso il decreto con cui il Tribunale di Torino aveva dichiarato inammissibile la domanda di liquidazione delle competenze per l'attività stragiudiziale dal medesimo svolta per assistere la parte ammessa al beneficio nella transazione della controversia instaurata dalla parte medesima. L'istanza era stata respinta sul rilievo che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, il patrocinio a spese dello Stato è previsto per l'attività giudiziale e non pure per quella stragiudiziale.

 

[8]        La sentenza si legge in www.dirittoegiustizia.it; nello stesso senso, Tribunale Bologna, sez. lav., 13 settembre 2017, relativa ad un caso di mediazione obbligatoria in materia di lavoro.

[9]        Così Trib. Tempo Pausania 19 luglio 2016, in www.ilcaso.it.

[10]           Sul primo versante il riferimento va all'art. 3 e all'art. 24 della Costituzione: il paradosso di riconoscere il patrocinio a spese dello stato per i casi di mediazione non conclusa con accordo e seguita da processo e di negarlo per i casi di mediazione che abbia avuto buon esito, si risolve nell'interpretare l'art.75 del d.P.R. 115/2002 in modo contrario al principio costituzionale di ragionevolezza; il principio di effettività della tutela giurisdizionale, di cui la mediazione, condizione di procedibilità è strumento, induce a renderne per quanto possibile ampio l'impiego; sul secondo versante, il riferimento va alla Carta di Nizza il cui art. 47 stabilisce che "a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia", e alla direttiva europea 2002/8/CE del Consiglio del 27/1/2003, in materia di aiuto legale per controversie transfrontaliere, recepita dall'Italia con il d.lgs. 27.5.2005, n. 116, la quale, all'art.3 -Diritto al patrocinio a spese dello Stato- prevede che “la persona fisica, che sia parte in una controversia ai sensi della presente direttiva, ha diritto a un patrocinio adeguato a spese dello Stato” che le garantisca un accesso alla giustizia effettivo ossia, comprensivo, oltre ad altro, anche della “consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un'azione legale”, e all'art. 10 estende il diritto al patrocino alle procedure stragiudiziali.

[11]  I due passaggi virgolettati sono tratti dalla sentenza del Tribunale Firenze, 13 dicembre 2016, in www.dejure.it

[12]           Merita notare che malgrado l'estensione del beneficio alla mediazione, condizione di procedibilità, anche in caso di mediazione con esito positivo e non seguita dal processo sia da ritenersi indubbiamente consentita già de jure condito in forza degli argomenti interpretativi ricordati, la “Commissione di studio per l’elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato”, costituita con decreto del Ministro della Giustizia del 7 marzo 2016 ha ritenuto opportuno proporre al Ministro di “introdurre normativamente il riconoscimento che l'attività prestata dal difensore per i casi di mediazione obbligatoria rientri nel patrocinio a spese dello stato anche nel caso in cui, trattandosi di mediazione pre-processuale questa abbia esito positivo e non segua il processo” ed ha a tal fine proposto di modificare il comma 5-bis dell'art. 17 (Risorse, regime tributario e indennità) del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nel senso che tale comma si chiuda con la previsione per cui “quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, ovvero è disposta dal giudice, la parte che si trovi nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio ai sensi dell’art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ha diritto ad essere ammessa al patrocinio a spese dello stato anche per l’attività svolta dal difensore dinanzi all’organismo mediazione. In caso di mediazione svolta prima del processo, conclusasi con accordo, il consiglio dell'ordine competente all'ammissione è quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. La liquidazione del compenso al difensore in tal caso è effettuata dall’ufficio giudiziario che sarebbe stato competente per il giudizio.  

[13]          Trib. Ascoli Piceno, decreto 12 settembre 2016 e decreto 25 giugno 2016

[14]      Gli articoli 2-5 del d.l.12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, in l. 10 novembre 2014 n. 162, prevedono la possibilità di una procedura di conciliazione svolta attraverso l’assistenza degli avvocati; l'art. 3 precisa in quali casi la negoziazione assistita è condizione di procedibilità e in quali casi non lo è; questi ultimi sono: il caso delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori;  quello dei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione; quello dei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-bis del codice di procedura civile; quello dei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; quello dei procedimenti in camera di consiglio; nell’azione civile esercitata nel processo penale.

[15]           Con riguardo allo specifico settore della separazione e del divorzio -relativamente al quale l’art. 12 d.l. 132/14 stabilisce che i coniugi possono, con la assistenza facoltativa di un avvocato, «concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile ... del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio ... un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’art. 3, 1° comma, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio» (1° comma dell’art. cit.), sempre che non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (ai sensi dell’art. 3, 3° comma, L. 104/92) o economicamente non autosufficienti (2° comma dell’art. cit.)- la Commissione ministeriale di studio per l’elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, ha proposto al Ministro della Giustizia di introdurre, tramite l'inserimento nell'art. 6 del d.l.132 del 2014 di un'apposita previsione, la possibilità per i non abbienti di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato (“ad evitare che essi siano costretti a riversare sui tribunali la definizione di controversie che  sarebbero disposti a risolvere attraverso la via convenzionale con l’assistenza di un avvocato”). La nuova disciplina, in dettaglio, dovrebbe anche stabilire che competente ad accogliere o respingere la domanda è il consiglio dell’ordine del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente per la relativa controversia; che, qualora il consiglio dell’ordine respinga o dichiari inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al procuratore della Repubblica; che il procuratore della Repubblica è anche l’organo abilitato a liquidare il compenso all’avvocato (con provvedimento opponibile), entro i limiti, minimi e massimi, stabiliti da apposito decreto del Ministro della giustizia.

[16]       Dalla trattazione che segue sono esclusi tutti i profili attinenti alle condizioni cui è subordinato l’ottenimento del patrocinio da parte dello straniero.

[17]  La sentenza può essere letta in www.dejure.it

[18]           Non condivisibile, quindi, la pronuncia del Trib. Bari, Sez. III, 25 febbraio 2016, in www.quotidianogiuridico, secondo cui “nella nozione di reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rientrano tutti i beni, mobili ed immobili, che contribuiscono alla formazione del patrimonio dell'istante e dei familiari con lui conviventi”.

[19]  Corte Cost. 1 giugno 2016 n. 128, in www.dejure.it

[20]           Il chiaro riferimento normativo alla dichiarazione ai fini Irpef esclude che possa darsi rilievo alla dichiarazione relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (Isee), introdotto con legge 108/1998, modificata in base all'articolo 5 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214, che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari ai fini del riconoscimento del diritto ad una prestazione sociale agevolata e ai servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate.

[21]       Per ultima dichiarazione Irpef deve intendersi quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l'obbligo di presentazione (Cass. 21/02/2017, n. 4429; Cassazione penale, sez. IV, 14/10/2014, n. 46382; in senso conforme, Cass. Pen., sez. 04, del 05/02/2010, n. 7710, tutte leggibili in www.italgiure.it)

[22]  La pronuncia è reperibile in www.dejure.it

[23]  In www.italgiureweb

[24]      Trib. Alessandria 29 giugno 2010, in www.dejure.it; Trib. Prato 4 marzo 2010, in Foro it., 2010, I, 1335.

[25]      “Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.528,41” (d.m. 7 maggio 2015); “salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante” (l'art. 92, che prevede un innalzamento della soglia di reddito, non interessa in questa sede trattandosi di norma applicabile nel processo penale); “ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”; “si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”.

[26]  Cass. 19 febbraio 2015,P.,  in wwwitalgiure.it

[27]          Cass. pen. 6 ottobre 2016, n. 45511, in Foro it., 2017, II, col. 1.

[28]       Cass. 19 febbraio 2015, cit.; Trib. Mantova 2 febbraio 2010, in Le leggi d'Italia, banca dati walterkluvert;  Cass. pen., 20 settembre 2012, n.44121, in wwwitalgiureweb, la quale ha considerato rilevanti ai fini della ammissione e della conservazione al beneficio i redditi della madre della compagna, coabitante con la figlia e con l'interessato.

                In tutti i casi in cui si verifichino i presupposti per dare rilievo ad un rapporto di fatto e non di diritto, la prova del rapporto può scaturire non solo dalle risultanze anagrafiche ma da ogni accertata evenienza fattuale che ne dia contezza (Cass. 17 febbraio 2005, in www.italgiureweb).

[29]           Cass. pen. 3 maggio 2012, N. in www.italgiureweb.

[30]           Cass. pen. 12 dicembre 2012, P., in www.italgiureweb.

[31]           Cass. pen. 15 dicembre 2011, V.R., inwww.italgiureweb.

[32]  Cass. pen. 10 giugno 2016, I., n. 34935, Foro it., Le banche dati, archivio Cassazione penale.

[33]  Cass. 24 aprile 2014, V., ibid., n. 16.

[34]  Così Cass. pen. 7 marzo 2014, n. 33428, in www.italgiureweb.

[35]  Cass. 10 giugno 2016, I., n.34935, cit.

[36]  Cass. pen. 13 gennaio 2006, De Marco, in www.italgiureweb.

[37]  Cass. 7 aprile 2005, in Foro it., Rep. 2005, voce Patrocinio a spese dello Stato, n. 42.

[38]  Trib. Lucera, ufficio indagini preliminari, 21 aprile 2010, in www.dejure.it

[39]  Risol. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell' Agenzia delle Entrate 20 ottobre 2008, n. 387.

[40]       Sul punto, v. Cass. 11 giugno 2012, n. 9473, in www.italgiureweb, con cui è stata annullata, perché basata su una formalistica interpretazione della normativa, la decisione del giudice di merito che aveva respinto l'istanza di ammissione nella quale, ai fini delle indicazioni relative ai componenti della propria famiglia anagrafica, era stato dichiarato soltanto che l'interessato  viveva da solo in un determinato comune, senza chiedere all'interessato stesso di produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nella domanda, in particolare sotto il profilo dell'assenza di altri componenti della famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 79, comma terzo, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[41]      Cass. 23 novembre 2011, n. 24729; Cass. 4 settembre 2017, n. 20710, in wwwitalgiureweb che in una fattispecie in cui l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata dichiarata inammissibile dal consiglio dell'ordine degli avvocati ed era stata successivamente presentata, sulla base della allegazione delle medesime ragioni e degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio ed era stata da lui accolta, ha precisato che gli effetti dell'ammissione decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata al consiglio dell'ordine degli avvocati; Trib. Napoli 11 marzo 2004, in Giur. Merito 2004, 1629.

[42]          Con circolare ministeriale del 13 settembre 2016, è stato chiarito che, invece, poiché l'Ufficio UNEP non dispone, in caso di notifica di un atto che sia annotato nell'apposito registro informatico dell' Ufficio come atto in regime di esenzione, di un meccanismo per il recupero del diritto di notifica, delle spese di trasferta e delle eventuali spese postali, devono essere anticipate dalla parte che abbia depositato un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ma non sia stata ancora ammessa, le spese delle notifiche dell'atto di citazione e degli altri atti di un processo civile richieste fino al provvedimento di ammissione, salvo poi il diritto della parte stessa a chiederne il rimborso alla Cancelleria dell'ufficio giudiziario adito.

[43]      Questa clausola di salvezza deve essere applicata con particolare attenzione per evitare di produrre una distorsione dell'impiego del patrocinio a spese dello Stato quale potrebbe derivare dall'applicazione del criterio del valore della domanda.

[44]          Cassazione con ordinanza 12 dicembre 2011, n. 26643, in www.italgiure.web

[45]           In questo senso, Trib. Verona 20 maggio 2014, in www.ilcaso.it; il Tribunale osserva che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 247 del 2012, la quale ha reintrodotto il diritto del difensore al rimborso delle spese generali, eliminato con l'abrogazione del sistema delle tariffe, e del d.m. 55/2014, a cui la legge 247 rinvia per la determinazione della misura del rimborso stesso, al difensore spettano spese forfetarie nella misura che, nel massimo, è del 15% e che si riduce alla misura media in forza della previsione dell'art. 82 del d.P.R. 115/2002; questa disposizione parla infatti di onorari e spese spettanti al difensore stabilendo che anche le spese devono essere parametrate sul “valore medio” (prima  delle tariffe e oggi) dei valori stabiliti dal d.m. 55/2014. Rispetto a quanto osservato dal Tribunale di Verona può aggiungersi che alla stessa conclusione non è possibile pervenire sulla scorta dell'art. 130 d.P.R. 115/2002: la norma, rimasta immutata pur dopo l'abrogazione del sistema tariffario in riferimento al quale era stata dettata -sistema in cui al difensore erano riconosciuti diritti, onorari, spese e spese forfetarie-, parla, nel testo, di “importi spettanti al difensore” ma, nella rubrica, parla invece solo di “compensi” ed essendo ormai da tempo acquisito che il brocardo “rubrica non facit legem” non ha alcun fondamento, la norma va dunque intesa nel senso che essa impone la riduzione dei compensi ma non consentiva e non consente la riduzione delle spese.

[46]      Cass. 30 giugno 2017, n. 16308, in www.italgiureweb

[47]          Cass. 29 dicembre 2011, n. 29851, in www.italgiureweb

[48]  Cass. 12 novembre 2010 n. 23007; Cass. 13 maggio 2009 n. 11028, in www.italjureweb

[49]  Tribunale di Milano, decr. 22 marzo 2016, in ww.ilcaso.it.

[50]           Alla richiesta del magistrato, la parte non può rispondere con una autocertificazione. In un caso risolto dal Presidente del Tribunale di Pisa (proc. 1977/2016, ind.), il giudice aveva invitato l'avvocato, ai sensi dell’art. 79, comma 3°, d.P.R. n. 115/2002, a produrre documentazione fiscale attestante l’attualità delle condizioni reddituali che legittimavano il beneficio, comprensivo dei redditi dei familiari conviventi, per accertare la veridicità di quanto a suo tempo autodichiarato dal beneficiato; l'avvocato a tale richiesta aveva risposto con il deposito di un’ulteriore autocertificazione; il Giudice aveva respinto la domanda di liquidazione; l'avvocato aveva fatto reclamo al Presidente del Tribunale, adducendo che la disposizione di cui al comma 4° dell’art. 127 d.P.R. n. 115/2012 che prevede che la effettività e la permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all’ammissione, verificata su richiesta dell’autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell’ufficio finanziario o della Guardia di Finanza, non avrebbe consentito al giudice di richiedere la documentazione all'avvocato ma avrebbe invece dato al giudice il potere-dovere di verificare la documentazione prodotta dal beneficiato, tramite gli uffici finanziari e la Guardia di Finanza; il Presidente del Tribunale ha respinto il ricorso sul motivo che “non vi era alcun obbligo da parte del giudice, di richiedere direttamente una verifica all’ufficio finanziario”; in altro caso, il Tribunale di Agrigento -Pres. Razete, est. Ferreri, decreto 5 aprile 2016, ined.-, a fronte di una certificazione allegata all'istanza di liquidazione, da cui risultava che la parte ammessa e i familiari con essa conviventi non avevano percepito redditi per tutta la durata del processo, ritenuta tale certificazione  “inverosimile”, ha assegnato all’istante, “a pena di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, termine sino a … per depositare dichiarazione scritta nella quale chiarisca con quali mezzi e risorse egli e il suo nucleo familiare hanno fatto fronte alle quotidiane esigenze di vita negli anni d’imposta dal 2004 al 1015, rammentando che ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 115/2002 la falsa attestazione della sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è punita con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37”.

[51]           Con la disciplina del gratuito patrocinio non è compatibile la distrazione delle spese in favore del difensore perché esso istituisce un rapporto diretto tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente; un'eventuale istanza di distrazione va ritenuta priva di effetto (Cass. 20 gennaio 2014, n. 1009; diversamente Tar Calabria, sentenza 11 settembre 2012, n. 573, secondo cui la richiesta di distrazione implica la rinuncia tacita alla difesa della parte ammessa).

[52]  Cass. 18 giugno 2014, n. 13925, in www.italgiure.web

[53] Decreto inedito, relativo al procedimento n. 511/2014; est. Luciana Razete.

[54]      Entrambe le pronunce si leggono in www.ilcaso.it

[55]  In www.dejure.it

[56]  In www.dejure.it

[57] In www.dejure.it

[58]  Trib. Milano, ordinanza 2 aprile 2015, in www.dejure.it

[59]  Trib. Mantova 24 febbraio 2017 e Trib.Mantova 23 marzo 2017, in www.dejure.it

[60]  Trib. Milano, ordinanza 2 aprile 2015, cit.

[61]                 Cass., 18 gennaio 2017, n. 1196; Cass. 6 giugno 2014 n.12795m entrambe in www.italgiureweb; Corte App. Roma, sez. I civ., decreto 17 aprile 2014, in www.dejure.it

[62]           Cass., VI-2, ord. 16 settembre 2016, n. 18167; Cass. 31 marzo 2011, n. 7504, che afferma che la condanna della controparte ha ad oggetto il pagamento delle spese processuali a favore dello Stato in relazione agli esborsi effettivamente sostenuti dall'Amministrazione; le pronunce si leggono in www.italgiure.web

[63]  Cass. 19 giugno 2012, n. 10053, in wwwitalgiureweb; Trib. Milano 14 gennaio 2009, in www.dejure.it

[64]           Trib. Locri 30 settembre 2017, in www.lanuovaproceduracivile.it; un'ipotesi di inattività non infrequente, assimilabile alla rinuncia all'azione, è quella di mancata notifica del decreto ingiuntivo ottenuto dal patrocinato a spese dello Stato; le spese prenotate a debito devono essere recuperate a carico dello stesso patrocinato; più complessa, ma di soluzione che, in assenza di alterantive, deve inevitabilmente essere identica, è l'ipotesi in cui il creditore si attiva e tuttavia non riesce a notificare il decreto in tempo.

 

[65]  Le pronunce si leggono in wwwdejure.it

[66]  In www.ilcaso,it

[67]           Trib. di Salerno 9 maggio 2008, relativa ad un caso di ammissione al beneficio di una s.n.c. disposta dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati, in www.ilcaso.it

[68]  In www.italgiure.web

[69]  Cass., Sez. 6-2, ord. 15 dicembre 2011, n. 26966, in wwwitalgiure.web

[70]           Simile richiesta ha luogo al momento in cui si tratta di liquidare il compenso al difensore, ma può anche avere luogo  in altro momento

[71]  Ad esempio una CTU contabile da cui emerge che la parte ammessa ha un certo reddito da investimenti finanziari

[72]  In www.italgiureweb

[73]  In www.italgiure.web

[74]           La Corte, sulla base di tale affermazione, ha concluso che “la condotta del difensore che taccia, nel corso del processo, circa l'ammissione al beneficio non ne giustifica la revoca, salvi gli eventuali effetti sul piano disciplinare o della permanenza nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato”. Il caso si riferiva ad una domanda di liquidazione del compenso, avanzata dal difensore della parte ammessa al patrocinio, respinta dal giudice in conseguenza della revoca contestualmente dell'ammissione, motivata sulle ragioni che il legale si era dichiarato antistatario, che durante il corso del giudizio non era mai stata evidenziata la circostanza dell'ammissione al patrocinio a carico dell'Erario, così da far interpretare detta condotta come espressione di una volontà di rinunziare al patrocinio gratuito, che l'aver mantenuto la richiesta di condanna della controparte al pagamento delle spese - pur se in favore del difensore distrattario - costituiva circostanza che doveva essere interpretata come rinunzia implicita a mantenere il concesso beneficio, atteso che l'art. 133 del d.P.R. prevede che le spese che spetterebbero, in caso di vittoria, alla parte ammessa al gratuito patrocinio, debbono essere liquidate in favore dell'Erario; la pronuncia del giudice era confermata dal presidente in sede di opposizione ex art. 170, d.P.R. cit, con riguardo al secondo motivo assorbente; la decisione del presidente veniva cassata con rinvio per il motivo, sopra ricordato, della tassatività delle ipotesi di revoca).

[75]  Cass. ord. 8 marzo 2017, n. 5839, in www.italgiure.web

[76] Cass  18 giugno 2014 n.13925, cit.

[77]  Cass. 5 marzo 2010 n. 5364, in www.italgiure.web

[78]  Cass. sentenza 11 novembre 2011, n. 23635, in www.italgiure.web

[79]  App. Catania 4 marzo 2009, in Giur. merito 2009, 1868

[80]  Trib. Padova 13 dicembre 2006, Arch. Loc. 2007, 173

[81]  Corte di Appello di Milano, sentenza 4 marzo 2015, in www.dejure.

[82]  Tribunale di Termini Imerese, 21 febbraio 2017, 193 in www.filodiritto

[83]  Cass., 20 giugno 2013, n.15481, in www.italgiure.web

[84]  Cass. sez. 6-1, ord. 16 settembre 2011, n.19016, in www.italgiure.web

[85]  Cass. Sez. 6-1, ordinanza 16 settembre 2011, n. 19015, in www.italgiure.web

 

 
 
 
 
 
 

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