Cari colleghi,
il Plenum di mercoledì 11 maggio ha approvato all'unanimità la delibera
allegata in calce (oscurata nei riferimenti alla persona e agli uffici
interessati), che affronta il tema scivoloso delle valutazioni di
professionalità a cavallo tra vecchia e nuova disciplina (prima e dopo la L.
111/07).
In particolare, nella delibera si evidenzia che:
- poiché la L. 111/07 prevede "valutazioni quadriennali" e l'art. 5
comma 2 stabilisce che "le valutazioni periodiche operano alla scadenza
del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata
utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come
uditore giudiziario", deve ritenersi che i magistrati abbiano un vero e
proprio "diritto" ad essere inquadrati ex lege nelle nuove qualifiche di
magistrato alla I, II, III, IV, V, VI e VII valutazione di
professionalità a seconda dell'anzianità di ruolo maturata al momento
dell'entrata in vigore della L. 111/07 (vedi i punti 1.1 e 3.1 del capo
XX della circolare P-20691/2007);
- al fine di escludere momenti della carriera sottratti di fatto alla
cognizione del Consiglio, la nuova valutazione effettuata ai sensi della L.
111/07 va certamente raccordata all'ultima valutazione di
professionalità effettuata secondo la disciplina previgente (punto 1.2
del capo XX della circolare), ma ciò non implica possibilità per il
Consiglio di impedire il riconoscimento, appunto ex lege, delle
valutazioni di professionalità maturate ante 31.7.2007 secondo
l'inquadramento quadriennale voluto dalla "legge Mastella";
- viceversa, il periodo eventualmente "scoperto" tra l'ultima e la nuova
valutazione in concreto può riflettersi solo sulla prima valutazione
quadriennale scadente dopo l'entrata in vigore della L. 111/07, nel
senso che la ricognizione ex lege resta ferma, ma il periodo rientrante
in tale ricognizione e non "coperto" da nessuna valutazione in concreto
deve essere esaminato al fine del riconoscimento della prima valutazione
quadriennale di professionalità maturata dopo il 31.7.2007 (facciamo il
caso di cui alla delibera in calce, riguardante magistrato entrato in
servizio con DM
7.6.1989 e nominato magistrato d'appello secondo il sistema previgente -
dopo 13 anni - con decorrenza 7.6.2002: a questi deve essere
riconosciuta ex lege la IV val. prof. con decorrenza 7.6.2005 - dopo 16
anni - e, al fine del riconoscimento della V valutazione al 7.6.2009,
deve essere esaminato non solo l'ultimo quadriennio ma anche il triennio
"scoperto" 7.6.2002 -
7.6.2005);
- in tal modo, si costruisce un sistema che, per la carriera di ogni
magistrato, "salda" le valutazioni effettuate secondo la disciplina
previgente con quelle stabilite dalla L. 111/07, evitandosi al contempo
valutazioni non previste in un determinato momento storico (ad esempio,
nel caso oggetto della delibera, la valutazione in concreto, al
7.6.2005, del quadriennio anteriforma 7.6.2001 - 7.6.2005 al fine del
riconoscimento della IV val. prof., step valutativo non esistente nel 2005).
Questa ricostruzione, evidentemente più liberale e garantista, che
assicura ai magistrati l'inquadramento ex lege per il periodo maturato
ante riforma, dovrebbe valere in termini generali, in quanto pienamente
coerente con l'assetto normativo della L. 111/07 come sopra delineato
(meccanismo della valutazione quadriennale e disciplina transitoria
dell'art. 5 comma 2).
Quindi, dovrebbe valere anche nell'ipotesi di magistrati che abbiano
riportato condanne disciplinari o penali nel periodo rientrante nella
ricognizione ex lege, mancando norme specifiche di segno contrario che
prevedano una deroga al riguardo. Tuttavia, il punto 3.1 del capo XX
della circolare subordina l'inquadramento ex lege per effetto della L.
111/07 all'assenza di "condanne disciplinari o penali passate in
giudicato successivamente all'ultima valutazione di professionalità". E,
in tali casi, secondo il successivo punto 3.4, i magistrati "sono
immediatamente sottoposti a nuova valutazione di professionalità per la
corrispondente fascia decorrente dal decreto di nomina e conseguibile ai
sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 111/2007" (cfr. anche il
capoverso 3 del punto 4 e il punto 6 del capo XX della relazione
introduttiva alla circolare).
Per il caso specifico oggetto della delibera, poiché non si rientrava
nell'ambito di operatività di tali ultime disposizioni di circolare ed
occorreva solo rispondere a dei "chiarimenti" sulla specifica pratica
richiesti dal Consiglio Giudiziario competente, non si è affrontata ex
professo la questione. Della quale, però, ci si dovrà presto occupare,
eventualmente anche in relazione a imminenti pronunzie del giudice
amministrativo, investito sul punto da alcuni colleghi interessati a
fronte di delibere escludenti la ricognizione ex lege per i quadrienni
maturati prima del 31.7.2007.
Si ricorda, peraltro, che nel richiedere l'apertura della pratica volta
a modificare la circolare sulle valutazioni di professionalità, abbiamo
depositato un "vademecum" che propone l'applicazione tout court del
meccanismo dell'inquadramento ex lege, con una richiesta di abrogazione dei
punti 3.1 e 3.4 del capo XX della circolare.
Cordiali saluti a tutti
Alessandro Pepe
Antonello Racanelli
Tommaso Virga